Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 9750
CASS
Sentenza 10 gennaio 2013

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Massime1

Si applica l'aggravante del deposito necessario ex art. 646, secondo comma, cod. pen. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso che possa configurarsi l'aggravante e, quindi, la procedibilità d'ufficio del reato, nell'ipotesi di appropriazione da parte dell'imputato di autovetture custodite nell'autosalone di sua proprietà a seguito dell'arresto del gestore, il quale era stato costretto a riconsegnargli le chiavi, non essendo intercorso tra i due alcun contratto di deposito).

Commentario1

  • 1Appropriazione indebitaAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 9750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9750
Data del deposito : 10 gennaio 2013

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