Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2000, n. 657
CASS
Sentenza 10 febbraio 2000

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La richiesta di revoca di una misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari posti a fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato come le allegazioni difensive poste a fondamento del ricorso fossero le stesse già valutate, a seguito di emissione della misura cautelare, sia dal tribunale del riesame che dalla stessa Corte Suprema).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2000, n. 657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 657
    Data del deposito : 10 febbraio 2000

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