Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
AI SENDI DEL C.P.R. 20/4/1964. 16 ee 70418 N. 131 TAB. ALL. R - N. MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SE N T E D A R E G I S T 05-189 /03 R A Z IO N E Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mais ་་ Dott. Enrico Pres ente R. G.N. 13542/00 Cron. 11513 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere - Rep. Consigliere ua.07/06/02Dott. Francesco Antonio GENOVESE Dott. Achille MELONCELLI Consigliere 546 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RT GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta porcura in calce;
Z CETE SUPRI APION O N - ricorrente 30418
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF DISTRETTUALE II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12. presso rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2531 -1- avverso la sentenza 11+ 107/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i1 resistente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per attinente al profilo 1'accoglimento del motivo sansionatorio. -2- avverso la sentenza 11. 107/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per 11 resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del motivo attinente al profilo + sangionatorio. A2- Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia notificava a OR NI un avviso di accertamento Irpef per i redditi dell'anno 1986 con cui sottoponeva a tassazione l'indennità di trasferta corrispondente al maggior onere per canoni di locazione nonché alla diaria di trasferimento corrisposta all' intimato dalla banca di cui era dipendente. contribuente proponeva ricorso avverso il citato avviso di accertamento che veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia e tale sentenza veniva confermata sull'appello del contribuente, dalla : Commissione tributaria regionale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi illustrati con successiva memoria. L'amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso sostiene la natura risarcitoria dell'indennità di trasferimento relativa al contributo per maggiori canoni di locazione che, come tale, non sarebbe soggetta a tassazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 112 cpc e il vizio di omessa motivazione per non avere la Commissione tributaria regionale preso in esame la questione relativa alla tassabilità della diaria di trasferta costituente fattispecie diversa rispetto a quella della tassabilità delle somme corrisposte per maggiori canoni di locazione Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge. oltre che in vizio di motivazione, laddove non ha ritenuto che l'imposta doveva ritenersi gravante sulla banca datrice di lavoro, quale sostituto d'imposta, invece che su esso contribuente. Nell'ambito di tale motive il ricorrente assume in via subordinata che, a seguito del sopravvenire del d.lvo 472/97, che ha riformato il sisterna delle sanzioni amministrative tributarie, queste ultime non sarebbero in ogni caso dovute avendo egli agito in buona fede ed avendo comunque errato per l'incertezza della normativa esistente. Con la memoria depositata, infine, il ricorrente sostiene essersi gia formato giudicato a lui favorevole poiché questa Corte con sentenza n. 558/00 ‚resa sulla medesima questione tra la banca datrice di lavoro e l'amministrazione finanziaria, ha dichiarato intassabile il contributo per maggior canone di locazione e solo parzialmente tassabile la diaria di trasferimento. Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che l'indennità di trasferta costituita dalla differenza per i maggiori canoni di locazione concessa temporancamente dalle banche ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 c.c.n.l. in occasione del trasferimento nella nuova residenza costituisce un reddito lassabile sia ai sensi dell'art 48 del dpr 917/86 che ai sensi dell'art. 48 del dpr 597/73 ancorché non assoggettata dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto (Cass 12578/00:Cass 7703/00;Cass 2611/0:Cass 1842/00). I' invece Fondato il secondo motivo di ricorso. d'acconto da parte del datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente. 1,'ulteriore censura dedotta con il terzo motivo, con cui si deduce la non applicabilità delle sanzioni amministrative resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo. Per quanto concerne poi l'eccezione di giudicato, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che anche in tema di solidarietà passiva d'imposta, il meccanismo previsto dall'art. 1306 cod. civ., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso jure. Infatti spetta soltanto al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a se' favorevole. I debitore, infatti, potrebbe ritenere non favorevole una decisione che ha ridotto la somma pretesa dal creditore, e quindi avvalersi delle ordinarie regole sui limiti soggettivi del giudicato, in quanto potrebbe prefiggersi di ottenere, net distinto processo da lui instaurato, una decisione ancor più favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice e si tratta inoltre di una valutazione di merito che per sua natura non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ove oltretutto non sono per la prima volta deducibili documenti.. Anche in tema di solidarietà tributaria, pertanto, l'applicazione dell'art. 1306 cod. civ., presuppone che, nel giudizio di merito il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, e si tratta, inoltre, di un diritto potestative sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto.(Cass 1681/00 Cass 7020/01). A tale proposito questa Corte ha già avuto modo di osservare che "non conducono a contraric conclusioni, ne' il principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 1995, n.473 e in precedenti decisioni della stessa ( ordinanze 17 dicembre 1987, n.544, e 21 luglio 1988, n.870) e nelle sentenze di questa Corte n.2575/90 (Sez.I) e n.7053 191 (Sez.Un.). La tendenziale unicità dell'accertamento e l'estensibilità del giudicato al condebitore solidale in sede tributaria incontrano sempre, infatti, il limite delle preclusioni processuali formatesi nei confronti del debitore che invoca l'estensione (in tal senso espressamente la sentenza 7053/91, punto 6 della motivazione ), per cui soltanto il debitore tributario che non abbia impugnato l'accertamento può chiedere l'estensione del giudicato nei propri confronti." (Cass 1681/00) In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso mentre vanno rigettati il primo ed il terzo,assorbita la censura sulle sanzioni.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della CTR Umbria che provvederà anche in ordine alle spese..
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, assorbito il motivo sulle sanzioni, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della CTR Umbria anche per le spese. Roma 07.06.02 Il Cons.est. Th 1 IL CANCELLERE C Osvaldo Ascanio Il Presidente Chan DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -3. APR. 2003.... IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE MATERIA N. 11 TAB. ALL. D.P.R. 26/4/1986 TRIBUTARIA N. 5