Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
In caso di notifica di atti al difensore dell'imputato eseguita con consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, atteso che la prescrizione di cui all'art. 157, comma terzo, cod.proc.pen. si applica anche per le notifiche da eseguire a soggetti diversi dall'imputato (art. 167 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2005, n. 36634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36634 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Paolo FATTORI Presidente
dott. Giorgio LATTANZI Componente
dott. Aldo GRASSI Componente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Antonio S. AGRÒ Componente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Secondo L. CARMENINI Componente
dott. Emilio G. GIRONI Componente
dott. Aniello NAPPI rel. Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Niane Alioune, n. in Senegal il 28 settembre 1970;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno depositata l'1 aprile 2005. Sentita la relazione svolta dal Componente dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. dr. G. Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Aricò in sostituzione dell'avv. Agosto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Alioune Niane in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di cento compact disk riprodotti o duplicati abusivamente e privi del contrassegno SIAE.
Ricorre per cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato meno grave, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, non valse a interrompere il decorso del relativo termine l'emissione in data 31 luglio 2001 di un decreto di citazione a giudizio successivamente dichiarato nullo. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, deducendo che l'avviso di conclusione delle indagini prescritto dall'art. 415 bis c.p.p. fu invalidamente notificato al difensore, cui non fu spedita la raccomandata prevista dall'art. 157 comma 3 c.p.p. dopo la consegna dell'atto al portiere dello stabile.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare se i dischi sequestrati riproducessero effettivamente opere tutelate, mentre ai fini del delitto di ricettazione abbiano dato per presupposto che non avesse egli stesso contraffatto i dischi piuttosto che riceverli da altro contraffattore.In relazione a questo motivo il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite, essendo stato rilevato un contrasto di giurisprudenza.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che va riconosciuta anche agli atti viziati di nullità l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione del reato, in quanto tali atti manifestano comunque "la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo" (Cass., sez. V, 9 dicembre 1998, Verzelletti, m. 212435, Cass., sez. IV, 19 aprile 1996, Orsi, m. 205223). Fondato è invece il secondo motivo del ricorso.
La corte d'appello, cui l'eccezione era stata già vanamente riproposta, ha escluso che si applichi alle notifiche non destinate all'imputato la disposizione dell'art. 157 comma 3 c.p.p., laddove ne prevede la conferma a mezzo raccomandata, quando l'atto sia stato consegnato al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario. E si è in effetti richiamata a una giurisprudenza di questa Corte, legata ancora alla disciplina dettata in proposito dal codice di procedura penale abrogato (Cass., sez. un., 21 giugno 1989, Russo,
m. 182057, Cass., sez. VI, 29 maggio 1992, Ruggero, m. 192528). Tuttavia questa interpretazione contraddice l'espressa previsione dell'art. 167 c.p.p., che estende l'applicabilità della norma anche alle notifiche destinate a persone diverse dall'imputato e, quindi, al difensore, come del resto si è più volte ribadito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. III, 25 gennaio 2005, De Martino, m. 231120, Cass., sez. I, 30 marzo 1999, Miceli, m. 213379).
Sicché, essendo stata tempestivamente dedotta già in primo grado (udienza dell'11 maggio 2004), l'eccezione di nullità proposta anche con il ricorso per cassazione è ammissibile e fondata e impone l'annullamento anche della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 OTTOBRE 2005.