Sentenza 30 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18369 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
REPU BI T1 1 8 3 6 9 / 0 2 OPLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 8648/00 Cron.43150 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 4508 Consigliere Dott. GI SCHERILLO Ud.16/10/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CU SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RENATO SIMONI 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO SABELLI, difesa dall'avvocato ANTONIO SANTAGATI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SEMPLICE LA, CU ME, CU CU NU,OV, CU OL, CU AR;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 15/00 del Tribunale di GELA, 1334 depositata il 31/01/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto. -2- --- TO c/ CE RG 8648/00 -1- Oggetto: divisione d'immobile in comunione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 1-4-15.3.97, LA CE conve- niva ME, GI, GI, IC, NU, AL TO innanzi al pretore di Gela onde, facondo se- guito ad una sua proposta di definizione contrattuale già accolta da tutti i germani TO ad eccezione della GI, ottenere nei loro confronti pronunzia di scio- glimento della comunione in atto su due vani terranei in- divisi, siti in Gela alla via Martorana nn. 164 e 168 (già 198 e 200), corrispondente alla situazione di pos- sesso protraentesi da decenni e riveniente dai rispettivi danti causa. Costituendosi, per quanto ancora interessa in que- sta sede, GI TO aderiva alla domanda di di- visione ma si opponeva all'avversa pretesa d'attribuzione della quota prescelta. Gli altri convenuti rimanevano contumaci. Con sentenza 17.6.98, l'adito pretore - rilevato che la convenuta costituita non aveva chiesto alcun mezzo di prova né chiarito il senso delle proprie affermazioni e che, di fatto, la porzione d'immobile posseduta e chie- sta in assegnazione dall'attrice risultava catastalmente di valore inferiore a quella posseduta dalla controparte TO c/ CE RG 8648/00 disponeva lo scioglimento della comunione assegnando a ciascuna delle parti il vano già posseduto. Avverso tale decisione GI TO propone- va appello assumendo che alla controparte fosse stato as- segnato un bene di valore superiore alla metà di quello complessivo dei beni in comunione. Resisteva LA CE, mentre rimanevano an- contumaci gli altri TO, nei cui confronti cora era stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Con sentenza 31.1.00, il Tribunale di Gela respin- geva l'appello sulla considerazione che il primo giudice, nell'attribuire alla porzione assegnata alla CE un valore inferiore a quello della porzione assegnata ai TO, avesse correttamente fondato la propria deci- sione sia sul protratto distinto possesso da parte dei comproprietari di ciascuna delle due porzioni dagli stes- si considerate d'egual valore, sia sull'adesione degli altri germani TO alla divisione proposta dalla CE, sia sulla mancata contestazione dell'equiva- lenza delle porzioni da parte della GI TO nel corso del giudizio sino alla precisazione delle con- clusioni;
che, inoltre, le contrarie argomentazioni svol- te dalla GI TO nella comparsa conclusionale fossero state correttamente pretermesse dal primo giudice in quanto inammissibili e, comunque, risultassero incon- TO c/ CE RG 8648/00 sistenti a fronte di quelle adottate a sostegno dell'im- pugnata decisione. Avverso tale sentenza GI TO proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati non svolgevano attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1111, 1116, 718, 720, 727, 728 CC e vizio di motivazione si duole che il tribunale, omettendo d'applicare anche allo scio- glimento della comunione de qua, come prescritto dall'art. 720 CC, le disposizioni sullo scioglimento della comunio- ne ereditaria, non abbia proceduto all'accertamento del valore di ciascuna delle quote onde procedere, poi, all' assegnazione di ciascuna con addebito dell'eccedenza od alla vendita con attribuzione del ricavato. - denunziando Con il secondo motivo la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 113 CPC e vizio di motivazione si duole che il tribunale, dopo avere riconosciuto che alla controversia andavano applicate le norme sulla divisione ereditaria come da lei richiesto con l'appello, dette norme non abbia, poi, applicate omettendo di disporre a carico della controparte il ver- samento del conguaglio dopo averle assegnato la porzione d'immobile di valore sicuramente maggiore. TO c/ CE RG 8648/00 -4- Il ricorso non merita accoglimento. Il tribunale non ha, infatti, omesso d'applicare le norme sulla divisione invocate dalla ricorrente, dacché ha assegnato a ciascuno dei condividenti quote ritenute d'equal valore, il che escludeva il ricorso ad operazioni divisionali diverse, quali la vendita con distribuzione del ricavato o l'assegnazione con conguaglio per l'even- tuale eccedenza. Non sussiste, pertanto, il denunziato vizio di vio- lazione o falsa applicazione di legge. Quanto, poi, alla valutazione paritaria delle por- zioni, in ragione della quale è stata effettuata l'asse- gnazione di cui sopra, essa ha avuto luogo, sulla base anche di quanto già correttamente ritenuto dal primo giu- dice, in ragione d'una pluralità di considerazioni in fatto, ognuna delle quali di per sé autonomamente idonea a supportare la decisione e, nel loro complesso, integra- tive d'una stima del valore delle porzioni stesse del tutto logicamente ed ampiamente satisfattiva dell'onere di motivazione al riguardo. Tali considerazioni non hanno formato oggetto di censura sotto alcun profilo da parte della ricorrente, che si è limitata a contrapporre alle ragioni svolte dal giudice del merito, tra l'altro del tutto apoditticamente mancando l'allegazione d'aver dimostrato od inutilmente TO c/ CE RG 8648/00 -5- chiesto di dimostrare in sede di merito il preteso diva- rio in suo danno nella consistenza economica delle due porzioni, la difforme tesi del maggior valore della quota assegnata alla CE rispetto a quella assegnata ai germani TO, il che costituisce un patente vizio di genericità del motivo che, ai sensi dell'art. 366 n. 4 CPC, comporta l'inammissibilità della censura proposta ex art. 360 n. 5 CPC in sede di legittimità. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Gli intimati non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 16.10.2002. Il Presidente Il Com est. Hettines IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLEIMA. Roma 3.0 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1