Sentenza 13 ottobre 2011
Massime • 1
La condizione di affidamento in custodia del minore, prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.), prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2011, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/10/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2049
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 313/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.C. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2997/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 13/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Russodivita Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 13 luglio 2010, la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena del 19 dicembre 2005 - con la quale l'imputato era stato condannato per diversi reati - dichiarando non doversi procedere in ordine i reati di cui ai capi b) e c), per essere estinti per intervenuta prescrizione, e confermando la condanna dell'imputato quanto ai reati di cui ai capi a) ed e), unici residui.
Il capo a), riferito all'art. 81, comma 2, art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1), e u.c., consiste nell'avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, compiuto atti sessuali con la figlia, minore degli anni 10; atti sessuali consistiti nel costringerla a toccare ripetutamente il suo pene, nel farsi masturbare, nel toccarle più volte il seno e la vagina, anche infilandole le dita nella vagina stessa. Il capo e), riferito all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), consiste nell'avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al capo a), compiuto atti sessuali consistiti nel toccare il seno e nello strusciare il proprio pene sul corpo di una ragazza di anni XX, a lui affidata per ragioni di custodia, in quanto la minore si era recata presso la sua abitazione per intrattenersi con la di lui figlia.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata disposizione di integrazione probatoria consistente nella perizia psichiatrica da compiersi sulle due persone offese. La difesa svolge, sul punto, una ricostruzione dei fatti in relazione alla credibilità di quanto riferito dalla figlia dell'imputato. Rileva la stessa difesa che l'amica della figlia, a sua volta vittima del reato di cui al capo E), aveva riferito a sua madre di essere stata molestata;
la madre di questa ne aveva parlato con la figlia dell'imputato, la quale, a sua volta, aveva confidato all'amica di essere stata anch'essa vittima di abusi. Tale genesi della denuncia dei reati non avrebbe dovuto essere ritenuta credibile dalla Corte d'appello, perché era, invece, probabile che una ragazza potesse essere influenzata a livello psicologico dallo stato dell'altra e fosse portata ad attuare una sorta di immedesimazione e proiezione di stati d'animo sofferenze, a livello più o meno consapevole. A ciò dovrebbe aggiungersi - sempre secondo la prospettazione difensiva - che vi erano dei sentimenti di ostilità della figlia nei confronti del padre, per ragioni differenti rispetto a quelle riguardanti l'abuso. Vi sarebbe stata, più in generale, una propensione alla menzogna della persona offesa figlia dell'imputato, in considerazione di precedenti bugie che avrebbero dovuto essere vagliate.
2.2. - Si lamenta, in secondo luogo, la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della testimonianza della minore figlia dell'imputato, nonostante le molte contraddizioni nelle quali questa era incorsa.
Tali contraddizioni consisterebbero: a) nel fatto che la minore nel XXXX parla di un abuso subito da un compagno di classe e solo nel XXXX, durante l'esame dibattimentale, ammette che si trattava di una bugia per arrivare a denunciare l'abuso subito dal padre;
b) la minore si contraddice sulle motivazioni per cui riferisce l'abuso, perché quando si confida con l'amica - l'altra minore asseritamente abusata - aveva già avuto conoscenza delle molestie subite da quest'ultima; c) sul tipo di abuso, la minore dichiara davanti al pubblico ministero di avere subito toccamenti sopra i vestiti, mentre in udienza dichiara che il padre l'avrebbe toccata al di sotto dei vestiti. Più in generale, la persona offesa sarebbe stata interrogata con modalità suggestive.
2.3. - Si rileva, in terzo luogo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2), perché l'organo giudicante avrebbe illogicamente ritenuto che il solo ingresso all'interno della casa dell'imputato dell'amica della figlia creasse un rapporto di affidamento, seppure temporaneo. Ad avviso della difesa, non vi sarebbe stato alcun affidamento perché la ragazza non era stata ne' invitata dall'imputato, ne' affidata allo stesso dalla madre. 2.4. - Con un quarto motivo di impugnazione, si denuncia la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.609 quater c.p., comma 4, con conseguente riduzione della pena, sul rilievo che la Corte d'appello si sarebbe limitata a riferire della gravità del fatto senza illustrarla compiutamente. 3. - All'udienza di discussione di fronte a questa Corte, il difensore dell'imputato ha dedotto la prescrizione del reato di cui al capo a).
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - L'eccezione relativa alla prescrizione del reato di cui al capo a) è fondata e deve essere accolta. Il ricorso deve essere, nel resto, rigettato.
4.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si censura il rigetto della richiesta di integrazione probatoria consistente nella perizia psichiatrica da compiersi sulle due persone offese - è generico e, comunque, manifestamente infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che - al di là dell'apparente ampiezza e analiticità delle doglianze sul punto - le argomentazioni del ricorrente sono riferite non tanto alla capacità a testimoniare, che potrebbe in astratto essere oggetto della perizia richiesta, quanto, invece, all'attendibilità della testimonianza delle persone offese, che - come costantemente ricordato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, 27 maggio 2010, n. 24264) - esula, evidentemente, dall'oggetto di tale perizia, rientrando nell'ambito della valutazione della prova riservato al giudice.
Anche a prescindere da tali preliminari e assorbenti considerazioni, deve peraltro osservarsi che, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la richiesta di perizia era stata oggetto di rinuncia all'udienza del 12 maggio 2005 e che, in ogni caso, la perizia non appare assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché le osservazioni dei consulenti del pubblico ministero che sono stati sentiti al dibattimento devono essere ritenute esaustive e la genesi delle denunce appare sostanzialmente credibile, perché legata, per la persona offesa figlia dell'imputato, al momento dell'allontanamento da casa e ad un percorso teso a superare la sofferenza e la difficoltà a confidarsi.
4.2. - Il secondo motivo di impugnazione, relativo alla pretesa inattendibilità della testimonianza resa dalla figlia dell'imputato, è inammissibile perché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito.
Sul punto della testimonianza della minore, la Corte d'appello si sofferma ampiamente prendendo in considerazione e confutando tutti i rilievi critici formulati dalla difesa e sostanzialmente riproposti con il ricorso in cassazione. In particolare, dalla completa e coerente disamina effettuata dal giudice di secondo cure, emerge che:
a) la denuncia del fatto è frutto di un percorso cominciato con la manifestazione della volontà di non tornare nella casa del padre dall'ospedale e gradualmente sfociato nella richiesta di aiuto e protezione alle persone nelle quali, per ragioni di vicinanza di cura, la minore riponeva la propria fiducia;
b) le versioni dei fatti non sono state concordate fra le due persone offese, tanto che non vi è stato un simultaneo racconto alle madri e che i racconti della figlia dell'imputato hanno avuto per destinatari soggetti diversi in tempi diversi;
c) la gradualità nel riferire le molestie subite da parte della figlia dell'imputato (prima ai medici e all'amica e solo dopo alla madre), inizialmente con alcune incongruenze, è indice di genuinità, perché, verosimilmente, questa aveva difficoltà ad aprirsi e temeva di non essere creduta dalla madre;
d) la ritenuta credibilità dell'altra minore si basa sul fatto che ella ha subito raccontato l'episodio alla madre, ha saputo descrivere la condotta dell'adulto in modo realistico e circostanziato, ha avuto l'immediata reazione di allontanarsi precipitosamente dalla casa dell'imputato. Correttamente la Corte d'appello trae da tali conclusive univoche considerazioni la prova della responsabilità penale dell'imputato, ritenendo del tutto secondarie e marginali le modeste contraddizioni e incongruenze riscontrate nelle prove testimoniali. 4.3. - Il terzo motivo di ricorso - con cui si rileva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2), perché l'organo giudicante avrebbe illogicamente ritenuto che il solo ingresso all'interno della casa dell'imputato dell'amica della figlia creasse un rapporto di affidamento, seppure temporaneo - è infondato.
Correttamente la Corte d'appello rileva che il dovere di vigilanza nei confronti della minore ospite nasceva in capo all'imputato nel momento dell'ingresso della medesima nella sua casa, essendo del tutto irrilevante se la madre della minore abbia o meno formalmente affidato all'imputato la minore stessa. L'affidamento penalmente rilevante ai sensi dell'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), è, infatti un dato fattuale, che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente potestà sul minore e che può avere anche carattere temporaneo e occasionale (ex multis, Sez. 3, 26 gennaio 2010, n. 16461). 4.4. - Parimenti infondato è il quarto motivo di impugnazione, relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4.
La motivazione fornita dalla Corte d'appello - secondo cui i fatti sono gravi, perché hanno compromesso in maniera decisiva la libertà sessuale delle persone offese e, quanto alla figlia dell'imputato, la loro ripetizione nel tempo, in anni di delicata crescita, ha avuto gravi conseguenze di natura psichica - trova conforto nell'ampia argomentazione svolta nella sentenza circa le conseguenze traumatiche dei reati e le difficoltà incontrate dalle vittime a causa degli stessi, non ultima quella di denunciarli.
4.5. - In applicazione del principio del favor rei, deve, invece, dichiararsi la prescrizione del reato continuato di cui al capo a), riferito, nell'imputazione, al periodo dal 1992 al 1999. Infatti, dalla ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, non emerge con sufficiente chiarezza quale sia la successione nel tempo delle singole condotte tenute dall'imputato, essendo certamente prescritti sia i fatti commessi fino alla entrata in vigore della L. 15 febbraio 1996, n. 66 - nella vigenza dell'art. 521 c.p., che puniva gli atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale - sia quelli eventualmente commessi fino ai primi mesi del XXXX. Sussistono, dunque, seri dubbi circa l'esistenza di episodi non compresi nel lasso di tempo per il quale la prescrizione è maturata. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, essendo il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione. Deve, conseguentemente, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, limitatamente alla determinazione della pena per il residuo reato di cui al capo e), essendo venuta meno, a tali fini, la rilevanza del nesso di continuazione con il capo a).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, per la determinazione della pena per il reato di cui al capo e). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012