Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 2
In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nelle espressioni usate da un avvocato nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, dicendogli "ma va a cagare").
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, 24 e 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche all'avvocato che assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiato dal reato in procedimento attribuito ad un giudice di pace che svolge le funzioni di avvocato nel medesimo distretto di Corte di appello, atteso che l'attuazione del principio di imparzialità del giudice di pace, anche in relazione al possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni, è assicurata mediante la previsione delle cause di incompatibilità nei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 8 della legge n. 374 del 1991, e che, in materia, è ragionevole la fissazione di criteri distinti per gli avvocati, che possono esercitare le loro funzioni presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, e per i magistrati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 19070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19070 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 27/03/2015
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1128
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 35099/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FOTI MONICA N. IL 21/10/1970;
avverso la sentenza n. 67/2008 GIUDICE DI PACE di OLBIA, del 18/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio Speziale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/11/2013 il Giudice di pace di Olbia ha condannato l'avv. OT Monica al pagamento della multa di Euro 400,00, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 594 c.p., per avere offeso l'onore dell'avv. Sechi Franco proferendo al suo indirizzo l'espressione "ma va a cagare".
2. L'imputata ha personalmente proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con i primi due motivi si reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 111 Cost., comma 2, art. 24 Cost., e art. 3 Cost., dell'art. 11 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sua applicabilità al caso in cui un avvocato assuma la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimenti attribuiti a un giudice di pace che svolga l'attività di avvocato nel medesimo distretto di Corte d'appello.
2.2. Con il terzo motivo, rubricato con il n. 2, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., sottolineando: a) che la documentazione prodotta all'udienza del 15/05/2003 dimostrava l'assenza di qualunque ragione idonea ad alterare l'imputata, inducendola a proferire l'espressione contestata;
b) che le dichiarazioni della teste AN Gaia erano inattendibili, poiché la stessa svolge la professione di avvocato ed è iscritta nel medesimo Ordine della persona offesa;
c) che illogicamente, peraltro, erano state ritenute inattendibili le dichiarazioni del teste Salfelici, peraltro valorizzando il rapporto professionale con l'imputata, nonostante quest'ultimo avesse escluso che la OT, peraltro rivolgendosi al teste stesso e senza avvedersi della presenza del Sechi, avesse pronunciato l'espressione contestata, essendosi limitata a dire "ma che gare", con una possibilità di equivoco percettivo che, anche con riferimento alla stessa deposizione testimoniale, si era registrato nella verbalizzazione della deposizione, laddove il cancelliere per due volte aveva corretto "va a cagare" con "ma che gare".
2.3. Con il quarto motivo, rubricato con il n. 3, si lamentano vizi motivazionali, per avere il giudice di merito ritenuto offensiva l'espressione di cui al capo di imputazione sebbene essa, secondo la medesima sentenza impugnata, fosse stata proferita da un soggetto nei confronti di un altro, mentre entrambi erano spogliati del ruolo di difensori.
2.4. Con il quinto motivo, rubricato come n. 4, si lamenta violazione di legge, per avere il giudice di pace irrogato una pena illegale, avendo assunto come pena base Euro quella di Euro 600,00 di multa, superiore all'importo di Euro 516,00 indicato dall'art. 594 c.p., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premessa la sicura inapplicabilità dell'art. 11 c.p.p., al caso di specie, dal momento che nessuno dei soggetti coinvolti nel procedimento svolge le funzioni di magistrato, osserva la Corte che la questione di illegittimità prospettata con i primi due motivi di ricorso è manifestamente infondata, dal momento che le problematiche legate all'attribuzione delle funzioni di giudice di pace ad avvocati sono state risolte dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, prevedendo delle cause di incompatibilità nella L. n. 374 del 1991, art. 8, commi 1 bis e 1 ter, e, in particolare,
sancendo nel comma 1 bis cit., che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
Tale scelta normativa dimostra che il legislatore ha inteso razionalmente risolvere il problema del principio di imparzialità del giudice di pace e del possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni non attraverso una deroga alle regole di competenza, ma utilizzando il regime dell'incompatibilità e circoscrivendolo, con una soluzione espressiva della sua discrezionalità, al circondario anziché al distretto di Corte d'appello.
Del resto, poiché gli avvocati possono esercitare le loro funzioni dinanzi a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 4, conv. con L. n. 36 del 1934, quale che sia l'albo presso il quale sono iscritti, è assolutamente ragionevole che sia stata adottata una soluzione che circoscrive la rilevanza del rapporto di colleganza, ai fini dell'astratta valutazione di imparzialità del giudice, in relazione a criteri distinti da quelli che operano per i magistrati.
Va esclusa, in definitiva, l'omogeneità tra l'ipotesi in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di Corte d'appello in cui il primo eserciti le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto e quella in cui un avvocato iscritto in un albo circondariale assuma la medesima qualità in un procedimento dinanzi a giudice di pace, che eserciti la professione forense in distinto circondario ricadente, tuttavia, nel medesimo distretto di Corte d'appello.
2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Ciò posto, osserva la Corte che del tutto fuori fuoco è il richiamo alla sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012, Rossi, Rv. 251499, giacché il motivo di ricorso non prospetta questioni di diritto, ma nella sostanza investe l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l'imputata abbia pronunciato la frase contestata. E, tuttavia, la critica all'interpretazione fornita dal giudice di merito alle risultanze istruttorie, oltre a non accompagnarsi alla riproduzione del contenuto delle deposizioni, le quali vengono presentate in sintesi e accostate secondo un percorso assolutamente poco lineare (e ciò a tacere delle considerazioni relative a fatti, quali l'altezza dell'imputata e del teste IC o la distanza del cancelliere dal teste durante l'esame, non agganciate ad alcun dato processuale obiettivamente verificabile), non riesce a mostrare alcuna manifesta illogicità della motivazione che ha fondato la responsabilità dell'imputata sulle univoche dichiarazioni della persona offesa e della teste AN (la cui attendibilità è genericamente criticata in forza dell'astratto criterio del rapporto di colleganza), svalutando le contrarie affermazione del teste IC in forza del concreto rapporto professionale con la OT (ciò che rende palese l'insussistenza della denunciata contraddittorietà motivazionale), che ha riferito di una distinta espressione ("ma che gare"), il cui significato, nel contesto del quale si discute, la ricorrente neppure indugia a specificare.
3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, proprio con riferimento ad un caso nel quale era stata proferita l'espressione della quale si discute, questa Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità
espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate foci causa (Sez. 5, n. 11632 del 14/02/2008, Tessarolo, Rv. 239479). Al riguardo, va poi aggiunto che la configurabilità del delitto prescinde dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi, che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, in definitiva, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona.
Del resto, le manifestazioni di insofferenza o disappunto nulla hanno a che vedere con il diritto di critica, che consiste, non certo in una scomposta invettiva verso il criticato, ma nella ragionata, argomentata e documentata contestazione dell'altrui operato o delle altrui convinzioni o manifestazioni di pensiero.
Nè appare condivisibile la distinzione che la ricorrente mira ad introdurre, in ragione del fatto che l'espressione della quale si discute fu pronunciata non nel corso dell'udienza, ma dopo che essa era terminata, giacché la puntualizzazione, oltre a non elidere la portata offensiva della frase, comunque non coglie l'evidente nesso funzionale tra la frase e il precedente svolgimento della attività difensiva.
4. Il quinto motivo di ricorso è infondato, dal momento che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. a), espressamente modifica le sanzioni in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, disponendo che, laddove sia, come nel caso dell'art. 594 c.p., prevista la pena della reclusione alternativa a quella della multa, si applica la multa da Euro 258 ad Euro 2.582,00. 5. Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015