Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata - con la emissione di un nuovo decreto- in occasione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio pe il quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2015, n. 13560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13560 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 10/03/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 887
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 37760/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di: AN EL, nato in [...], il [...];
avverso la sentenza del 15/5/2014 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pinelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di AN EL per i reati di cui agli artt. 617 quater e 617 quinquies c.p., artt. 56 e 615 quater c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, nonché per quelli di furto e danneggiamento aggravati, tutti commessi manomettendo ripetutamente uno sportello bancomat mediante l'applicazione di uno skimmer finalizzato alla sottrazione dei codici di carte credito e di prelievo.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge, eccependo la nullità della notifica all'imputato, già dichiarato irreperibile nel corso delle indagini preliminari, del decreto per il giudizio d'appello eseguita nelle forme di cui all'art. 159 c.p.p. senza previa reiterazione delle ricerche del medesimo in violazione di quanto disposto dall'art. 160, comma 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dagli atti - cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale della questione proposta - risulta che ai fini della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello non sono state disposte le ricerche di cui all'art. 159 c.p.p., ne' è stato rinnovato il decreto di irreperibilità emesso il 18 aprile 2011 all'esito dell'udienza preliminare per la notifica del provvedimento che ha disposto il giudizio, la cui efficacia, ai sensi dell'art. 160 c.p.p., comma 2, era cessata con la pronunzia della sentenza di primo grado.
3. Deve pertanto ritenersi nulla la notifica del suddetto decreto di citazione effettuata all'imputato presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p., comma 1 che si risolve nell'omessa citazione del AN per il giudizio d'appello. Nè rileva in senso contrario che il Tribunale, all'esito delle rituali ricerche, abbia rinnovato il 19 luglio 2012 il decreto di irreperibilità ai fini della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, anche in tal caso la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello deve essere preceduta da nuove ricerche e da una nuova dichiarazione di irreperibilità e ciò per il principio che le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase (Sez. 3, n. 11720 del 5 ottobre 2000, Ciampa P, Rv. 217855; Sez. 2 n. 39836 del 22 maggio 2009, Kokov in motivazione).
4. La nullità rilevata ha carattere assoluto ed è dunque irrilevante che la stessa sia stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015