Sentenza 29 settembre 2003
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, i provvedimenti emessi dal Tribunale o dalla Corte d'Appello in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore sono ricorribili per cassazione per violazione di legge (categoria che include anche l'ipotesi di mancanza, o di mera apparenza, della motivazione), in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, i provvedimenti menzionati hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2003, n. 43703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43703 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giovanni D'Urso Presidente
1. Dott. Giuseppe Tuccio Consigliere
2. Dott. Alfonso Chiliberti Consigliere
3. Dott. Silvana Iacopino Consigliere
4. Dott. Patrizia Piccialli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv.to Ceccato Florindo;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 14 dicembre 2003. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - L'avv. Florindo Ceccato, in proprio, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Tribunale di Cagliari, giudicando in sede opposizione, aveva confermato il provvedimento reiettivo, adottato dal giudice procedente, dell'istanza di liquidazione degli onorari avanzata dall'odierno ricorrente in ordine ad una procedura ex art. 130 cod. proc. pen.. Secondo il giudicante doveva ritenersi corretta la determinazione del primo giudice, di rigetto dell'istanza, argomentata sul rilievo che la procedura per la correzione dell'errore materiale era stata dichiarata inammissibile e doveva, per l'effetto, trovare applicazione il disposto dell'art. 106 d.P.R. n. 115/2002, in forza del quale non poteva essere liquidato in favore del difensore il compenso "per le impugnazioni" coltivate dalla parte "se le stesse sono dichiarate inammissibili". Ad avviso del giudicante, doveva accogliersi un'interpretazione estensiva e/o analogica del disposto dell'art. 106 cit., possibile vertendosi in tema di norme penali processuali e non sostanziali per le quali non vige il divieto di analogia in malam partem di cui all'art. 14 della preleggi, sì da ricomprendere nel genus delle impugnazioni anche la procedura di correzione dell'errore materiale.
2. - Avverso la suindicata ordinanza il professionista ha proposto ricorso per Cassazione - integrato con successiva nota aggiunta - deducendo: con un primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 36 della Costituzione (disconoscimento del suo diritto al compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro) e, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 14 della Preleggi, (l'art.106 d.P.R. n. 115/2002 doveva considerarsi norma eccezionale rispetto alle regole generali e, non costituendo la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. un'"impugnazione" in senso tecnico, la stessa non poteva subire le limitazioni previste dal citato art. 106).
3. - Innanzitutto rileva il Collegio che va affrontato il punto relativo alla ammissibilità del ricorso, avendo il P.G. presso questa Corte concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. - Or bene, come è noto, una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (sent. 28 maggio 2003, Pellegrino), che il Collegio condivide, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha preso esplicita posizione nel senso della ricorribilità per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. dei provvedimenti emessi dal Tribunale o dalla Corte d'Appello in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, sul rilievo che questi, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. La Corte, va aggiunto, per doverosa completezza, nell'ammettere la possibilità del ricorso, ha anche delimitato l'ambito di quanto deducibile davanti al giudice di legittimità: i suindicati provvedimenti sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma dovendosi fare rientrare in tale vizio anche la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (motivazione mancante o meramente apparente).
5. - Venendo al caso di specie, ne deriva che il ricorso non solo è ammissibile, ma anche fondato, giacché il provvedimento impugnato risulta affetto da violazione di legge, siccome basato su un'inesatta interpretazione della normativa di settore. 6. - Infatti, la decisione gravata poggia su una scorretta interpretazione dell'art. 106 d.P.R. n. 115/2002, laddove questo esclude la liquidabilità dei compensi per le "impugnazioni" dichiarate inammissibili.
È erronea la ritenuta assimilazione dell'istituto della correzione degli errori materiali agli ordinari mezzi di impugnazione, operata in via di interpretazione estensiva e/o analogica. L'istituto de quo, in vero, non rientra, pacificamente, nel genus delle impugnazioni, difettandone tutti gli elementi: basta, a tal fine, rilevare, in modo esaustivo, che ad esso può ricorrervi lo stesso giudice, d'ufficio, senza istanza o richiesta di parte (cfr. Cass., 16 dicembre 1996, Mancini). Tale diversità oggettiva e funzionale, al di là di ogni approfondimento - che sarebbe ultroneo - circa la natura processuale o sostanziale della normativa sul gratuito patrocinio e circa l'applicabilità o meno in materia del disposto dell'art. 14 delle preleggi -, impedisce qualsivoglia estensione di una disciplina dettata per una materia completamente diversa, quale quella delle impugnazioni.
7. - La decisione va annullata con rinvio, dovendo il giudice provvedere in ossequio al suddetto principio di diritto, ma essendo, per il resto, ovviamente libero nella sua decisione quanto all'an ed al quantum della liquidazione, avendo a tal fine riguardo all'attività espletata in concreto e alla tariffa professionale.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 NOVEMBRE 2003.