Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 2
Nel rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda (in relazione alla omissione o assoluta incertezza del "petitum") non è sufficiente che risulti omessa la formale indicazione dei relativi elementi quando dalla lettura complessiva dell'atto (estesa, perciò, anche alla parte espositiva in fatto) ne sia possibile l'individuazione, onde una diversa e più formalistica interpretazione dell'art. 414 cod. proc. civ. sarebbe censurabile in sede di legittimità per error in procedendo. Tuttavia, premessa una corretta (e non formalistica) interpretazione del citato art. 414, la lettura complessiva del ricorso, proprio al fine di valutare la "determinabilità" dell'oggetto della domanda, costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
L'ingiuriosità del licenziamento non consiste nella contestazione di un fatto lesivo dell'onere e del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore di lavoro), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che venga eventualmente data ad esso, ne' consiste nel mero difetto di giustificazione del licenziamento o nella genericità della relativa contestazione, essendo sempre necessaria la prova che tale licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, ed atteso altresì che un licenziamento ingiustificato o non motivato (ovvero motivato sulla base di una contestazione generica) è sicuramente illegittimo e come tale produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non è, perciò solo, anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato o da quello consistente nel non aver potuto adeguatamente replicare alle contestazioni mossegli a causa della estrema genericità delle medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7479 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO MANNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AU PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SCORSONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO FORMENTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/01 della Corte d'Appello di GENOVA depositata il 12/04/01 - R.G.N. 1003/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato MANNO;
udito l'Avvocato SCORSONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US NN, premesso di aver lavorato alle dipendenze di US AU svolgendo mansioni inquadrabili nel 4^ livello CCNL per i dipendenti di autonoleggio e autorimesse osservando un orario dalle 7.30 alle 20 per sei giorni la settimana e di essere stato illegittimamente licenziato, adiva il pretore di Genova per ottenere la condanna del AU al pagamento della somma complessiva di L. 58.482.645 a titolo di differenze retributive in relazione al superiore inquadramento rivendicato e di straordinario nella misura di 30 minuti al giorno, la declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento nella misura prevista dall'art. 18 l. n. 300 del 1970, nonché la condanna del AU al risarcimento del danno conseguente all'ingiuriosità del licenziamento. Il pretore, ritenuto non applicabile al rapporto il ccnl invocato e rilevato che comunque le retribuzioni percepite dal CA erano superiori al minimo contrattuale previsto per l'inquadramento rivendicato, condannava il AU al pagamento della somma di L. 15.456.616, determinata ai sensi dell'art. 36 Cost. in relazione ad uno straordinario calcolato su di un orario di lavoro dalle 8 alle 20, rigettava la domanda di risarcimento avanzata per il carattere ingiurioso del licenziamento, dichiarava infine l'illegittimità del predetto licenziamento e, ritenuta applicabile la tutela obbligatoria e non l'invocata tutela reale, condannava il AU al risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento nella misura di tre mensilità e mezzo.
La Corte d'Appello di Genova, investita dell'appello principale del NN e dell'appello incidentale del AU, dichiarava la nullità del ricorso introduttivo con riguardo alla domanda di differenze retributive per insanabile contraddittorietà tra la parte espositiva in fatto, la parte espositiva in diritto e le conclusioni, e, per quel che in questa sede ancora rileva, confermava per il resto la sentenza pretorile.
In particolare, la Corte di merito, poi, escludeva l'applicabilità della tutela reale per difetto del requisito numerico, rilevando che la circostanza che più società facciano parte di uno stesso gruppo o che sussista un collegamento soggettivo tra più aziende non è sufficiente per far ritenere la sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica, a meno che non sussista la prova che sia stata preordinata una frode mediante la frammentazione in più aziende diverse di un'attività invece unitaria al fine di eludere la disciplina limitativa dei licenziamenti, e rilevando inoltre che il numero complessivo dei dipendenti delle aziende asseritamente facenti capo al AU risultava, dalla documentazione prodotta in atti, in ogni caso inferiore a sedici.
Il Tribunale escludeva inoltre la dedotta ingiuriosità del licenziamento intimato al NN, rilevando che il carattere ingiurioso non può identificarsi col difetto di giustificazione del licenziamento, ne' con la comunicazione dei motivi (della quale il datore di lavoro è, anzi, onerato).
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per Cassazione il NN;
resiste il AU con controricorso, successivamente illustrato dal deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
È innanzitutto da rilevare che il controricorrente ha dedotto il difetto di specialità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente ai propri difensori, sostenendo che tale procura, spillata al ricorso e riferita alla "presente controversia", siccome attributiva, tra l'altro, del potere di appellare, proporre impugnazione e chiamare in causa terzi, riguarderebbe il giudizio di merito e non sarebbe pertanto idonea all'instaurazione del giudizio in Cassazione.
La deduzione è destituita di fondamento.
Il collegio condivide, non ravvisando valide ragioni per discostarsene l'orientamento (recentemente e reiteratamente ribadito da questo giudice di legittimità), secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per Cassazione, ovvero su foglio separato "spillato" al medesimo ricorso, ove contenga un riferimento al "presente procedimento" (ovvero al "presente giudizio" o alla "presente controversia"), deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e perciò "speciale" nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c., pur in assenza di espresso richiamo al suddetto giudizio, alla luce dell'art. 83 c.p.c., che, nel testo novellato dalla l. n. 141 del 1997, fornisce argomenti per ritenere che l'apposizione topografica della procura è idonea a dar luogo ad una presunzione di riferibilità della medesima al ricorso cui accede (v., tra le altre, Cass, n. 46 del 2000 RV 532706; n. 1058 del 2001 RV 543454; n. 10550 del 2001 RV 548701), senza che rilevi in contrario la circostanza che la formula adottata faccia riferimento anche a poteri e facoltà rapportabili al giudizio di merito (v. in tal senso, specificamente, Cass. n. 13688 del 2001 RV 550027). Passando pertanto all'esame del ricorso, giova premettere che esso si presenta articolato in tre motivi, in nessuno dei quali risulta esplicitamente formulata una censura della sentenza impugnata per vizi di motivazione, ovvero per violazione o falsa applicazione della disciplina sostanziale o processuale (e, in ipotesi, di quale norma);
tuttavia tale atto, pur assai distante dalla formulazione "tipica" del ricorso per Cassazione, può ritenersi ammissibile, in quanto dalla lettura complessiva del medesimo è possibile cogliere la portata delle censure proposte, ancorché non esplicitamente formulate.
Col primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia rilevato d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo del giudizio con riguardo alla domanda concernente le differenze retributive.
Secondo il ricorrente, la nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda può aversi solo nell'ipotesi in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ma quando, come nella specie, venga richiesto il pagamento per il lavoro straordinario effettuato, non può ritenersi la nullità dell'atto introduttivo per il solo fatto che, in relazione alla quantità di straordinario prestato e alla relativa pretesa economica, vi sia "confusionarità" tra le varie parti che lo compongono (premesse in fatto, premesse in diritto e conclusioni), ben potendo il giudice accertare (attraverso le prove testimoniali dedotte ed eventualmente disponendo consulenza tecnica) la quantità di lavoro straordinario prestato, e quindi il dovuto per tali voci, indipendentemente dal riferimento alle premesse (in fatto o in diritto) contenute nel ricorso introduttivo. La censura è infondata sotto ogni profilo.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda (in relazione alla omissione assoluta incertezza del petitum) non è sufficiente che risulti omessa la formale indicazione dei relativi elementi, quando dalla lettura complessiva dell'atto (estesa perciò anche alla parte espositiva) ne sia possibile l'individuazione; una diversa e più formalistica interpretazione dell'art. 414 c.p.c. sarebbe pertanto censurabile in sede di legittimità per error in procedendo (v. Cass. n. 7089 del 1999 RV 528415). Tuttavia, premessa una tale lettura, non formalistica, del citato art. 414 c.p.c., l'interpretazione complessiva dell'atto, proprio al fine di valutare la "determinabilità" dell'oggetto della domanda, costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (v., tra le tante, Cass. n. 6501 del 2002 RV 554181; n. 3463 del 2002 RV 552961; n. 14090 del 2001 RV 550207; n. 10154 del 2001 RV 548472).
Nella specie, non è riscontrabile alcuna violazione della norma processuale, in quanto il giudice d'appello non si è limitato ad una considerazione parziale dell'atto introduttivo, ma ha proceduto ad una lettura complessiva di esso ed ha dedotto l'assoluta incertezza in ordine al petitum proprio in relazione alla riscontrata non coincidenza degli elementi idonei ad identificarlo contenuti nelle diverse parti del suddetto atto introduttivo. Tale valutazione del giudice di merito non è stata censurata per vizi di motivazione dal ricorrente, il quale ha, anzi, dato per scontata la "confusionarità" degli elementi contenuti in ricorso relativamente alla determinazione della pretesa concernente lo straordinario, cionondimeno ritenendo che il giudice avrebbe potuto e dovuto procedere direttamente alla determinazione di tale pretesa, attraverso l'assunzione di prova testimoniale ed, eventualmente, il ricorso a consulenza tecnica.
L'impostazione del ricorrente postula un fraintendimento dei principi che ispirano il processo civile nel nostro ordinamento ed una visione leviatanica dei poteri del giudice in tale processo. Invero, l'ampliamento dei poteri officiosi (nel rito del lavoro e, parzialmente in quello civile riformato) non ha inciso sulla natura del processo, che resta dispositivo, imponendo al giudice di pronunciare su tutta la domanda ed entro i limiti di essa, con la conseguenza che (al fine di evitare omesse pronunce o extrapetizioni, di dirigere il processo, ammettere le prove e vistare eventuali mutamenti della domanda) tale giudice deve essere sempre in grado, fin dalla lettura dell'atto introduttivo, di determinare con certezza l'oggetto della pretesa, sia pure dopo una interpretazione (anche "laboriosa" e in ogni caso complessiva) di detto atto.
È vero che la pretesa potrebbe non essere quantificata nel suo ammontare, tuttavia l'atto introduttivo deve in ogni caso contenere, espressi in maniera chiara e soprattutto univoca, tutti gli elementi idonei a determinarla (ad esempio, nella specie, l'indicazione del numero di ore di straordinario prestate e il parametro per determinare il relativo compenso).
Nè tali elementi possono essere desunti dall'attività istruttoria (come pretenderebbe il ricorrente, con evidente inversione logica dei principi che regolano il processo), posto che la parte deve necessariamente prima allegare i fatti posti a fondamento della domanda e poi chiedere di provarli;
diversamente opinando, la prova dovrebbe ritenersi inammissibile, non essendo il giudice in grado di valutarne la rilevanza e pertinenza con riguardo alle allegazioni della parte e alla pretesa avanzata in giudizio.
Col secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia ritenuto l'inapplicabilità della tutela reale per difetto del requisito numerico senza tenere conto del fatto che, dalle dichiarazioni rese dal AU in sede di libero interrogatorio e dalla documentazione prodotta, emergeva un collegamento tra tre imprese che utilizzavano indifferentemente i medesimi dipendenti ed i medesimi "spazi".
Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere la somma dei dipendenti delle tre aziende in ogni caso inferiore a sedici unità, emergendo invece, dalle visure camerali prodotte in giudizio, una somma pari a 21 unità.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente censura in questa sede la valutazione delle prove documentali e delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio effettuata dal giudice d'appello, ma non riporta per esteso e testualmente (come avrebbe dovuto, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) il contenuto dei suddetti documenti e delle suddette dichiarazioni, impedendo così a questo giudice di legittimità di valutare la decisività degli elementi probatori asseritamente trascurati o mal valutati. Col terzo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia escluso la natura ingiuriosa del licenziamento intimatogli.
Secondo il ricorrente, infatti, l'ingiuriosità deriverebbe dal fatto che la lettera di licenziamento conteneva contestazioni generiche, senza specificare quando e in quali modi si sarebbero esplicati le condotte addebitate al lavoratore e pertanto senza consentire a quest'ultimo possibilità di replica.
La censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (che il collegio condivide, non, ravvisando validi motivi per discostarsene) l'ingiuriosità del licenziamento, ai fini del risarcimento del danno, non risiede nella contestazione di un fatto lesivo dell'onore e del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore di lavoro), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che venga eventualmente data ad esso (v. Cass. n. 1500 del 1963 RV 262234). Per altro verso, perché sussista l'ingiuriosità del licenziamento, non è sufficiente il mero difetto di giustificazione del medesimo, e, a fortiori, la genericità della contestazione che lo sostiene, essendo sempre necessaria la prova (il cui onere grava sul lavoratore) che tale licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità o dell'onere del lavoratore.
(V. Cass. n. 5850 del 1997 RV 505590, e n. 1219 del 1994 RV 485232). In altre parole, un licenziamento ingiustificato, ovvero un licenziamento non motivato (o, il che è lo stesso, motivato sulla base di una contestazione assolutamente generica) è sicuramente un licenziamento illegittimo e come tale produce un danno risarcibile anche col ricorso alle presunzioni stabilite dalla legge (v. art. 18 l. n. 300 del 1970), ma non è, perciò solo, anche un licenziamento ingiurioso ed il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento, ove non provi di aver subito un danno consistente nella lesione del suo onore e della sua dignità), diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato o dal non aver potuto adeguatamente replicare alle contestazioni del datore di lavoro, a causa della estrema genericità delle medesime.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 38,00, oltre euro 3000 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003