Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 19070
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Sentenza 27 marzo 2015

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In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nelle espressioni usate da un avvocato nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, dicendogli "ma va a cagare").

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, 24 e 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche all'avvocato che assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiato dal reato in procedimento attribuito ad un giudice di pace che svolge le funzioni di avvocato nel medesimo distretto di Corte di appello, atteso che l'attuazione del principio di imparzialità del giudice di pace, anche in relazione al possibile coinvolgimento degli avvocati in tali funzioni, è assicurata mediante la previsione delle cause di incompatibilità nei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 8 della legge n. 374 del 1991, e che, in materia, è ragionevole la fissazione di criteri distinti per gli avvocati, che possono esercitare le loro funzioni presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, e per i magistrati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 19070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19070
    Data del deposito : 27 marzo 2015

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