Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7479
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Nel rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda (in relazione alla omissione o assoluta incertezza del "petitum") non è sufficiente che risulti omessa la formale indicazione dei relativi elementi quando dalla lettura complessiva dell'atto (estesa, perciò, anche alla parte espositiva in fatto) ne sia possibile l'individuazione, onde una diversa e più formalistica interpretazione dell'art. 414 cod. proc. civ. sarebbe censurabile in sede di legittimità per error in procedendo. Tuttavia, premessa una corretta (e non formalistica) interpretazione del citato art. 414, la lettura complessiva del ricorso, proprio al fine di valutare la "determinabilità" dell'oggetto della domanda, costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

L'ingiuriosità del licenziamento non consiste nella contestazione di un fatto lesivo dell'onere e del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore di lavoro), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che venga eventualmente data ad esso, ne' consiste nel mero difetto di giustificazione del licenziamento o nella genericità della relativa contestazione, essendo sempre necessaria la prova che tale licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, ed atteso altresì che un licenziamento ingiustificato o non motivato (ovvero motivato sulla base di una contestazione generica) è sicuramente illegittimo e come tale produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non è, perciò solo, anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato o da quello consistente nel non aver potuto adeguatamente replicare alle contestazioni mossegli a causa della estrema genericità delle medesime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7479
    Data del deposito : 14 maggio 2003

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