Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2001, n. 6254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6254 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
ee 58,048 6254/01 A PUBBLICA ITALIANA I R 6 5 E 8 . A IN 9 N 1 N T O / I - 4 U Z / B B 6 A I . 2 R SUPLE DICASSAZIONE L R . T L Oggetto R T . S A I P O . . G D B E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A A L R I T E Агвад R D 1 A I E 3 S D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 T N . E E A S T N I M N A . E R.G.N. 14237/97Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 8 S E Dott. Giovanni PAOLINI Bel. Consigliere Cron. 13903 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 20/12/00 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Col sul ricorso proposto da: NI NI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LI CESARE 137, presso lo studio dell'avvocato GUIDI ANDREA, difeso dall'avvocato MASNATA GIANLUIGI, giusta mandato in calce;
N . - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000
- controricorrente -
2116 avversO la decisione n. 117/96 della Commissione -1- tributaria regionale di ANCONA, depositata il 28/01/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MASNATA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ج ا Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per د و il rigetto del ricorso. ر -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UL ZZ LE, medico oculista, con atto del 14 novembre 1991, impugnò a' termini degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n.636 dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, all'epoca operante, l'avviso di accertamento n.307100565, con il quale l'Ufficio distrettuale II.DD. di San Benedetto del Tronto aveva rettificato induttivamente, maggiorandolo da L.
8.940.000 a L.88.986.000, il reddito di lavoro autonomo da lui dichiarato per il 1986. Il sunnominato reclamante, quindi, in data 27 giugno 1992, al fine di avvalersi dei meccanismi di definizione agevolata delle pendenze tributarie previsti dalla L. 30.XII.1991 n. 413, presentò dichiarazione integrativa semplice del reddito dichiarativo. La commissione adita, peraltro, su impulso dell'ufficio anzidetto, dispose farsi luogo alla prosecuzione del giudizio come sopra dinanzi a sé istituito, e, con ordinanza n. 109/1/96 del 28 febbraio 1996, dichiarò congruo il reddito risultante dalla dichiarazione integrativa cennata. Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. di San Benedetto del Tronto, la Commissione 3 tributaria regionale delle Marche, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza del 28 gennaio 1997, accolto il gravame e ribaltata la pronuncia del primo giudice, statuì essere legittimo e giustificato l'avviso di accertamento in discussione. La commissione tributaria regionale, dopo aver evidenziato di non poter prendere in considerazione controdeduzioni presentate dall'appellato il 30 novembre 1996 in vista dell'udienza di discussione tenutasi il 17 dicembre 1996, e ciò in ragione della ravvisata relativa tardività, motivò la statuizione adottata osservando essere stato ritualmente emesso, nella ricorrenza delle ་ ར condizioni suscettibili di legittimarlo, l'accertamento induttivo contestato, essere provata l'evasione fiscale ascritta al ZZ LE dalla avvenuta presentazione da parte dello stesso della dianzi ricordata dichiarazione integrativa, oltre che dal fatto che l'appellato non aveva "nemmeno interloquito la richiesta di chiarimenti dell'Ufficio in relazione ai vari punti contestati". UL ZZ LE ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, non notificata. Il Ministero dellefinanz resiste al ricorso, notificatogli il 31 ottobre 1997, con controricorso del 9 dicembre 1997. La p.a. controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - UL ZZ LE, con il primo motivo di ricorso, accampa che la sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale delle Marche andrebbe cassata siccome frutto di "violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 32, 2 c., del d.lgs. 31.12.1992 n.546": più specificamente, censurando la declaratoria con la quale la ي commissione anzidetta ha dichiarato و د l'intempestività della produzione di controdeduzioni da esse ricorrente realizzata in secondo grado, in vista dell'udienza di trattazione del 17 dicembre 1996, il 30 novembre 1996, sostiene che, contrariamente a quanto come sopra ritenuto dal giudice del merito, a mente dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992, cit., applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio di cui all'art. 61 dello stesso testo normativo, le parti hanno la facoltà di depositare memorie fino a dieci giorni liberi prima della data dell'udienza di discussione, e che, perciò, avuto riguardo alle suindicate date, rispettivamente, della produzione contestata e dell'udienza di discussione, nel caso in esame il termine previsto dalle norme in argomento avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ravvisato indubitabilmente rispettato;
denuncia, quindi, che, nella situazione data, il rifiuto, del tutto ingiustificato, del giudice del merito di prendere in considerazione le ripetute deduzioni avrebbe comportato una lesione irreparabile del suo diritto alla difesa e si configurerebbe come produttivo di un vizio radicale Col e irrimediabile della sentenza impugnata. La doglianza non merita ingresso. ricorrente per cassazione che deduce unIl della sentenza impugnata, assunto, vizio correlabile a mancato, o inadeguato, e/o incongruo, esame di sue tesi difensive, ai fini dell'utile proposizione della censura, ha l'onere di dare nel ricorso l'indicazione precisa del contenuto e dell'oggetto delle allegazioni che prospetta non, о mal, vagliate, perché solo per il tramite di tale indicazione, nella precisata guisa fornita, può - cui, in relazione dare a questa Corte Suprema alle censure del genere di quella come sopra da lui l'esame diretto articolata, è inibito processuale la possibilità di dell'incaricato - verificare, sulla base soltanto del ricorso (atto c.d. autosufficiente) la decisività e la valenza della sua lagnanza (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. civ., sent. n.265 del 13.I.1997). Nel ricorso delibato manca ogni elemento idoneo a consentire l'individuazione dei contorni delle asserzioni difensive, denunciate, non considerate, e tale dato, di per sé solo, alla stregua del principio enunciato, rende l'esaminato mezzo di gravame inaccoglibile. 2) UL ZZ LE, con il secondo motivo di ricorso, prospetta rilevarsi nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 36, 1 e 4 c., della L.30.12.1991 n.413": in buona sostanza, sulla premessa che, in relazione a situazioni, del genere di quella considerata, in cui il contribuente, per definire le proprie pendenze tributarie, si sia avvalso della facoltà di presentare dichiarazione integrativa semplice, ossia "non totalmente definitoria del contesto", la inosservata prevede lanormativa, assunta, 7 prosecuzione dei giudizi" "limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa", adduce che la commissione tributaria regionale non avrebbe "fatto buon uso della norma", per aver "rilasciato globale di legittimità una pronuncia nell'an e nel quantum, senza dell'accertamento assumere quella posizione di attesa che si doveva invece adottare in relazione alla necessità del perfezionamento dei controlli demandati all'Ufficio a proposito della validità della dichiarazione integrativa presentata, alla indispensabile attesa dell'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta sulla base della integrazione (iscrizione da disporsi a де titolo definitivo, senza aggravio di interessi), С alla necessità di escludere applicazione delle sanzioni con riferimento all'integrazione ..." e, "senza valutazione degli effetti in definitiva, parziale formali e sostanziali del condono introdotto". La censura non è fondata. La decisione impugnata, di vero, in quanto recante declaratoria della legittimità della pretesa impositiva coltivata dall'amministrazione finanziaria per il tramite dell'avviso di 8 accertamento contestato, deve, e non può non essere, intesa come sanzionante l'assoggettamento contribuente, odierno ricorrente, all'obbligo del pagare 1' IRPEF dovuta sulla differenza fra di l'imponibile accertato e quello risultante dalla presentata dichiarazione integrativa, e, perciò, va ravvisata pronunciata nel pieno rispetto della norma dell'art. 36, comma 1, L. 30.XII.1991 n.413. Nella discussa sentenza, d'altronde, non è dato rinvenire nessuna statuizione in ordine agli effetti della ridetta dichiarazione integrativa sulla debenza di interessi e sull'applicabilità di sanzioni, e, pertanto, le lagnanze sollevate al riguardo nel ricorso vanno tenute per inconferenti. 3) - UL ZZ LE, quindi, con il laterzo mezzo di ricorso, assume rivelarsi sentenza impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e dell'art. 36, n.4, d.lgs. 546/92 (e cioè da) omessa motivazione", nella realtà, lamentando avere la commissione tributaria regionale ancorato la sua pronuncia recante riconoscimento della bontà delle ragioni impositive ex adverso vantate ad elementi di giudizio assolutamente non idonei a giustificarla (carenza, allegata insussistente, di risposta alla richiesta di chiarimenti sulla dichiarazione formulata dall'ufficio accertatore, intervenuta presentazione di dichiarazione integrativa e attribuzione a questa di valenza confessoria circa la riscontrabilità di un'evasione nelle ignorate "asetticità" edi imposta, etc.), genericità delle asserzioni sulle quali, nell'avviso di accertamento discusso, l'amministrazione finanziaria aveva basato l'azionata pretesa, nonché nella mancata valutazione di sue deduzioni intese a denunciare l'illegittimità della fatta applicazione al caso in esame "di quanto agli artt. 2 e 3 L. n.17 del 1985". Il ZZ LE, ancora con il quarto mezzo di ricorso, censura la pronuncia impugnata assumendola inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 39, II comma, d.p.r. 600/73 e dell'art. 2, 29 comma, della L. 17/85, (nonché da) omessa motivazione", in sintesi, denunciando avere la commissione tributaria regionale ritenuto la legittimità del discusso avviso di accertamento di cui in narrativa, omettendo di rilevare che detto atto recava una motivazione risoltasi nella elencazione di elementi astrattamente idonei, sulla 10 base del dettato legislativo asserito violato, a legittimare la relativa emissione, ei però, totalmente inidonea in concreto a giustificare la induttiva, di reddito fattualmenterettifica, operata. Le doglianze, connesse, e, pertanto, da deliberarsi congiuntamente, possono essere ravvisate fondate nei, contenuti, termini di seguito precisati. A) - Il requisito MoLiNazione motivazionale relativo alle imposte suidell'accertamento redditi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.p.r. e вак 29.IX.1973 n.600, è integrato, oltre che dalla puntualizzazione degli estremi oggettivi soggettivi della posizione creditoria dedotta, dalla indicazione dei fatti e degli elementi astrattamente idonei a giustificare la pretesa impositiva, restando poi esaminabili nel successivo, eventuale, giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti la verifica della concreta realtà di quei fatti e di quegli elementi e dell'attitudine di essi a supportare la pretesa medesima (cfr., in terminis, fra le altre, Cass. Sez. I civ., sent. n.658 del 21.1.2000, id., Sez. trib., sent. n.10052 dell'1.VIII.2000). 11 del principio enunciato,Alla stregua senz'altro condivisibile, fermissimo nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, si appalesano inconsistenti le lagnanze del ricorrente intese a denunciare il mancato rilievo da parte del giudice di, accertamento in discussione da correlarsi ad una, asseriti, vizi dell'avviso didel merito presunta, insufficienza della motivazione dell'atto dovuta alla mancata specificazione in questo della concreta valenza degli elementi utilizzati ai fini dell'operata rettifica induttiva della dichiarazione. y B) La doglianza concernente l'omesso esame di o u deduzioni volte a lamentare una, assunta, n illegittima applicazione al caso in argomento "di quanto agli artt. 2 e 3 L. n.17 del 1985” (recte, 19.XII.1984 n.853 come convertito nellad.l. L.17.II.1985 n.17) è manifestamente generica e, quindi, va disattesa per l'ordine di ragioni illustrato sub 1). C) - Sono fondate, invece, le lamentele del l'insufficienzaricorrente intese a prospettare della motivazione della sentenza impugnata a suffragare l'accertamento dalla stessa risultante 12 della bontà delle ragioni oggetto della delibata pretesa fiscale, dovendo ravvisarsi, da un lato, assolutamente irragionevole e giuridicamente eterodossa l'asserzione della ricavabilità della fondatezza di tale pretesa prova della presentazione da parte del dall'avvenuta contribuente di una dichiarazione integrativa ex AL.30.XII.1991 n. 413 (non implicando tale dell'effettività dipresentazione riconoscimento perpetrati fatti di evasione fiscale), e, dall'altro, del tutto apodittica l'affermazione secondo cui l'odierno ricorrente non avrebbe "interloquito le richieste di chiarimenti dell'Ufficio”. I mezzi di ricorso considerati, pertanto, devono essere accolti in quanto riscontrati diretti ad accampare un vizio della motivazione della sentenza impugnata sulla declaratoria della fondatezza sostanziale della pretesa tributaria in controversia. 4) UL ZZ LE, da ultimo, con il quinto motivo di ricorso, deduce risaltare nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 10 c., della L. n.7 (rectius, 17) del 1985", lamentando, in definitiva, che la 13 commissione tributaria regionale avrebbe ravvisato legittima e fondata la rettifica del reddito da lui dichiarato operata dall'amministrazione finanziaria senza tener conto del dato che questa, nel contestato avviso di accertamento, aveva calcolato il reddito accertato omettendo di apportare allo stesso le riduzioni e diminuzioni previste dalla Shorma, asserita, violata. La censura è inammissibile. Per quanto si ricava dal testo della sentenza impugnata e dalla narrativa dei fatti della causa contenuta nel ricorso, e, in virtù della c.d. autosufficienza di tale atto, nella inesperibilità di indagini integrative al riguardo sull'incarto processuale - non direttamente visionabile da questa Corte Suprema ai fini della delibazione del mezzo di gravame in argomento, implicante denuncia di errore, non di attività ma, di giudizio -, la questione sollevata con la doglianza in discorso non risulta essere stata dibattuta fra le parti in sede di merito ed essere stata devoluta dalle stesse alla cognizione del giudice dell'appello. Nel contesto dato, il mezzo di impugnazione inutiliter considerato va tenuto per articolato principio, nella presente sede in base al 14 assolutamente pacifico, secondo il quale non è consentito prospettare in cassazione problematiche postulanti, come quella in argomento, anche, l'esigenza di verifiche fattuali su profili della situazione sostanziale controversa (ad esempio, nella fattispecie, indagini sul contenuto dell'atto impositivo controverso) rimaste estranee al thema decidendum nello stadio del processo conclusosi con 囊SUERE la pronuncia della decisione contestata nel giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass. Sez. III civ., sent. n.9861 del 5.X.1998). 5) - Conclusivamente, mentre il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso devono essere disattesi, il terzo ed il quarto mezzo di gravame vanno accolti per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento, con rinvio della causa, per un rinnovato esame, da condursi nel rispetto dei limiti e dei principi risultanti dai paragrafi precedenti, nonché per il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (da correlarsi a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza) dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche diversa da quella che ha 15 reso la pronuncia annullata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quinto, accoglie, per quanto di ragione, il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la GUERE pronuncia sulle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche diversa da quella che ha reso la decisione cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ай, выветное нришим della Sezione tributaria della Corte Suprema di Lievenni Poslini cassazione, il 20 dicembre 2000. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. - 4 MAG. 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 AscanioOsvaldo A I R 6 5 E 8 . A 9 N 1 N T O / I - U 4 Z / B B 6 A I . 2 R L R . T L R T S . A I P . . G D B E A A L R I T E R D 1 A I E 3 D S 1 T N E . E A T S N I M N 16 A E S E