Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9339 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 933 9 /01 REPUBBLICA I TALIANA In nome del Popolo ITiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.14431/99 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere 14432/99 "" Donato Figurelli Rep. " Cron.21494 " AT AP ""1 Alessandro De Renzis Ud.20/4/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N. 14431/1999) proposto da S.a.s. NAVARRA RECUPERI di NAVARRA ROSETTANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via Monte Santo n.68 (studio avv.Guido De Santis) presso l'avv.ITico Perlini che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
CONTRO 1880 PR 1 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S., in ISTITUTO del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in persona Roma, via della Trezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio e Fabio Fonzo, per procura speciale in Correra, NI NT calce al ricorso;
CONTRORICORRENTE NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.14432/1999) proposto Da S.r.l. ITAL RECUPERI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Monte Santo n.68 (studio avv.Guido De Santis) presso l'avv. ITico Perlini che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
- I.N.P.S., in ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom.in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio e Fabio Fonzo, per procura speciale in Correra, NI NT calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE sentenza del Tribunale di Per l'annullamento della (R.G. N. 821+822/1996);Frosinone in data 29 luglio 1998, n.504 2 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20/4/2001,la della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donatirelazione Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del RO Abbritti che ha concluso: perSost. Proc. Gen. Dr. l'accoglimento del 1° motivo (RR), previa riunione,e rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due decreti il Pretore del lavoro di Frosinone ingiungeva il pagamento in favore dell'INPS delle somme di lire 173.759.851 e di lire 352.298.644 a carico, rispettivamente, della s.a.s. RR PE di RR TT e della s.r.l. IT PE, alla prima subentrata per cessazione di attività, per contributi evasi dal 2 gennaio 1987 al 30 giugno 1988 e dal 1° luglio 1988 al 30 aprile 1990, come da verbale redatto il 28 maggio 1990 da ispettori dell'Istituto che avevano accertato la natura commerciale dell'attività dalle stesse espletata. Le due società proponevano opposizione, chiedendo la revoca dei provvedimenti sul rilievo che avevano svolto attività industriale;
TO IO e AN OS non erano lavoratrici ma associate in partecipazione con la IT PE, US RR era lavoratore dipendente. Nella resistenza dell'opposto, il Pretore, riunite le due cause, con sentenza dell'8 febbraio 1996 revocava i decreti ingiuntivi in base alla pacifica circostanza della erroneità dei 3 conteggi dell'INPS e,ritenendo l'inquadrabilità nella fattispecie dell'associazione in partecipazione dei rapporti intercorsi tra la IT PE,] la IO e la OS, condannava la s.a.s. RR PE e la s.r.l. IT PE al pagamento delle somme di lire 25.301.817 e di lire 53.260.000, oltre sanzioni civili e interessi. Avverso la decisione proponeva appello la s.a.s. RR PE, la quale premetteva di avere presentato domanda di condono, con riserva di richiedere la restituzione di quanto indebitamente versato, insistendo nel merito l'accertamento per dell'attività della natura industriale e non commerciale espletata. Proponeva anche gravame la società IT PE rilevando che:gli ispettori dell'INPS, nell'accertare il 28 maggio 1990 che aveva svolto dal 2 gennaio 1987 al 30 giugno 1988 l'azienda attività di natura commerciale, avevano applicato retroattivamente, in modo quindi errato, ai fini dell'inquadramento, i canoni di cui all'art.49 della legge n.88 del 1989; anche in base alla previsione dell'art.2195 c.c.,l'attività espletata era da ritenersi di natura industriale. L'INPS, nel costituirsi, contestava le avverse pretese. L'Istituto proponeva a sua volta appello incidentale nei confronti della società IT PE e, insistendo sulla natura subordinata del rapporto di le lavoro intercorso con collaboratrici IO e della OS,ne chiedeva la condanna alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di contributi. le Con sentenza del 29 luglio 1998, il Tribunale, riunite le cause, dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata dall'INPS nei confronti della s.a.s. RR PE e rigettava gli appelli proposti dalla s.r.l. IT PE e dall'Istituto. che: la s.a.s. RR Osservava, in particolare, il Tribunale presentato domanda di PE di RR TT aveva condono, successivamente alla sentenza di primo grado, con dilazione del pagamento e riserva di restituzione nel caso di accoglimento dell'appello; in conformità dei principi affermati dalla Corte Suprema, a Sezioni Unite, con sentenza 15 maggio 1998, n.4918,la detta riserva era però priva di effetti e il giudizio pendente andava definito con un provvedimento meramente processuale così da pregiudicare l'originaria pretesa dell'ente in caso di non decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono;
doveva perciò allo stato dichiararsi improcedibile la domanda dell'INPS, con salvezza di ogni successiva azione;
erano, invece, infondati sia l'appello proposto dalla società IT PE, in relazione alla natura commerciale dell'attività espletata, che quello incidentale dell'Istituto, stante la mancata dimostrazione della natura di lavoro subordinato dell'attività prestata dalla IO e dalla OS. Le società RR PE e IT PE hanno proposto distinti ricorsi per cassazione articolati in tre e due motivi cui ha resistito l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avversO la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Procedendosi all'esame del ricorso della s.a.s. RR PE di RR TT, si rileva che con il primo motivo è stata denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 del D.L. n.166 del 1996, con riferimento all'art.81, comma 9, della legge omessa, insufficiente, contraddittorian. 448 del 1998 nonché motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn. (3 e) 5 c.p.c., censurandosi l'impugnata sentenza l'improcedibilità della domanda proposta per avere dichiarato alla presentazione di istanza di dall'INPS in seguito condono, senza tenere conto della disposizione di cui al citato art.81, comma 9, secondo cui è possibile anche in tale caso l'accertamento della insussistenza del debito contributivo. La detta norma, anche se richiama il condono previdenziale ex art.4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79,è, infatti, riferibile ad ogni istanza in precedenza inoltrata per l'espresso richiamo operato dalla stessa norma. Il motivo va accolto perché fondato. superveniens", avente portata Lo "ius dall'art.81, comma nono, della legge 23 retroattiva, rappresentato riferimento alle domande di condono dicembre 1998, n.448,in previdenziale presentate ai sensi dell'art.4 del D.L. n.79 del 1997 (convertito con modificazioni nella legge n.140 del 1997),o di precedenti provvedimenti di legge, prevede la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande stesse, in 6 Llc accertamento giudiziale negativo circa relazione all'eventuale del debito (vedi Cass.,13 luglio l'effettiva esistenza 2000, n.9306). Ne discende che nella specie il Tribunale, in applicazione indicata normativa, avrebbe dovuto ritenere la validità della su della clausola di riserva apposta alla domanda di condono, accertando l'effettiva consistenza del debito contributivo della società RR PE di RR TT. Devono invece considerarsi assorbiti i motivi secondo e terzo,con cui si è denunciata, in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione degli artt.49 della legge 9 marzo e della legge n.1089 del 1988 nonché 1989, n.88,2195 C.C. omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., spettando al giudice di rinvio l'esame delle problematiche inerenti l'inquadramento anteriore alla entrata in vigore della legge n.88 del 1989, l'individuazione dei criteri applicabili ai fini della verifica della natura industriale о commerciale dell'attività sociale e la valutazione delle risultanze acquisite in ordine alla produzione o alla riutilizzazione dei materiali. ITPassandosi all'esame del ricorso della s.r.l. violazione e/o falsaPE,col primo motivo, denunciandosi applicazione dell'art.49 della legge 9 marzo 1989, n.88 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto in modo 7 apodittico applicabili nella specie, ai fini della classificazione svolta, i soli criteri previsticome commerciale dell'attività dall'art. 2195 c.c., in contrasto con l'originario provvedimento di inquadramento nel settore industriale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2195 C.C. e della legge n.1089 del 1988 nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 (nn.3 e 5) c.p.c., si deduce che il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi probatori acquisiti che avevano confermato la lavorazione del materiale di risulta con realizzazione di più componenti tra loro conglobati riutilizzabili per la produzione di un prodotto diverso. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. I principi affermati in subiecta materia da questa Corte Suprema possono così riassumersi: riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art.49 della legge n.88 del 1989 ove l'attività del datore di lavoro non sia riconducibile a quelle descritte nelle tabelle, l'inquadramento ai fini contributivi tra le aziende industriali o tra quelle commerciali deve avvenire sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata quali risultano dall'applicazione dei criteri generali dettati dall'art.2195 c.c.Ne consegue che, ove siano stati applicati questi criteri, la consistenza dell'obbligazione contributiva viene a 8 dipendere dalla qualificazione -come industriale O commerciale - (fra le tante, vedi Cass., 16 ottobredell'attività d'impresa 1998, n.10263); per l'individuazione delle imprese industriali ex art.2195 occorre tenere presente non solo l'attività avente ad oggetto C.C. produzione di beni attraverso la manipolazione e la la (vedi Cass., 4 trasformazione di elementi materiali preesistenti 1997, n. 6018, in tema di sgravi;
Cass., 12 agosto luglio 1996, n.7484), ma anche quella volta alla creazione di un risultato anche nell'ipotesi dieconomico nuovo che può riscontrarsi semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche,quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della allamateria prima e della produzione di servizi, preordinati commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario (vedi Cass., 23 febbraio 2000,n.2028). il quale Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale, che ha accertato che: nella denuncia di esercizio diretta all'INAIL nel 1988 l'attività era stata descritta come "recuperi carta, rottami ferrosi, materie plastiche ecc., imballaggio e pressaggio" ed era stata indicata una pressa come unica attrezzatura;
in data 20 aprile 1990 RU RR, quale legale rappresentante, aveva confermato che la società era in possesso soltanto di una pressa, 9 poiché il capannone industriale era di proprietà di RR TT e che l'attività era,tra l'altro, consistita nel recupero in quella sede il di carta, ferro e rifiuti industriali;
sempre RR, nella qualità, aveva dichiarato che la carta veniva "..imballata e poi ritirata dalle cartiere о grossisti con i propri mezzi, spesso muniti di presse ad hoc"; effettivamente una sola pressa era stata rinvenuta dagli ispettori dell'INPS;era del resto significativa la denuncia di esercizio all'INAIL dalla RR PE che nella descrizione dell'attività stessa s.a.s. il termine "lavorazione";il teste Di aveva cancellato AR, dipendente della IT PE, aveva ribadito che la carta e la plastica venivano pressati e imballati, l'alluminio e il rame venivano spediti via, il ferro o veniva mandato alla discarica aziende o, al più, pressato;
la spedito ad altre da quanto denunciato nella nota del 19 società, diversamente ottobre 1997 dai responsabili che avevano fatto riferimento anche ad attività di triturazione e di taglio,si era in concreto limitata a favorire la circolazione dei beni raccolti e lo smistamento alle aziende preposte alle fasi di trattazione dei materiali;
era pertanto da escludere lo svolgimento di qualsiasi attività di lavorazione e di trasformazione di beni in relazione al prevalente carattere strumentale alla vendita delle stesse operazioni di imballaggio, a volte espletate dai grossisti- acquirenti con le proprie presse. Trattasi di giudizio espresso dal giudice d'appello nel sovrano apprezzamento delle prove о di quelle ritenute più 10 attendibili (Cass., 7 novembre 2000, n.14472; Cass.,10 maggio 2000, n.6023), congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze probatorie. Il ricorso della società IT PE va perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio tra la società IT PE e l'INPS.
P.Q.M.
il primo motivo del La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie proposto dalla s.a.s. RR PE di RR ricorso TT, assorbiti gli altri due;
rigetta il ricorso proposto dalla società IT PE;
cassa, in relazione al primo motivo del ricorso della s.a.g. RR PE di RR TT, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma;
compensa le spese tra la società IT PE e l'INPS. Roma, 20 aprile 2001 So Il Presidente, Vincenzo Trekks- Il Consigliere est. More Pula Мене E G G E L A L E L D IL CANCELLIERE S T R O E G I R A O T I T R I D Depositato in Cancelleria E E S T N E D A Oggi, 1.0 LUG. 2001 P U S IN CANCELLIERE T R O C 11