Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B ) 7 E 3 E . E C N N A , O 1 P I 9 Z I 9 A 1 D R - 1 T 'REPUBBLICA ITALIANA E S 1 I - C ITAL /02O DEL POPOLO HEALDEL POPOLO ITALIANOIN NONOO 1 I G 2 E D R . U L I A 9 D G 3 E E E T N N 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E 4 T S . S E I T ( T R SEZIONE SECONDA CIVILE A Udl. 4/10/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Слои 2601 Dott. Roberto Michele TRIOLA 66 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14197/99 R. G. proposto da CLLETTO PAGAMENTO CONSORZIO STRADALE TORREVECCHIA, in persona del SANME. Presidente pro tempore Giuliano Paniconi, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 58, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Massatani che, con l'Avv. Massimo Vitullo, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
GR Armando intimato 1311/01 per la cassazione della sentenza 15-22 giugno 1998 n. 5948/98 del Giudice di pace di Roma. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 4 ottobre 2001, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza precisata in epigrafe il Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato per mancanza assoluta di prove la domanda proposta dal Consorzio Stradale Torrevecchia nei confronti di NI AL, volta ad ottenere la condanna di costui al pagamento della somma di £ 164.500 per contributi consortili 1997 e quota contenzioso 1996. Ricorre per cassazione il Consorzio suddetto sulla base di un solo motivo. Il AL non svolge attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione di legge, dolendosi che il giudice a quo abbia ritenuto non provata la domanda per non aver letto minuziosamente la documentazione versata in atti dalla quale avrebbe tratto il convincimento della piena fondatezza della sua pretesa. La doglianza non può trovare accoglimento. 2 Sono noti i limiti ai quali, secondo l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza di questa Suprema Corte dopo la nuova formulazione dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., è soggetto il ricorso per cassazione contro le sentenze, come quella oggi impugnata, emesse secondo equità dal giudice di pace. Tali limiti riguardano, in particolare, i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. i quali possono essere denunciati soltanto quando si tratti di norme costituzionali o comunitarie sovraordinate, con esclusione, quindi, delle ordinarie norme di diritto sostanziale e persino dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di quelli regolatori della materia (v., per tutte, la sentenza delle SS.UU. n. 716/99). Orbene, con il motivo suddetto, intitolato "violazione di legge", il Consorzio ricorrente non individua in alcun modo le norme eventualmente violate e tanto meno ne segnala l'appartenenza al novero di quelle costituzionali o comunitarie, ma si limita a fare un generico e fugace accenno all'art. 2697 cod. civ. e a dolersi che la domanda da esso formulata con l'atto introduttivo del giudizio sia stata ritenuta non provata, nonché della mancata condanna del convenuto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento, che riconosce essere avvenuto, senza, per altro, lamentare inversione dell'onere della prova o mancanza o contraddittorietà della motivazione, sia pure nei ristretti limiti in cui tale vizio può essere addebitato alle sentenze di 3 equità del giudice di pace (v., anche per questo, la già richiamata sent. 716/97 delle SS.UU.), e nemmeno violazione di norme processuali, e senza, altresì, precisare come e quando avesse richiesto detti interessi e rivalutazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, stante l'assenza di attività difensive da parte dell'intimato.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001. IL PRESIDENTE Fanterer IL CONSIGLIERE ESTENSORE རྒྱ་ཆ༤ དོར་བ ཙལ་ཟ་7ཏོག་གིས་༦ ང་ད ོ་ IL CANCTIONERECT DEPOSI TA H ELLERDEPOSITS O 4 L 7 L 3 O . Roma ) B N E E , IL CANVAS C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 C S I I . G 1 D E 9 U R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A 4