Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 972
CASS
Sentenza 29 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, comma 3, cod. pen. deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi. (Fattispecie di annullamento con rinvio per carenza di motivazione essendosi limitato il giudice di merito a far coincidere la minore gravità esclusivamente con la natura dell'abuso sessuale, analogamente a quanto previsto dall'abrogato sistema normativo; la Corte ha osservato che la citata diminuente è stata invece introdotta al fine di svincolare la valutazione della gravità del fatto dai limiti della materialità della condotta posta in essere, così come era in precedenza, elevandola ad un giudizio più ampio che deve tener conto di tutte le componenti del caso).

Commentario1

  • 1Pacca sul sedere costituisce violenza sessuale ma non anche atto oscenoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2000, n. 972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 972
Data del deposito : 29 febbraio 2000

Testo completo