Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
Il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo. Ne consegue che quando a seguito di un'ordinanza esecutiva di una rogatoria internazionale, per sua natura sottratta all'impugnazione, una parte o comunque un soggetto interessato propone incidente contro un atto esecutivo dell'ordinanza, nel quale deduce questioni già coperte dall'ordinanza stessa, l'incidente deve ritenersi inammissibile.
In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, la competenza stabilita dal primo comma dell'art. 724 cod.proc.pen. riguarda la corte d'appello cui è demandato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera. Ne consegue che una volta che la corte, esercitando la funzione di controllo, ordini l'esecuzione della rogatoria, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, mediante incidente di esecuzione contro lo svolgimento degli atti rogati. Ed invero nell'ambito del procedimento di esecuzione si può eccepire l'incompetenza del giudice dell'esecuzione, non già quella del giudice della cognizione, ed ai sensi dellà art. 665 cod. proc. pen. giudice dell'esecuzione è quello che ha deliberato il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/1999, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 14.4.1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere N.1365
Dott. Pierluigi ONORATO est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N.30954/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AC GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 29.4.1998 dalla corte di appello di Milano. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Gianfranco Ciani, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Letta la memoria di replica ritualmente depositata dal difensore, avv. Guido Viola, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - In data 28.10.1997 il magistrato centrale di istruzione n. 5 dell'Audiencia Nacional di Spagna, Baltasar Garzon Real, chiedeva all'autorità giudiziaria competente della procura generale della Repubblica di Milano di raccogliere - previa informazione di garanzia - le dichiarazioni di 15 persone italiane, indagate assieme ad altre per delitti contro il fisco, delitti di falso in atti pubblici e privati, delitti societari, altre frodi, nonché delitti contro l'amministrazione pubblica: tutti reati principalmente connessi alla partecipazione azionarla del Gruppo ES nella società spagnola Gestevision Telecinco s.a., attuata in violazione del limite del 25% che - per l'ordinamento spagnolo - un unico azionista può possedere rispetto al capitale complessivo delle imprese concessionarie del servizio pubblico televisivo.
Tra le persone italiane indagate sono comprese GI MP, PA e IO US, EL L'TR, AN OS, DR LL, AL IV, EF PR, OR ON, e altre, tutte domiciliate nella rogatoria presso ES s.p.a. via Paleocapa 3 Milano.
La commissione rogatoria faceva seguito ad altre precedenti rogatorie di autorità giudiziarie spagnole: una del 20.5.1996 chiedeva la trasmissione di tutta la documentazione acquisita presso la procura di Milano, nonché altre informazioni attinenti all'attività del Gruppo ES e ai rapporti fra questo e le persone indagate;
un'altra del 4.11.1996 chiedeva tutta l'ulteriore documentazione che avesse riferimento ai fatti investigati e in particolare ai conti correnti utilizzati in Svizzera o in altri paesi dal Gruppo ES per effettuare direttamente o indirettamente investimenti in Spagna;
una del 2.4.1997; e infine una del 23.7.1997 che chiedeva principalmente di effettuare una perquisizione presso la sede del Gruppo ES al fine di acquisire tutta la documentazione riguardante i suoi investimenti in Spagna.
2 - Ai sensi degli artt. 724 e 725 c.p.p. la corte di appello di Milano, con ordinanza del 21.1.1998, disponeva l'esecuzione della rogatoria spagnola di cui trattasi (c.d. exequatur), delegando per gli incombenti il g.i.p. presso il tribunale di Milano. Ottemperando all'exequatur, il g.i.p. presso il tribunale, con atto del 28.1.1998, da intendersi anche come informazione di garanzia, invitava GI MP a comparire il 13.2.1998 per l'interrogatorio.
3 - Con atto del 12.2.1998 diretto alla corte di appello di Milano, l'avvocato Guido Viola, quale difensore di fiducia di GI MP e AN OS, formulava incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 725 c.p.p. al fine di contestare l'esecuzione di una rogatoria che comportava limitazione di diritti costituzionalmente garantiti dall'ordinamento italiano. In sintesi, il difensore osservava che:
a) la rogatoria spagnola poneva a fondamento della ipotesi accusatoria documentazione acquisita in palese contrasto all'art. 2 lett. b) della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20.4.1959 (ratificata con legge 23.2.1961 n. 215), secondo cui l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata "se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda possa portare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo paese". Infatti - secondo il difensore - l'accusa si fondava sulle informazioni relative ai movimenti sui conti correnti esteri (in particolare svizzeri) effettuati dal Gruppo ES, richieste all'autorità giudiziaria milanese con la rogatoria del 4.11.1996. Queste informazioni sarebbero dovute essere richieste direttamente all'autorità svizzera, che verosimilmente le avrebbe rifiutate, considerata la vaghezza delle indagini spagnole";
b) secondo l'art. 14 della citata Convenzione Europea le rogatorie devono far menzione dell'imputazione e devono contenere una esposizione sommaria dei fatti;
mentre la contestazione formulata dall'autorità giudiziaria spagnola era talmente generica da recare pregiudizio all'effettivo esercizio del diritto di difesa;
c) infine, secondo l'art. 3 della Convenzione le rogatorie che hanno per oggetto il compimento di atti istruttori devono essere compiute dall'autorità richiesta nelle forme previste dalla propria legislazione;
mentre l'informazione di garanzia inviata all'MP violava le disposizioni dell'art. 369 c.p.p. perché non conteneva la "indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto".
Sulla base di queste osservazioni, il difensore chiedeva alla corte di appello di "revocare la propria ordinanza di esecuzione nella Repubblica Italiana della suddetta rogatoria, emessa in data 21.1.1998, e dichiarare inammissibile e inaccoglibile l'esecuzione della rogatoria stessa".
Con successiva istanza del 10.3.1998, l'avv. Viola chiedeva alla corte "adita in sede di incidente di esecuzione" di disporre ai sensi del quinto comma dell'art. 666 c.p.p. l'acquisizione delle precedenti rogatorie spagnole (del 20.5.1996, del 4.11.1996, del 2.4.1997 e del 23.7.1997), nonché della documentazione trasmessa dalle autorità italiane a quelle spagnole, "al fine di consentire all'avv. MP di avere contezza dei fatti specifici che gli vengono contestati, degli addebiti che gli vengono mossi, nonché del materiale investigativo sulla base del quale le procedenti autorità spagnole hanno chiesto di disporre l'interrogatorio nei suoi confronti". In data 20.3.1998, ai sensi del terzo comma dell'art. 666 c.p.p., l'avv. Viola depositava memoria difensiva, nella quale riformulava le censure precedenti e aggiungeva in via preliminare una eccezione di incompetenza territoriale della corte di appello milanese ai sensi dell'art. 724 c.p.p.. Osservava in proposito che, secondo questa norma, la rogatoria straniera deve essere autorizzata dalla corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. Orbene - aggiungeva - l'avv. MP aveva domicilio e studio professionale in Roma, mentre non era membro dello staff manageriale del Gruppo ES;
l'ordinanza di esecuzione 21.1.1998 disponeva l'interrogatorio delle persone indagate "limitatamente a quelle residenti o elettivamente domiciliate in Milano (v. informativa fornita dalla Guardia di Finanza in data 20.1.1998)"; infine, l'elezione di domicilio presso lo studio milanese dello stesso avv. Guido Viola (segnalata dalla Guardia di Finanza con la citata nota del 20.1.1998) era stata fatta dall'MP esclusivamente ai fini e nell'ambito di altri incidenti di esecuzione proposti contro precedenti rogatorie spagnole.
4 - La corte di appello di Milano, con ordinanza del 29.4.1998, respingeva tutte le istanze del difensore, "dichiarando infondato l'incidente di esecuzione proposto da GI MP e AN OS avverso l'ordinanza del 20.1.1998 con la quale è stata data esecuzione alla rogatoria 22.10.1997 dell'autorità giudiziaria spagnola e avverso gli atti compiuti in esecuzione della ordinanza stessa".
In sintesi la corte territoriale osservava quanto segue. 4.1 - L'eccezione di incompetenza territoriale era infondata. Infatti:
a) l'elezione di domicilio di MP presso lo studio milanese dell'avv. Viola era avvenuta il 29.8.1997, all'atto della notifica dell'informazione di garanzia emessa in esecuzione della rogatoria del 23.7.1997: come tale era un implicito riconoscimento della competenza della corte milanese a provvedere sulla rogatoria del 23.7.1997 e quindi anche su quella successiva del 28.10.1997;
b) la competenza territoriale era poi fondata su ragioni di connessione, giacché per l'autorità richiedente l'MP faceva parte del gruppo dirigente della ES con sede in Milano: la contestazione difensiva di questa circostanza atteneva al merito dell'accusa, ma non rilevava ai fini della competenza stabilita dall'art. 724 c.p.p.. 4.2 - Anche gli argomenti svolti nella istanza e nella memoria di replica erano infondati. Infatti:
a) non v'era alcuna ragione per ritenere che la criticata trasmissione all'autorità giudiziaria spagnola della documentazione relativa ai conti correnti svizzeri della ES (comunque già avvenuta) potesse comportare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dell'Italia;
b) la esposizione dei fatti contenuta nella rogatoria spagnola e trasfusa nella informazione di garanzia, pur nella sua sommarietà, configurava con sufficiente chiarezza le ipotesi criminose contestate, anche per la indicazione degli articoli del codice penale spagnolo che si assumevano violati.
4.3 - Quanto alla richiesta acquisizione documentale, di cui alla istanza del 10.3.1998, andava sottolineato che, in sede di incidente di esecuzione contro atti compiuti a seguito di rogatoria straniera, il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali dell'ordinanza di exequatur, senza compiere alcuna attività "acquisitiva"; inoltre, in caso di rogatoria per l'interrogatorio dell'indagato, la comunicazione delle fonti di prova, implicando una valutazione pienamente discrezionale dell'autorità procedente, può aver luogo solo nei limiti espressamente indicati dalla magistratura rogante.
5 - Avverso tale ordinanza, ai sensi del sesto comma dell'art. 666 c.p.p. ha proposto ricorso l'avv. Viola, come difensore di MP
(non del OS), deducendo sei motivi di censura molto articolati, e concludendo per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza e dell'invito a comparire emesso dal g.i.p. presso il tribunale milanese contro l'MP.
In estrema sintesi, il ricorrente deduce quanto segue. 5.1 - Erronea applicazione delle norme processuali sulla elezione di domicilio e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale.
Sostiene che in nessun modo la elezione di domicilio effettuata dall'MP poteva interpretarsi come implicito riconoscimento della competenza territoriale della corte di appello di Milano. Inoltre essa atteneva ad altra rogatoria e ad altro incidente di esecuzione, peraltro non ancora definito.
5.2 - Inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali relative alla competenza territoriale sulla rogatoria (art. 7241 c.p.p.) e violazione del principio del giudice naturale (art. 251 Cost.).
Sostiene che, quando una rogatoria straniera richiede il compimento di atti che devono essere compiuti in diversi distretti di corte d'appello, ai sensi dell'art. 7241 c.p.p., devono intervenire tante delibazioni quante sono le corti di appello investite del compimento dei rispettivi atti rogati.
5.3 - Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2 lett. a) e b) della Convenzione europea di Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria penale, nonché dell'art. 724, comma 5, c.p.p.. Sostiene che la rogatoria spagnola de qua doveva essere respinta perché si riferiva a reati fiscali (di cui alla lettera a) dell'art. 2 della Convenzione Europea), e perché poteva portare pregiudizio alla sovranità e all'ordine pubblico del paese richiesto (art. 2 lett. b) Convenzione), nonché ai principi dell'ordinamento giuridico italiano [art. 724 (5) c.p.p.].
In particolare l'esecuzione della rogatoria comportava una lesione dei diritti fondamentali della difesa e come tale contrastava con l'ordine pubblico dello stato richiesto, inteso - secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale e della dottrina - come ordine pubblico costituzionale, comprensivo della tutela dei diritti fondamentali della persona.
5.4 - Violazione dell'art 14 della Convenzione Europea, giacché la rogatoria non conteneva la necessaria specificazione dell'ipotesi accusatoria, mancando in particolare la indicazione del tempo e del luogo del commesso reato.
5.5 - Inosservanza della norma processuale di cui all'art. 369, comma 1, c.p.p., giacché la informazione di garanzia del 28.1.1998
(notificata a mezzo di polizia giudiziaria) non conteneva la indicazione della data e del luogo del fatto-reato, come imposto dalla norma citata.
5.6 - Violazione delle norme processuali relative all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini [artt. 375 (3) e 65 (1) c.p.p.]. Il ricorrente ribadisce che l'invito a comparire per l'interrogatorio (sempre in data 28.1.1998) non conteneva l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova (art. 375) e contrastava con la norma generale dell'art. 65 c.p.p., secondo cui l'autorità giudiziaria che procede contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
6 - Il procuratore generale in sede, con requisitoria scritta del 24.9.1998, ha motivatamente concluso per il rigetto del ricorso.
7 - Il ricorrente difensore ha depositato memoria di replica ex art.611 c.p.p., in cui ribadisce le argomentazioni già sviluppate, e aggiunge che la documentazione sui c.d. conti svizzeri della ES era stata ottenuto dall'autorità giudiziaria milanese col preciso impegno di non utilizzarla a fini fiscali e che le autorità lussemburghesi e svizzere hanno rifiutato analoghe rogatorie spagnole proprio per la indeterminatezza delle ipotesi accusatorie. Motivi della decisione
8 - Preliminarmente si deve sottolineare - in conformità alla unanime dottrina e alla giurisprudenza costante - che anche per il nuovo codice di rito il provvedimento della corte di appello che a norma dell'art. 724 c.p.p. dichiara esecutiva una rogatoria internazionale non è soggetto a impugnazione, in ossequio al principio di tassatività che governa la materia (ex pluribus Cass. sez. III, ord. n. 1586 del 20.10.1992, c.c. del 1.10.1992, p.m. in proc. Tortora e altro, rv. 192084; Cass. Sez, IV, sent. 0 1385 del 20.4.1993, c.c. 27.11.1992, p.m., rv. 193891; Cass. Sez. IV, ord. n. 129 del 3.6.1993, c.c. 28.1.1993, p.g., rv. 194226; Cass. Sez. IV, sent. n. 0 1577 del 19.5.1994, c.c. 18.12.1993, p.m. in proc. ignoti, rv. 197641; Cass. Sez. IV, sent. n. 0 1348 del 16.2.1995, c.c. 6.10.1994, p.g., rv. 200970; Cass. Sez. IV, sent. n. 0 1755 del 24.5.1995, c.c. 16.5.1995, p.g. in proc. ignoti, rv. 201880). Infatti, mancando specifiche disposizionì al riguardo, si deve far ricorso alla regola generale di cui all'art. 568 c.p.p., la quale, dopo aver previsto che la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati (primo comma), aggiunge che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze (secondo comma). Orbene, il provvedimento giurisdizionale di exequatur della rogatoria è assunto nella forma dell'ordinanza (art. 724, comma 4, c.p.p.), sicché per conseguenza esso non rientra in nessuna delle categorie di provvedimenti per cui è previsto in via generale il ricorso per cassazione (sentenze e decisioni sulla libertà personale).
9 - Peraltro, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che contro gli atti .compiuti in esecuzione della rogatoria è esperibile incidente di esecuzione ai sensi dell'art 666 c.p.p.. Si deve osservare in proposito che il secondo comma dell'art. 725 c.p.p. (come del resto l'ultimo comma dell'art. 658 del codice abrogato) rimanda per il compimento degli atti rogati alle forme stabilite dallo stesso codice, facendo cosa intendere implicitamente che non sono applicabili anche le norme che prevedono specifiche possibilità della impugnazione (per esempio in materia di sequestri). Tuttavia, davanti a una ordinanza di exequatur che le parti non possono più discutere, non si può escludere il ricorso all'istituto generale previsto dall'art. 666 c.p.p., il quale assicura il controllo giurisdizionale su ogni questione che sorga per l'esecuzione, di qualsiasi provvedimento giudiziario sottratto a impugnazione. In base a questo istituto, il pubblico ministero, il difensore dell'imputato o della parte civile, nonché qualsiasi interessato può richiedere al giudice competente per l'esecuzione la soluzione delle questioni insorte;
e il giudice deciderà con provvedimento comunque soggetto a ricorso per cassazione. Al riguardo la giurisprudenza, dopo aver ribadito che contro l'ordinanza che dà esecuzione alle rogatorie non è previsto alcun mezzo di impugnazione, precisa che "l'interessato è tuttavia legittimato a proporre incidente di esecuzione, nel quale il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, che rendono eseguibile il provvedimento" (Cass. Sez. III, ord. n. 1586 del 29.10.1992, ud. dell'1.10.1992, Tortora, rv. 192084; cfr. anche Cass. Sez. IV sent. n. 0 1385 del 20.4.1993, c.c. 27.11.1992, rv. 193892; Cass. Sez. IV, ord. n. 129 del 3.6.1993, c.c. 28.1.1993, p.g., rv- 194226; Cass. Sez. IV, sent. n. 0 1577 del 19.5.1994, c.c. 18.12.1993, p.m. in proc. ignoti, rv. 197641). Ma l'incidente non può essere utilizzato per riproporre questioni attinenti al merito dell'ordinanza di exequatur (Cass. Sez. IV, sent. n. 0 1348 del 16.2.1995, c.c. 6.10.1994, p.g., rv. 200970; Cass. Sez. IV, sent. n. 0 1755 del 24.5.1995, c.c. 16.5.1995, p.g. in proc. ignoti, ry. 201880).
Invero, come insegna la dottrina, il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero alle condizioni costitutive, modificative o estintive della validità ed efficacia del titolo stesso. Ma, proprio per questa sua intrinseca natura, esso non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo.
Per conseguenza, quando, a seguito di un'ordinanza esecutiva di rogatoria internazionale, per sua natura sottratta all'impugnazione, una parte o comunque un soggetto interessato propone incidente contro un atto esecutivo dell'ordinanza, nel quale deduce questioni già coperte dall'ordinanza stessa, l'incidente deve ritenersi inammissibile.
10 - Alla luce di questi indiscutibili principi, è facile osservare che tutte le questioni sollevate dal difensore nell'incidente di esecuzione formulato contro l'invito a comparire notificato a GI MP erano inammissibili, proprio perché proponevano in una sede impropria questioni già coperte dall'ordinanza di exequatur. Tanto che il ricorrente, con l'atto introduttivo del 12.2.1998, finiva per chiedere espressamente alla corte di appello, adita come giudice dell'esecuzione, addirittura la revoca della stessa ordinanza di exequatur;
e con la memoria aggiuntiva del 20.3.1998 sollevava eccezione di incompetenza territoriale della corte di appello milanese (non quale giudice dell'esecuzione, ma) quale organo di controllo giurisdizionale della rogatoria ai sensi dell'art. 724 c.p.p. (cfr. paragrafo n. 3 della narrativa). 11 - Analoghe sono le questioni che il difensore di MP deduce contro l'ordinanza della corte milanese, la quale ha respinto - peraltro con argomentazioni non sempre appropriate - tutte le richieste formulate con il succitato incidente di esecuzione. In ordine logico va anzitutto esaminato il motivo con cui si deduce erronea applicazione delle norme relative alla competenza territoriale in ordine alla rogatoria spagnola (n.
5.2 della narrativa).
Il motivo è inammissibile perché attiene a questione già risolta nel titolo esecutivo e come tale non più discutibile ne' deducibile. In altri termini, la competenza territoriale stabilita dal primo comma dell'art. 724 c.p.p. riguarda la corte di appello cui è
demandato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera. Ma una volta che la corte, esercitando la sua funzione di controllo, ordini l'esecuzione della rogatoria, la sua competenza territoriale non può essere più messa in discussione, sollevando incidente di esecuzione contro lo svolgimento degli atti rogati. Nell'ambito del procedimento di esecuzione - semmai - si può eccepire l'incompetenza del giudice dell'esecuzione, non già quella del giudice della cognizione. Ma - com'è noto - ai sensi dell'art. 665 c.p.p. giudice dell'esecuzione di un provvedimento è quello che lo ha deliberato: nella fattispecie di causa è incontestabile (e neppure il ricorrente contesta) che il giudice della esecuzione è la corte di appello milanese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 665, primo comma e 725, primo comma, c.p.p., in quanto giudice che ha ordinato l'esecuzione dell'atto rogato, delegando all'uopo il giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente invece contesta la competenza territoriale del giudice della cognizione, che però non può essere più messa in discussione dopo che quel giudice abbia emanato il suo provvedimento definitivo.
Per conseguenza in questa sede non ha rilievo la questione ancora aperta in dottrina di quale sia la corte territorialmente competente ex art. 724 c.p.p. per il controllo giurisdizionale di una rogatoria internazionale, quando questa riguardi più atti: se la corte del luogo in cui devono svolgersi gli atti rogati più importanti o più numerosi (in ossequio a un principio di unicità e di economicità della procedura di controllo, al fine di evitare difformi pronunce di esecutorietà in ordine ad una stessa rogatoria), o tante corti quanti sono i distretti in cui devono svolgersi i singoli atti rogati (in omaggio a un'esigenza formale di certezza del giudice). 12 - Allo stesso modo non rileva in questa sede la censura relativa alla elezione di domicilio effettuata dall'MP, in quanto strumentale alla questione della incompetenza territoriale (v. sopra n. 5.1).
In sostanza, il ricorrente, sul punto contestando fondatamente la tesi dell'ordinanza impugnata, sostiene che l'elezione di domicilio effettuata dall'MP presso lo studio in Milano del suo difensore era relativa a una rogatoria diversa da quella di cui trattasi. Ma la conseguenza in linea di fatto che sembrerebbe derivarne (avere l'MP domicilio in Roma e non in Milano) poteva aver rilievo giuridico solo nel procedimento ex art. 724 c.p.p., al fine di stabilire la competenza territoriale della corte di appello (romana oltre che milanese, ove si volesse seguire la tesi prospettata del frazionamento della competenza, peraltro gravida di inconvenienti pratici e giuridici). Non ha invece alcun rilievo nel presente procedimento esecutivo, nel quale non può rimettersi in discussione la competenza della corte che ha autorizzato l'esecuzione della rogatoria.
O più esattamente, e in astratto, quella conseguenza di fatto (diverso domicilio del l'interrogando) può avere rilievo per contestare in sede di incidente di esecuzione la validità dell'invito a comparire notificato nel domicilio milanese. Ma non è questa la prospettazione del ricorrente. E se fosse questa, varrebbero al riguardo le argomentazioni di inammissibilità svolte appresso (al paragrafo 14), per l'impossibilità di sollevare in questa sede questioni relative alla regolarità dell'interrogatorio e dell'invito a comparire.
13 - Ancor più evidente è l'inammissibilità del motivo di cui al numero 5.3 della narrativa, con cui si deduce la violazione dell'art. 2 lett. a) e b) della Convenzione Europea di Strasburgo, e dell'art.724, comma 5, c.p.p., perché la rogatoria spagnola si riferiva a reati esclusi dall'assistenza giudiziaria e poteva portare pregiudizio alla sovranità e ai principi dell'ordinamento italiano;
nonché del motivo di cui al n. 5.4, con cui si deduce la violazione dell'art. 14 della medesima Convenzione Europea, perché la rogatoria non conteneva la necessaria specificazione della ipotesi accusatoria. Come appare immediatamente chiaro, questi profili rientrano fra quelli su cui doveva esercitarsi il controllo giurisdizionale della corte di appello, sicché sono coperti dalla ordinanza di exequatur e non possono essere surrettiziamente riproposti attraverso un uso improprio dell'incidente di esecuzione.
14 - Sembrano più attinenti alla esecuzione dell'atto rogato gli ultimi due motivi di ricorso.
Col quinto motivo (n.
5.5 della narrativa) il ricorrente deduce violazione dell'art. 369, comma primo, c.p.p., perché l'informazione di garanzia inviata all'MP il 28.1.1998 non indicava la data e il luogo del commesso reato. Peraltro, a ben vedere, anche questa censura ripete quella rivolta all'ordinanza di exequatur in quanto ammissiva di una rogatoria relativa a una ipotesi accusatoria non sufficientemente specificata.
Ma l'osservazione fondamentale che deve farsi al riguardo è un'altra, in certo senso simmetrica: ed è che con l'incidente di esecuzione avverso l'atto rogato non si possono sollevare questioni che hanno la loro sede propria nel procedimento penale incardinato presso l'autorità straniera rogante.
Nel caso di specie, è vero che l'informazione di garanzia priva di alcuno dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 369 c.p.p. è ritenuta nulla per violazione del diritto di difesa dell'indagato o imputato (ex lett. e) art. 178 c.p.p.). Ma è altrettanto vero che questa nullità investe soltanto l'atto in funzione del quale l'informazione di garanzia era preordinata (nella specie l'interrogatorio); ed è soprattutto vero che detta nullità potrà esser fatta valere presso il ,giudice del merito (in questo caso straniero), ma non può essere utilizzata per vanificare o contrastare comunque l'invito a comparire per rendere l'interrogatorio. Se, come nel caso in esame, l'informazione di garanzia di cui si asserisce la nullità attiene a un atto richiesto da un'autorità giurisdizionale straniera, la nullità non può essere dedotta attraverso l'incidente di esecuzione proposto contro l'atto rogato. Infatti, "l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione va valutata in relazione all'atto da compiere: quando sia richiesto l'interrogatorio dell'imputato non è ipotizzabile - non diversamente da quanto avviene nell'ordinamento interno - alcun rimedio contro il provvedimento che lo abbia disposto" (così Cass. Sez. V, n. 4619 del 12.12.99 4, c.c. 27.10.1994, Menegatti, rv. 200306, in Cass.pen. 1996, n. 914).
In buona sostanza, nel codice di rito vigente sono previste numerose garanzie difensive attivabili nella fase processuale contro le nullità o irregolarità consumate nella fase delle indagini preliminari. Ma è addirittura assurdo ipotizzare un mezzo di impugnazione specifico contro un'informazione di garanzia o contro un invito a comparire per rendere l'interrogatorio, proprio perché contro le eventuali violazioni dei suoi diritti perpetrate con simili atti l'imputato ha possibilità di difendersi davanti al giudice nel pubblico contraddittorio tra le parti. Per conseguenza, altrettanto assurdo e abnorme è sollevare incidente di esecuzione quando la informazione di garanzia e l'invito a comparire per l'interrogatorio siano stati emanati dal giudice italiano in esecuzione di una rogatoria internazionale.
In conclusione, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. per difetto delle condizioni di legge richieste per l'incidente di esecuzione, e per conseguenza è manifestamente infondata a norma del terzo comma dell'art. 606 c.p.p.. 15 - Ancora più paradossale è la censura formulata con l'ultimo motivo di ricorso (n.
5.6 della narrativa).
Con esso si deduce violazione delle norme processuali relative all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, perché l'invito a comparire per l'interrogatorio non conteneva l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova (art. 375, comma 3, c.p.p.) e contrastava con la norma generale. dell'art. 65 c.p.p., secondo cui l'autorità giudiziaria che procede contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
In ordine alla indicazione degli elementi e delle fonti di prova, basti osservare che essa non è obbligatoria per il pubblico, ministero procedente, ma solo discrezionale ("l'invito può inoltre contenere", recita l'art. 375), al fine specifico di poter attivare il giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma primo, c.p.p. quando l'indagato abbia omesso di comparire. Nessuna violazione della norma è quindi ravvisabile in questa fase.
Quanto poi all'art. 65 c.p.p., esso disciplina con tutta evidenza lo svolgimento dell'interrogatorio, non già l'invito a comparire per renderlo. Sicché è assurdo pensare che l'invito a comparire per l'interrogatorio debba già indicare gli elementi di prova o addirittura le relative fonti.
Inoltre, quella dell'art. 65 è norma generale che riguarda sia la fase pubblica del processo sia la fase segreta delle indagini preliminari: sicché la disposizione del primo comma, secondo cui l'autorità giudiziaria comunica all'indagato o imputato le fonti di prova, non è assoluta quando si procede all'interrogatorio durante le indagini preliminari, giacché in tal caso l'obbligo viene meno se possa derivarne pregiudizio per le indagini stesse. Tale norma insomma deve essere coordinata con quella dell'art. 329, comma 1, c.p.p., che prevede la segretezza degli atti di indagine, e con quella dell'art. 511 c.p.p., che obbliga solo il giudice del dibattimento a dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.
Anche questa censura è quindi manifestamente infondata, per difetto delle condizioni di legge richieste per l'incidente di esecuzione. 16 - A mò di conclusione il collegio deve osservare che le diffusissime e meticolose argomentazioni del ricorrente sono radicalmente viziate dalla improprietà delle sede, giacché trasferiscono illegittimamente nel procedimento esecutivo contro l'atto rogato censure che avrebbero dovuto svolgersi nel procedimento di controllo giurisdizionale sulla rogatoria, spettante alla corte di appello ex art. 724 c.p.p., o censure che potranno essere svolte nel processo penale di cognizione innanzi all'autorità giudiziaria spagnola.
È questo improprio "spostamento di sede" che rende inammissibile il ricorso.
Il che, per altro verso, significa che le possibilità difensive dell'indagato o dell'imputato sono anzitutto dislocate nell'ambito del procedimento camerale davanti alla corte di appello competente ex art. 724 c.p.p. a controllare l'eseguibilità della rogatoria. Si pone a questo punto il problema se, in assenza di una specifica previsione, questo procedimento camerale deve svolgersi secondo le garanzie di contraddittorio previste in via generale dall'art. 127 c.p.p. (in ossequio alla sua natura di istituto giurisdizionale diretto alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi stabiliti nell'ordinamento nazionale); o se invece può ammettersi una procedura meno garantita, in omaggio alla sua natura di atto di assistenza giudiziaria assicurata dallo Stato italiano verso l'esercizio della giurisdizione da parte di altri Stati. Al riguardo, la dottrina ha osservato che il rito camerale dovrebbe svolgersi con la partecipazione, non solo del procuratore generale, ma anche del difensore, nei casi in cui l'atto rogato riguardi attività probatoria relativa all'imputato o all'indagato o attività che preveda, comunque, la partecipazione del difensore. E ciò nonostante che un rito meno garantito potrebbe giustificarsi sulla base di una asserita natura internazionale delle rogatorie passive (semplici atti di assistenza giudiziaria alle autorità giudiziarie straniere, che non assurgerebbero al livello di un vero e proprio processo giurisdizionale). Alcuni autori aggiungono inoltre che sarebbe costituzionalmente illegittimo escludere la facoltà dello stesso imputato di intervenire nel procedimento camerale, anche in considerazione della norma che richiede il libero consenso dell'imputato per poter superare alcune condizioni ostative all'accoglimento della rogatoria (lett. b) e c) del quinto comma dell'art. 724 c.p.p.). Ma queste ultime considerazioni non hanno rilievo nel presente procedimento di esecuzione, giacché - ancora una volta - riguardano soltanto la c.d. garanzia giurisdizionale disciplinata nell'art. 724 c.p.p 17 - Alla declaratoria di inammissibilità, consegue per legge il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., che si determina equitativamente come in dispositivo in considerazione del contenuto del ricorso.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999