Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la condizione di affidamento per ragioni di educazione e istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen. non è riferibile soltanto all'ambito scolastico, potendo configurarsi ogni qual volta il titolo dell'affidamento, al pari degli altri contemplati dalla norma (cura, vigilanza e custodia), determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una posizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto. (Fattispecie relativa ad atti sessuali commessi da istruttore ippico nei confronti di allieva minorenne a lui affidata).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 12222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12222 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2039
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 10418/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M. , nato a (SI) ;
avverso la sentenza del 17/01/2014 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ACETO Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Villini Angelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. G.M. ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 17/01/2014 della Corte d'appello di Brescia che ha confermato quella resa il 03/05/2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, nr. 2, commesso ai danni della (allora) infrasedicenne P. .S. e, esclusa l'attenuante di cui al quarto comma nonché le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., concessa, invece, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., nr. 6, lo aveva condannato alla pena, diminuita per il rito, di due anni e otto mesi 8 di reclusione, oltre statuizioni accessorie.
In particolare si imputa al ricorrente di aver avuto rapporti sessuali completi e consenzienti con la P.S. (nata il (SI) ), sua allieva nel centro ippico ove lui svolgeva l'attività di istruttore;
fatto commesso in (SI) . Nel respingere il gravame proposto dall'imputato, la Corte territoriale ha:
a) ritenuto provato lo svolgimento, da parte dell'imputato, sin dal momento iniziale della relazione con la minorenne, dell'attività di istruttore ippico in virtù della quale la ragazzina gli era stata affidata;
b) escluso la minore gravita del caso in considerazione dell'età della ragazzina (appena quattordicenne), della natura dei rapporti (completi), del fatto che si trattasse per lei dei primi rapporti completi, dell'approfittamento dell'immaturità sessuale della persona offesa, dell'opera di persuasione posta in essere dall'imputato;
c) condiviso la decisione del giudice di prime cure che aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della spregiudicatezza dell'imputato, che aveva cercato di indurre la minorenne a rendere false dichiarazioni, incolpandola dell'accaduto e contestualmente intrattenendo relazioni con altre donne, dell'assenza di chiari segni di resipiscenza, dell'opportunismo mostrato nel decidere di troncare la relazione per evitare più gravi conseguenze.
1.1. Con il primo motivo di ricorso il G. eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato con specifico riferimento all'affidamento della minore per ragioni di istruzione;
motivazione che, sul punto, appare incongrua e scarsamente aderente alle risultanze fattuali;
ne' la Corte territoriale ha tenuto conto che, trattandosi di elemento costitutivo del reato, ne andava provata la consapevolezza da parte sua.
La Corte - prosegue - non ha affrontato e positivamente risolto:
a) la questione derivante dal fatto che egli all'epoca svolgeva attività di autotrasportatore osservando orari assolutamente incompatibili con la mansione di istruttore di maneggio, ne' i testi d'accusa avevano mai saputo precisare in quali giorni e orari la minore frequentasse il maneggio;
b) la questione derivante dalla mancata identificazione di chi affidasse a chi la ragazzina. Inoltre manca l'accertamento del contesto in cui l'azione si sarebbe sviluppata: ai fini della configurazione del reato, infatti, è necessario che il contatto tra lo studente e il docente avvenga in un contesto scolastico.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4. A tal fine deduce che gli atti sessuali si sono inseriti nell'ambito di una relazione spontanea, sincera ed amicale, se non addirittura sentimentale;
ne' sono state fornite congrue motivazioni sulle conseguenze negative a danno della minore che, pure, aveva continuato ad andare a cavallo, a frequentare il maneggio, a non essere assistita da psicologi ed aveva comunque espresso un consenso ai rapporti rappresentativo di un minor grado di coartazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
2.È fondato il secondo motivo di ricorso;
non lo è il primo che supporta l'eccepito vizio di motivazione proponendo a questa Suprema Corte questioni di fatto mai devolute alla cognizione della Corte territoriale.
2.1. Con l'atto di appello, infatti, il G. aveva eccepito che la condotta si era consumata non oltre la metà di (SI) . La deduzione aveva un senso nell'economia della tesi difensiva poiché ad essa si accompagnava l'ulteriore deduzione in fatto che egli aveva acquisito il titolo di istruttore solo nel 2012 e sostenere, in diritto, che mancava l'affidamento per ragioni di istruzione.
2.2.La relazione sessuale (non negata) era dunque nata occasionalmente, a causa della comune frequenza del maneggio ove lui aveva ricoverato il cavallo, non certo in virtù di un affidamento per ragioni di istruzione, impossibile da instaurare, e comunque al di fuori dell'ambito scolastico.
2.3.La Corte di appello ha fornito la sua risposta (sinteticamente riportata in premessa) ed ha sostenuto, indicando in modo chiaro le fonti del proprio convincimento, che quel rapporto di istruzione, negato dall'imputato, esistesse sin dall'inizio e che avesse giustificato l'affidamento qualificato che ha reso penalmente illecita la condotta dell'appellante.
2.4.Con l'odierno ricorso questi tenta di scardinare la motivazione della sentenza impugnata in parte utilizzando argomenti fattuali del tutto diversi, volti ad accreditare la tesi (del tutto nuova) che egli svolgesse l'attività di camionista con orari del tutto incompatibili con la possibilità di svolgere la mansione di istruttore, in parte spostando il tiro rispetto al devoluto, facendo carico alla Corte territoriale di non aver accertato a chi fosse stata affidata la ragazza e da chi.
2.5.La censura è dunque palesemente infondata.
2.6.Lo è anche sotto il profilo di diritto che continua ad ispirare la tesi difensiva e a renderne fragili (per non dire inconsistenti) le basi giuridiche.
2.7.Va innanzitutto precisato che le ragioni di educazione ed istruzione dell'affidamento del minore non limitano l'applicabilità della norma al solo ambito scolastico;
quel che rileva, infatti, non è il luogo, ma il titolo dell'affidamento (educazione e istruzione) che, al pari degli altri (cura, vigilanza e custodia), determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto (così, Sez. 3^, n. 9212 del 23/05/1990, Rv. 184712, con richiamo a precedenti conformi;
cfr. altresì, Sez. U, n. 13 del 31/05/2000 Bove, Rv. 216338, che ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di un insegnante privato al quale i genitori avevano affidato il figlio).
2.8.Va inoltre ribadito che la condizione di affidamento in custodia del minore, prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2), prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale (Sez. 3, n. 2835 del 13/10/2011, dep. il 24/01/2012, Rv. 251890; Sez. 3, n. 24803 del 13/05/2009, Rv. 244124; Sez. 3^, n. 16461 del 26/01/2010, Rv. 246755).
2.9.La Corte di appello, con motivazione assolutamente completa e coerente con le prove indicate e illustrate, ha ritenuto la sussistenza del reato in considerazione del rapporto di istruzione che si era instaurato tra la ragazzina e l'imputato, indicato dalla stessa come proprio istruttore al quale era stata assegnata e conosciuto come tale anche dagli ascendenti della minorenne che l'accompagnavano al maneggio.
3. È invece fondato, come detto, il secondo motivo di ricorso.
3.1.Gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per negare la sussistenza dell'attenuante della minore gravità sono già stati sinteticamente riportati. In buona sostanza i giudici di merito hanno condiviso il giudizio di insussistenza dell'attenuante in questione sul rilievo della invasività dei rapporti sessuali (completi), della giovanissima età della ragazza, dell'approfittamento spregiudicato che ne ha fatto l'imputato.
3.2.Osserva il Collegio che tali argomenti non contengono alcun elemento specializzante della fattispecie incriminatrice, ed anzi si sovrappongono ad essa, al punto da costituire, al tempo stesso, valide ragioni per ritenerne la sussistenza.
3.3.Sul punto, questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare (e deve essere qui ribadito) che l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 quater c.p., comma 4, non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo la tipologia dell'atto sessuale oscurare altri aspetti della vicenda quali il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputato, l'assenza di costrizione fisica e di danno psichico (e comunque la necessità di verificarne l'effettiva sussistenza, come espressamente chiesto dall'imputato nell'atto di appello).
Poiché, infatti, l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, n. 45179 del 15/10/2013; Sez. 3, n. 972 del 29/02/2000;
Sez. 3^, n. 5646 del 24/03/2000).
3.4.Gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello si fondano su un'errata interpretazione della norma che le hanno consentito di superare in maniera inadeguata le specifiche censure che l'imputato aveva mosso alla decisione del giudice di primo grado (che si era soffermato solo sulla natura dei rapporti sessuali), valorizzando aspetti che attengono più alla ratio punitiva del fatto che alla possibile attenuazione della sua gravità.
3.5.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ravvisabilità della ipotesi attenuata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che, nel rivalutare le doglianze dell'imputato, dovrà osservare i principi di diritto enunciati ai paragrafi 3.2 e 3.3.
3.6.Nel resto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale del ricorrente per il fatto a lui ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ravvisabilità dell'ipotesi attenuata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Rigetta nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015