Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 050 26/02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 17827/99 Cron.2. 14345 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 17/12/01 Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA POZZI GIORGIO, BERTOLONI 27 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio del 'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e 2001 difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA 5118 -1- TAMAJO, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 403/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 08/02/99 R.G.N. 662/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udi o l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Tribunale di Torino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11 dicembre 1996 OR PO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino l'Ente Ferrovie LL AT s.p.a. lamentando che la società, nel computare l'indennità integrativa speciale di buonuscita in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, vi aveva attribuito erroneamente un'incidenza pari al 48 % anziché al 60%. Il lavoratore chiedeva, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto erogato a tale titolo e quanto effettivamente dovuto. La società convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto. Con sentenza in data 30 gennaio 1997 il Pretore adito accoglieva la domanda . Con sentenza in data 26 gennaio 1999 il Tribunale di Torino accoglieva l'appello delle Ferrovie LL AT s.p.a. e compensava le spese del giudizio di gravame. Il giudice di merito osservava che in virtù del combinato disposto di cui all'art. 1 della citata legge n. 87 del 1994 ( che aveva riconosciuto ai ferrovieri nella misura del 60 % l'indennità integrativa speciale da computarsi nell'indennità di buonuscita ) e dell'art. 14 primo comma della legge 14 dicembre 1973 n. 829 ( che aveva determinato l'indennità di buonuscita nella somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ultimo stipendio mensile e dell'eventuale assegno pensionabile ) l'indennità integrativa speciale, che andava aggiunta all'ultimo stipendio mensile, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, doveva essere calcolata sull'80% del 60 % e, quindi, nella definitiva misura del 48 % e non già nel 60 % dell'indennità di buonuscita e degli altri suoi addendi, calcolati all'80 % della retribuzione, come aveva sostenuto il lavoratore. Quest' ultimo ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resistono le Ferrovie LL AT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore denunzia violazione e falsa applicazione dell'art 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 sostenendo che, secondo l'interpretazione letterale, logica e desunta dai principi costituzionali, l'indennità integrativa speciale da computarsi sull'indennità di buonuscita deve essere determinata nella misura del 60 % e, quindi, essere sommata senza alcuna ulteriore decurtazione - sull'indennità di buonuscita e dei suoi addendi calcolata sull'80 % della retribuzione. - Il ricorso è infondato. Già questa Corte Sezi dente con sentenza n. 9827 del 2 ottobre 1993 ha affermato che ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 823 e dell'art. 21 quarto comma della legge 17 maggio 1983 n. 210 (che ha istituito l'Ente Ferrovie LL AT ) l'indennità integrativa speciale istituita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324, sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185, in quanto non ha natura retributiva non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri, non potendo in contrario trarsi argomento - tenuto conto dei rilievi mossi dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 1988 e con l'ordinanza n. 291 del 1989 - né dalla legge n. 177 del 1976 né dall'art. 1 della legge n. 22 dicembre 1980 n. 885. A seguito della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della Corte Costituzionale, che ha sollecitato l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione lasciando, però, al legislatore la 2 facoltà di operare tale inserimento nei vari istituti retributivi e nelle percentuali ritenute congrue in relazione alle varie categorie di lavoratori, è sopraggiunto l'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, il quale ha determinato come computabile nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle Ferrovie LL AT la misura del 60 % dell'indennità integrativa speciale in godimento alla cessazione del servizio. Mike 24 maggio 142 2001 questa Corte ha fissato il Con sentenze n.13624 del 12 d in 2000 e n. 7090 del 215 gam dzwhice principic di diritto secondo cui l'art 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione a una determinata percentuale (60 % ), ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di tali emolumenti ( indennità integrativa speciale) è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, non anche di impedire che la determinazione della consistenza dell'indennità di buonuscita non avvenga mediante applicazione della falcidia generalizzata e cioè estesa a tutte le componenti della base di calcolo, in esse inclusa l'indennità integrativa speciale, pur se computata nella misura del 60%. Da ciò consegue che l'indennità integrativa speciale in favore dei dipendenti delle Ferrovie va computata sull'indennità di buonuscita nella misura del 48 % ( 60 % dell'80 % ) del suo ammontare. In virtù di tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite-e adottato da questo Collegio, il proposto ricorso va rigettato, non essendosi da esso discostato la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. 3 Così deciso in Roma (1 17 dicembre 2001 Il Consigliere estensore Motale Capitoris Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 APR 2002... CANCELLIEREIL 100 hylichu luall Il Presidente