Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLI CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE S PREMA DI CAS SAZ I ONE Lavoro 0 0 0 3 4 / 0 3 R.G.n.10704/00 Cron. 35 Composta dagli Ill.mi Sigg. Maistr Sciarelli - Presidente Rep. Dott. Guglielmo Consigliere Rel. Ud. 26.09.2002 " Giovanni Prestipino " Donato Figurelli "F IT Attilio Celentano " "I QU NE 11 ha pronunciato la seguente SEN TENZA Ł sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo per procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
TO CA, elett.te dom.ta in Roma, Via Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Concetti, che la rappresenta e difende per procura 3650 speciale a margine della copia notificata del ricorso. Resistente con procura per l'annullamento della sentenza n. 84 del Tribunale di OV del 6.3.2000 (R.G. n. 531/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.09.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Domenico Concetti per la resistente;
SostitutoSentito il P.M., nella persona del Dott. Massimo Fedeli, che ha Procuratore Generale concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di OV CA TO esponeva che dopo il compimento del sessantacinquesimo anno era stata riconosciuta totalmente invalida dalla competente commissione, ma che, ciò nonostante, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si era rifiutato di corrisponderle la pensione sociale a causa del superamento del limite massimo di reddito risultante da quello proprio cumulato con quello del coniuge. La ricorrente chiedeva che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla Corte costituzionale con marzo 1992, l'ente la sentenza n. 88 del 9 2 ad erogarle il previdenziale fosse condannato trattamento assistenziale. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 23 marzo 1999 il Pretore accoglieva il ricorso. Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di OV con sentenza del 6 marzo 2000. Il Tribunale, premesso che la Corte costituzionale con la suddetta sentenza n. 88 del 1992 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 1. 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui, riguardo al limite di reddito cumulato con quello del coniuge, non era stato previsto un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi, osservava che, non essendo stato ancora il meccanismo individuato dal legislatore differenziato, era consentito al giudice di pervenire al relativo accertamento;
e, а tal fine, per individuare il limite di reddito della richiedente, ben poteva essere utilizzato, in via analogica, il criterio desumibile dalla disciplina dettata in materia di assegno per il nucleo familiare, avente, fra i propri 3 componenti, un soggetto che si trovi nell'assoluta impossibilità di dedicarsi, а causa del suo stato di infermità, ad un proficuo lavoro. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo. La TO ha depositato la procura speciale rilasciata al difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 1. 30 aprile 1969 n. 153, in relazione alla sentenza n. 88 del 1992 della Corte costituzionale e con riferimento all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere di poter colmare la lacuna che era derivata dalla pubblicazione della suddetta sentenza della Corte costituzionale, dato che, come la stessa Corte costituzionale ha affermato nella successiva sentenza n. 196 del 1995, è compito esclusivo del legislatore di porre rimedio ad illegittimità derivanti sistema dei requisiti reddituali fissati per il dal rispettivamente, dei trattamenti di conseguimento, invalidità e della pensione sociale e considerato che con le disposizioni di legge successivamente emanate per regolare la materia (l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995) non stato previsto alcun sistema differenziato, quanto al cumulo di reddito, tra ultrasessantacinquenni non invalidi.invalidi e Aggiunge il ricorrente che il criterio concretamente adottato dal Tribunale presenta ampi margini di opinabilità, perché non tiene conto della differenza esistente fra le prestazioni previdenziali e quelle assistenziali, le quali sono collegate al reddito non solo del richiedente, ma anche dei componenti di tutto il nucleo familiare. Questo motivo è privo di fondamento. Questa Corte, in base ad un indirizzo ormai consolidato, ha da tempo affermato il principio secondo cui il giudice ordinario, considerata l'efficacia immediatamente precettiva della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 marzo 1992 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 1. 13 maggio 1969 n. 153 nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi in assenza di una disciplina applicabile nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3, comma sesto, della 1. 8 agosto 1995 n. 335 (privo di 5 efficacia retroattiva e, quindi, inidoneo a colmare per il passato il vuoto normativo creatosi a seguito della sopra indicata sentenza della Corte costituzionale), non può disconoscere il diritto del richiedente ove il relativo reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore ai limiti fissati dalla legge, ma, al fine della verifica del requisito reddituale del totalmente invalido ultrasessantacinquenne, deve ricercare ed individuare il limite reddituale congruo rispetto alla specificità del caso concreto (cfr. Cass. 17 febbraio 2000 n. 1760, 4 aprile 2001 n. 5010, 25 luglio 2001 n. 10163, 9 novembre 2001 n. 13918, 5 marzo 2002 n. 3137). A questo principio di diritto e alle ragioni che sono state poste a suo fondamento (v., in particolare, la motivazione che sorregge la sentenza n. 10163 del 25 luglio 2001, sopra indicata) occorre fare riferimento per disattendere tutte le censure formulate dall'Istituto ricorrente;
dovendosi aggiungere che la doglianza relativa al criterio in concreto adottato dal giudice del merito per riconoscere il diritto della TO (tratto dalla disciplina dettata nella materia degli assegni per il nucleo familiare, avente, fra i propri componenti, un soggetto che, a causa del suo stato di infermità, si trovi nell'assoluta impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) è 6 priva del requisito della specificità, avendo il ricorrente, nel dedurre, in modo del tutto generico, che la somma dei due redditi 'superava il limite massimo di L. 12.480.000 previsto dall'art. 26 della legge n. 153 del 1969", omesso di precisare quale fosse in concreto il reddito complessivo dell'interessata e quello del di lei coniuge (per la congruità del V., del criterio utilizzato dal giudice dell'appello resto, Cass. 17 febbraio 2000 n. 1760, sopra indicata). Tenuto conto di questi rilievi, il ricorso deve essere rigettato e l'Istituto ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese e agli onorari del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a pagare alla TO le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 0,00, oltre ad Euro 800/00 (ottocento) per onorari. Così deciso in Roma il 26 settembre 2002 Il Presidente: Gushion I will Il Consigliere estensore:Miovenian for IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -7 GEN. 2003 IL CANCELLIERE