Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento l'appellante non ha l'onere di costituirsi nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, non essendo applicabile in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma, della legge fallimentare, con la conseguenza che il termine di costituzione dell'appellante è quello previsto per il giudizio ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA Scrl in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAGLIVI 8, presso l'avvocato LEONARDI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZA FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI C.P.A. Scrl in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliato ROMA VIA LUCREZIO CARO 72, presso l'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI BERTANI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 524/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 06/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Carletti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 6 maggio 1998, dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla società cooperativa a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di EG EM - in liquidazione coatta amministrativa - contro la sentenza del Tribunale di EG EM che aveva rigettato la opposizione proposta dal "Consorzio" - a norma degli artt. 98 e 209 legge fallimentare - allo stato passivo formato dal commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Consorzio Produttori RI - in liquidazione coatta amministrativa - (nel quale il credito dello stesso "Consorzio", "insinuato" come assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis ovvero di cui all'art. 2766 c.c., era stato invece ammesso in chirografo). Rilevava la Corte di merito che l'atto di citazione in appello era stato notificato il 17 maggio 1996, ma "l'iscrizione a ruolo" era avvenuta il 24 dello stesso mese e quindi oltre il quinto giorno dalla notificazione, con violazione del disposto dell'art.98, comma 3, l.f., come estensivamente applicabile anche alla costituzione dell'opponente appellante, per il principio generale di cui all'art. 359 c.p.c., non contraddetto dal quinto comma dell'art. 99 l.f.. Così decidendo i giudici di appello dichiaravano di aderire all'orientamento espresso da Cass. 11 marzo 1994, n. 2380. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Provinciale Agrario di EG EM (società coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa), deducendo due motivi di impugnazione illustrati con memoria. Il Consorzio Produttori RI (società coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa) ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo del ricorso il Consorzio Provinciale Agrario di EG EM deduce "violazione e falsa applicazione" degli artt. 98, 99 e 209 legge fallimentare;
359 e 347 c.p.c. e rileva che l'art. 99, comma 5, l.f. non richiama il comma 3 del precedente art. 98 (bensì soltanto i precedenti commi dello stesso art. 99), quando il modo di introdurre il giudizio di opposizione (ricorso al giudice che fissa con decreto l'udienza, dovendo i creditori opponenti costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza così fissata) non consente neppure la applicazione analogica di quella regola al giudizio di appello che inizia con la notificazione della citazione a comparire ad una determinata udienza, sicché costituisce una norma nuova, arbitrariamente creata, quella che pone il termine di costituzione dell'appellante entro i cinque giorni dalla notificazione della citazione in appello. Non v'è dunque - conclude il Consorzio ricorrente - ragione alcuna per escludere la applicazione della disciplina comune delle "forme e termini della costituzione in appello" (art. 347 c.p.c.) pure al giudizio di secondo grado in tema di opposizione dei creditori allo stato passivo, come per altro è stato ripetutamente ritenuto nella più recente giurisprudenza di legittimì C4 essendo rimasta isolata Cass. 2380/1994. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che sia stata nella specie applicata la disciplina novellata dell'art. 348 c.p.c. (che fa discendere la sanzione di improcedibilità dell'appello dalla tardiva costituzione dell'appellante), quando invece al presente procedimento - iniziato con ricorso 29 gennaio 1993 - sarebbe dovuta essere applicata la regola dell'art. 348 ante riforma.
2. - Il primo motivo del ricorso è fondato (mentre inammissibile è il secondo che non censura la vera ragione della decisione, fondata sulla applicazione analogica dell'art. 98 c. 3 l.f. con la conseguente sanzione di decadenza - improcedibilità ivi prevista).
Il Consorzio ricorrente dà atto del più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità affermato con ripetute pronunce (Cass. nn. 6723, 8571, 10363, 13368 del 1998; nn. 1736 e 1860 del 1999) in argomentato contrasto con la decisione di questa stessa Corte - e rimasta isolata - n. 2380 del 1994, a cui ha inteso adeguarsi la sentenza qui impugnata. Valorizza la più recente giurisprudenza il dato testuale - in verità insuperabile - secondo cui la norma che regola il giudizio di appello nella opposizione allo stato passivo (art. 39, comma 5, l.f.) non richiama il disposto di cui al comma 3 del precedente art. 98 (sulla costituzione dell'opponente in primo grado, per altro non direttamente applicabile al secondo grado per il diverso modo in cui è regolata la vocatio in ius), limitandosi il comma 5 dell'art. 99 - invece - a far rinvio, ma sotto condizione di compatibilità, ai precedenti commi che esprimono la preferenza per la concentrazione della decisione sulle molteplici opposizioni (di ardua osservanza in appello).
Gli artt. 98 e 99 l.f. non disegnano, infatti, un sistema procedimentale autosufficiente, fondato su proprie autonome regole di specialità, ma introducono specifiche deroghe alla disciplina comune del codice di rito: sicché, al di fuori di talune espresse - e circoscritte - deviazioni, direttamente si applicano le norme del processo ordinario, non potendo conseguentemente parlarsi di vuoto normativo, che legittimi il ricorso all'analogia, quanto alla mancata previsione nell'art. 99 dei modi di costituzione delle parti in appello.
Nè sul fondamento del disposto dell'art. 347 del codice di rito che regola la costituzione delle parti in appello secondo le forme e i termini stabiliti per i procedimenti davanti al Tribunale;
e di quello, più generale, che fissa il principio di sussidiarietà delle norme relative al procedimento davanti al Tribunale "se non sono incompatibili con le disposizioni" del capo "dell'appello" (art. 359), può affermarsi che necessariamente la costituzione in appello nel giudizio di opposizione allo stato passivo debba modellarsi sull'art. 98, comma 3 (che disciplina appunto la costituzione del creditore opponente in primo grado), benché non richiamato dall'art. 99, comma 5.
Non v'è dubbio, infatti, che l'art. 347 c.p.c., posto all'interno del complessivo sistema dell'ordinario processo, non possa che richiamare la disciplina dettata dallo stesso codice per la costituzione di attore e convenuto nel procedimento davanti al Tribunale e dunque i precedenti artt. 165 e 167; ne' per certo dall'art. 347 può ricavarsi un generale principio secondo cui i modi di costituzione delle parti nel giudizio di appello debbano essere, per supposte esigenze funzionali comuni ad ogni forma di processo, necessariamente simmetrici rispetto a quelli del giudizio di primo grado.
Neppure infine sulla esigenza di sollecita definizione del contenzioso attinente allo stato passivo del fallimento, cui si dice orientata la disciplina speciale degli artt. 98 e 99 l.f., può fondarsi un decisivo argomento sistematico a conferma della necessitata estensione all'appello della norma di cui al comma 3 dell'art. 98 che sanziona con la (immediata) decadenza- improcedibilità la tardiva costituzione del creditore opponente. Pur a prescindere dalla considerazione che gli interventi riparatori della Corte Costituzionale sono valsi a ripristinare il regime ordinario nella decorrenza dei termini di impugnazione (dalla notificazione della sentenza e non più dalla sua pubblicazione) e insieme il termine "lungo" annuale, basti rilevare che la cancellazione della causa dal ruolo conseguente alla tardiva costituzione dell'appellante nel sistema degli artt. 347 e 348 c.p.c. - nel dettato ante riforma, operante nella specie - (quando neppure la parte appellata si sia costituita, secondo la concorde interpretazione di dottrine e giurisprudenza), che si dice incompatibile con la specialità del procedimento orientata alla celerità della trattazione ben può essere contrastata dall'impulso del curatore e in ogni caso mai è stato posto in dubbio che l'istituto di cui all'art. 309 c.p.c. - che richiama il precedente art. 181 - trovi applicazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.f..
E allora si deve riconoscere che la specialità della disciplina dettata dall'art. 98, comma 3, non trova fondamento nella esigenza di celerità del giudizio (altrimenti perseguita con il rimettere al giudice delegato la fissazione dell'udienza di comparizione) e per altro il termine (di cinque giorni) computato a ritroso dalla data dell'udienza di comparizione è solo aritmeticamente più breve rispetto a quello (di dieci giorni) che l'art. 165 c.p.c. fa decorrere invece dalla notificazione dell'atto introduttivo e in pratica assicura all'opponente tempi altrettanto e più ampi per l'adempimento della costituzione. Sicché l'aver applicato quello stesso termine - cinque giorni - ma facendolo decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che risulta così dimezzato rispetto a quello ordinario di dieci giorni, comporta l'effetto di rendere più oneroso l'adempimento della costituzione in giudizio dell'appellante, ma non per ciò vale ad accelerare i tempi del processo e quindi (senza alcun ragionevole motivo) tradisce il senso della disciplina della costituzione del creditore opponente in primo grado e dimostra la inapplicabilità funzionale di essa al giudizio di appello.
La specialità della disciplina dettata dall'art. 98, comma 3, trova piuttosto fondamento nella esigenza di assecondare la stabilità dello stato passivo del fallimento attraverso la comminatoria della decadenza-improcedibilità a sanzione della mancata osservanza del termine di costituzione, con deviazione saliente rispetto alla ordinaria disciplina della costituzione delle parti (art. 171 c.p.c.) cui consegue la cancellazione della causa dal ruolo (art. 307 c.p.c.) con facoltà di riassunzione. E la stessa sanzione è prevista, non solo nel giudizio di opposizione, cui si riconosce la natura di vera e propria impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ma anche dalla norma corrispondente dell'art. 101, comma 2, l.f. (che anzi dichiara la perentorietà pure del termine dato dal giudice per la notificazione di ricorso e decreto, perentorietà ritenuta per interpretazione giurisprudenziale quanto all'analogo termine di cui all'art. 98, comma 2, l.f.), in tema di dichiarazione tardiva, cui si nega la natura di mezzo di impugnazione, benché diretta (essa pure, come la opposizione) alla notificazione dello stato passivo.
A ragione dunque la norma dell'art. 98, comma 3, l.f. è stata considerata eccezionale perché la sanzione di decadenza da essa prevista pregiudica definitivamente la tutela giurisdizionale del diritto del creditore escluso o ammesso con riserva: sicché deve ritenersi per certo che operi al riguardo il divieto di applicazione analogica "oltre i casi considerati" posto dall'art. 14 delle preleggi, se pur potesse ritenersi (ma deve escludere per le ragioni più sopra indicate) che il silenzio dell'art. 99, comma 5, ponga un problema di integrazione della norma attraverso il procedimento per analogia.
Ma neppure può dirsi che la applicazione della norma di cui all'art. 98, comma 3, al giudizio di appello - così come operata dalla Corte di merito - sia il risultato di un procedimento per analogia, che presuppone la idoneità della norma data - in sè- a regolare i casi simili, esclusa cioè la necessità di operare adattamenti sempre arbitrari, come è fatto palese dalla soluzione adottata nella specie e qui criticata, rispetto alla quale assume la stessa (e forse più forte) ragione la alternativa di computare il termine - a ritroso - dalla data della udienza di comparizione, benché fissata nella citazione dall'appellante.
Si è data infatti vita a una norma nuova (diversa da quella da cui si son prese le mosse) che sarebbe ispirata, ma illusoriamente, alla esigenza di celerità (giacché la anticipata costituzione dell'appellante non vale certo ad imprimere un ritmo più serrato al processo) e introduce invece in appello, contro la regola del processo comune di cui agli artt. 347 e 348 c.p.c. (nel dettato ante riforma) - che salva l'impugnazione dell'appellante benché non costituito - la sanzione della decadenza-improcedibilità, che l'art. 98, comma 3, prevede a carico del creditore opponente, ma che opererebbe indiscriminatamente a carico dell'appellante, fosse pure il curatore del fallimento, attivatosi per difendere, anche in secondo grado, la stabilità dello stato passivo.
Si deve conclusivamente escludere che il sistema degli artt. 98 e 99 l.f. si proietti nel giudizio di appello, diversamente regolando (rispetto al combinato disposto degli artt. 347 e 165 C.P.C.) il termine di costituzione dell'appellante e collegando alla inosservanza di esso la sanzione di decadenza-improcedibilità contro la regola del processo ordinario (artt. 347 e 348 c.p.c., ante riforma). Erroneamente perciò la Corte di merito ha dichiarato la improcedibilità della impugnazione sul presupposto che la parte appellante dovesse costituirsi in giudizio entro i cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 17 maggio 1996: e poiché lo stesso Consorzio Agrario Provinciale di EG EM si costituì il consecutivo 24 maggio, esso osservò il termine di dieci giorni di cui all'art. 165, richiamato dall'art. 347 c.p.c., e il suo appello, perciò proseguibile, sarebbe dovuto essere deciso nel merito.
Accolto il primo motivo del ricorso (e dichiarato inammissibile il secondo per le ragioni più sopra indicate), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Bologna che provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001