Sentenza 10 febbraio 2000
Massime • 1
La richiesta di revoca di una misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari posti a fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato come le allegazioni difensive poste a fondamento del ricorso fossero le stesse già valutate, a seguito di emissione della misura cautelare, sia dal tribunale del riesame che dalla stessa Corte Suprema).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2000, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 10/2/2000
1 Dott. Raffaele LEONASI Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N. 657
3 Dott. Tito GARRIBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 31182/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BONELLI UE, n. a Gela, il 4 ottobre 1966
avverso l'ordinanza 22 giugno - 23 luglio 1999 del Tribunale di Milano Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Dr. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale Dott. Giuliano Turone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv. Antonio Lucio Abbondanza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Osserva
Con ordinanza in data 18 maggio 1999 il g.i.p. del Tribunale di Milano rigettava l'istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere applicata a BO UE, sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90. Il provvedimento, impugnato dall'imputato, veniva confermato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. I giudici del merito ritenevano non superati dalle obiezioni difensive i gravi indizi di colpevolezza posti in rilievo nel provvedimento impositivo, fondandosi gli stessi primariamente e fondamentalmente sulle chiamate in correità di IA LE e RI Di OL, la cui attendibilità era stata attentamente e compiutamente verificata.
Sottolineavano poi che le deduzioni difensive relative al contatti telefonici del BO con i coindagati, all'invio del vaglia postali;
alla documentazione afferente i movimenti di danaro;
erano tutte prive di novità essendo state a suo tempo già valutate dal Tribunale in sede di riesame.
Ribadivano il persistere delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, atteso l'inserimento del BO in un contesto criminale di alto livello e tale da assicurare la latitanza a diversi soggetti.
Avverso questa ordinanza UE BO ha proposto ricorso per cassazione e deduce, a mezzo del difensore, violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare denuncia, ai sensi dell'art. 6069 lett. b) cod. proc. pen.: violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p.
sulla valutazione degli indizi;
dell'art. 274 c.p.p., sulla consistenza delle esigenze cautelari, dell'art. 275 c.p.p., sul criteri di scelta della misura da applicare;
dell'art. 192, comma 3, c.p.p., sulla valutazione delle dichiarazioni rese dal sedicenti correi nell'ottica della verifica dei riscontri necessari a ché la chiamata in correità legittimi lo sbocco dibattimentale, dell'art. 299, comma 3-ter sulla valutazione degli elementi nuovi;
dell'art. 3 10 c.p.p., sul giudizio di appello cautelare;
dell'art. 125 c.p.p.,
sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari.
Denuncia, altresì, mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Si sostiene nel ricorso che illogica e mancante è la motivazione dell'ordinanza impugnata là dove pone in evidenza i contatti telefonici avvenuti con GR PA ed GE UE, anche per il tramite di apparecchi della cugina BO ZI. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto che il GR è cugino del BO, sicché i rari contatti accertati ben rientrano nella fisiologia dei rapporti tra le due famiglie. Apodittica è invece l'affermazione relativa alla riferibilità ad esso BO delle telefonate pervenute sugli apparecchi della signora BO ZI, non risultando egli tra gli assidui frequentatori del bar gestito dalla cugina.
Si sottolinea, altresì, che i giudici di merito non avevano attribuito la dovuta considerazione al venir meno della frequentazione con tale LS RO - definito "probabilmente pericoloso" - essendo risultato invece trattarsi di suo zio LS OR. Circostanza questa che incrinava il ritenuto riscontro oggettivo alle dichiarazioni della LE IA. Si pone poi in rilievo la mancata motivazione in ordine alla vicenda dei 43 milioni inviati in Sicilia a mezzo vaglia postali, non essendosi tenuto delle giustificazioni fornite al riguardo in sede di udienza.
Si evidenzia, infine, la genericità delle propalazioni dei collaboratori LE CI e Di OL CR, essendo le chiamate in correità "svestite", anodine, inadeguate ed inutilizzabili per fondare una ipotesi di accusa.
Il ricorso è infondato.
La richiesta di revoca di una misura coercitiva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può basarsi sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari posti a fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni, in esse comprese le esigenze cautelari, per mantenere ferma la misura (sez. VI - 27.10.93, rv. 195868). Nel caso di specie i giudici del merito hanno posto bene in rilievo che la gran parte delle allegazioni difensive poste a sostegno dell'istanza di revoca della misura coercitiva sono state già valutate dal Tribunale in sede di riesame, con decisione confermata dal giudice di legittimità. Ed in effetti sulle questioni concernenti le dichiarazioni rese da LE CI e Di OL RI, le movimentazioni sospette di danaro sul conti correnti e invio di vaglia postali per somme ingenti a Gela;
i numerosi contattti tra le utenze fisse e cellulari riferibili al BO e GE UE, GR PA, AR SC e Di AN LO;
i contatti personali con LS;
si è già pronunciata questa stessa Corte (sez. VI) con sentenza n. 2717 in data 5 agosto 1999 (pag. 6, 7 e 8). Sicché è ormai precluso riflettere in discussione gli stessi, adducendo "gravi incongruenze, vizi logici della motivazione, errori di diritto e mancati esami" che, peraltro, non emergono affatto dal testo del provvedimento impugnato. Il tribunale, tuttavia, non si è limitato a respingere l'istanza di revoca opponendovi il giudicato cautelare, ma ha confutato le singole deduzioni difensive fornendo al riguardo analitica, esauriente e logica motivazione. Ha, infatti, posto in rilievo che i contatti telefonici del BO con i coindagati in epoca connessa ai fatti addebitati risultano dalle utenze a lui personalmente intestate nonché da quella in uso nel locale gestito dalla cugina BO ZI, da lui frequentato. Le contestazioni da parte del ricorrente circa il numero dei contatti telefonici, con l'uno o l'altro dei coindagati, oltre a scadere nel fatto, non incrinano affatto la ritenuta gravità degli indizi di colpevolezza, considerato che questi si fondano non già sul contenuto o sul numero delle conversazioni telefoniche ma sulle circostanziate chiamate in correità della LE e del Di OL, mentre i contatti telefonici non costituiscono altro che il riscontro circa i rapporti esistenti tra i coindagati.
Quanto alla frequentazione del LS, la questione è stata già esaminata da questa stessa Corte con la sentenza sopra citata (pg. 6); la stessa, quindi, non può più essere riproposta. Lo stesso dicasi per ciò che concerne la spedizione dei vaglia postali (pag. 8 della sentenza citata), e per la verifica in ordine all'attendibilità della LE (pagg. 8, 9).
Assolutamente prive di pregio, oltre che in fatto, sono, infine, le censure con le quali si contesta la ritenuta provenienza illecita delle disponibilità economiche facenti capo al BO. I giudici del merito, dopo una attenta ed analitica disamina della documentazione prodotta, l'hanno ritenuta inidonea a dimostrare l'asserita lecita attività lavorativa del BO. Hanno fondato la decisione sui seguenti rilievi: il BO risulta socio della Nelsa Costruzioni srl. solo a far data del 1975, sicché risultano non giustificati tutti i cospicui movimenti di danaro relativi agli anni 1993-1994, i contratti di appalto prodotti risultano privi di registrazione e comunque di data certa, nonostante riguardino in taluni casi lavori per importi non trascurabili, gli stessi concernono società: San Carlo S.a.s., Edilmont DeutchIand Gmbh, I Giardini S.r.l., Sant'Andrea al Castello S.r.l., di cui si ignorano l'effettiva operatività e consistenza e che compaiono solo su parte degli assegni prodotti, solo parte dei titoli di credito risulta, pertanto, rapportabile anche solo astrattamente all'allegata attività edilizia, mentre del tutti ingiustificati risultano le numerose altre operazioni contabili, segnalate, peraltro, come anomale dagli stessi istituti di credito.
Tanto basta ad escludere il dedotto vizio di motivazione poiché questo sussiste quando l'iter che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice si limiti ad attribuire agli elementi presi in esame un significato non conforme alle prospettazioni di parte, non essendo consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità del provvedimento impugnato in un ulteriore giudizio di merito.
Aggiungasi che le prospettazioni difensive, poste in rilievo con i motivi di ricorso si appuntanto su singoli elementi, offrendo per ciascuno di essi una possibile diversa interpretazione, senza tenere conto che in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e degli elementi di riscontro, non è corretto isolare dal loro contesto, per poi interpretarli singolarmente, gli elementi acquisiti dovendo gli stessi essere vagliati nel loro insieme e nella loro successione per coglierne l'esatto significato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter, Disp. Att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2000