Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15779 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE * SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONI Q SEZIONE, PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE 1 57 79 /03 Composta dagli Ill R.G.N. 9350/01 Dott. Rosari Presidente DE MUSIS Consigliere RORDORF Dott. Renato Dott. Aldo CECCHERINI Cron.32 ляг Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI Ud. 15/05/2003 - Consigliere - Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PRATOLA PELIGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 44, presso 1'Avvocato CARONE FABIANI ACHILLE PIETRO REFERZA, rappresentato e difeso dall'avvocato . t n a giusta procura a margine del ricorso;
l p e m a r f n i - ricorrente a p
contro
RE UR;
- intimato avverso la sentenza n. 42/00 del Giudice di pace di 2003 PRATOLA PELIGNA, depositata il 12/12/00; 1267 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 - udienza del 15/05/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco 브 GILARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato CARONE FABIANI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 giugno 2000 HI RO proponeva opposizione ex artt. 22 e 23 della leg- ge 24 novembre 1981, n. 689 avverso il verbale di ac- certamento di violazione alle norme del Codice della - Strada, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Pratola Peligna in data 5 luglio 2000 a se- guito della rilevazione effettuata in data 2i febbraio 2000 in località S.S. 17 Pratola Peligna km. 93,500 e notificato il 7 luglio 2000, con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in quanto il conducente dell'autovettura Fiat Panda AQ315673, di proprietà dell'opponente, aveva superato il limite massimo di ve- locità di 70 km/h. A sostegno del ricorso l'opponente deduceva l'illegittimità del verbale a causa della mancata con- testazione immediata dell'infrazione da parte degli or- 2 gani di vigilanza. - Si costituiva il Comune di Pratola Peligna resi- stendo al ricorso. Con sentenza del 5.12/12.12.2000 il Giudice di Pace di Pratola Peligna accoglieva l'opposizione ed annulla- va il verbale dianzi citato in quanto, essendo stata accertata l'infrazione mediante un modello evoluto di Autovelox che consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acusti- CO visualizzandosi la velocità su un apposito di- splay, la contestazione immediata della suddetta infra- zione sarebbe stata in concreto possibile, attese al- tresì la non eccessiva velocità tenuta dall'opponente, la buona visibilità al momento dell'infrazione e la na- л е р tura della strada. д о р Avverso tale sentenza il Comune di Pratola Peligna ha proposto ricorso formulando un unico motivo e chie- dendo la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio ad altro giudice. Il HI non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché dell'art. 384, lett. e) del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495, come in- tegrato ed aggiornato dal D. P. R. 16 settembre 1996, n. 610, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti о rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che in tema di contestazioni delle violazioni amministrative in generale e di quelle al codice della strada in particolare, la mancata con- testazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle corre- lative sanzioni pecuniarie e non invalida, pertanto, la у т pretesa punitiva dell'Autorità allorché si sia comun- que, nel termine prescritto, proceduto alla notifica- zione del verbale di accertamento contenente l'indicazione delle ragioni di impossibile contestazio- ne immediata. Anche alla stregua del più recente indi- rizzo della Suprema Corte in ordine alla essenzialità della contestazione immediata ai fini della correttezza del procedimento sanzionatorio -. prosegue il ricorren- te - l'art. 201, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992 deve ritenersi rispettato quando il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, motivi tra i quali l'art. 384, lett. e) del Regolamento di esecuzione, approvato con D. P. R. n. 495/92, come in- tegrato ed aggiornato dal D. P. R. n. 610/96 annovera non della violazione per solo il caso dell'accertamento mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consen- tono la determinazione dell'illecito in tempo successi- vo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari: impossibilità che deve essere riferita alla pattuglia preposta al funzio- dell'apparecchiatura autovelox e che procedenamento all'accertamento dell'infrazione, e non può essere ap- prezzata in riferimento all'astratta possibilità che al adibita servizio fosse preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità л ы р к organizzative del servizio di rilevamento da parte del- о р la pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazio- ne. Essendovi stata, nel caso di specie, una motivazio- ne circa l'impossibilità di contestazione immediata, il ricorso alla notificazione doveva considerarsi del tut- to legittimo, con l'ulteriore conseguenza che incombeva all'opponente l'onere di provare che tale impossibilità 5 era in concreto inesistente. Affermando, senza alcun riscontro probatorio, che contestazione immediata dell'infrazione fosse in la concreto possibile, in considerazione della non ecces- siva velocità tenuta dall'opponente, della buona visi- bilità al momento dell'infrazione e della natura della strada, il Giudice di Pace ha obliterato completamente la circostanza, già risultante dal verbale di accerta- mento dell'infrazione, relativa all'impossibilità di procedere alla contestazione immediata a causa dell'andamento strutturale della strada, del traffico intenso, della velocità del veicolo. La strada in que- stione infatti extraurbana secondaria - è formata da una stretta carreggiata a due corsie, è sprovvista di banchine laterali e di aree di sosta, è interessata da un intenso traffico perché collega l'autostrada Roma Pescara con le località turistiche di Roccaraso, Rivi- sindoli, Parco Nazionale d'Abruzzo, Maiella, sicché il fermo del veicolo sulla corsia di marcia avrebbe provo- cato la formazione di colonne di auto e l'invasione dell'altra corsia a scopo di sorpasso da parte delle vetture sopraggiungenti. Né alcun rilievo poteva attribuirsi alla circostan- za che sul display dell'apparecchio utilizzato nel caso di specie apparisse la velocità del veicolo in transito (ciò che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe reso superfluo attendere la stampa della fotografia ai fini dell'accertamento dell'infrazione), considerato che in base all'insegnamento della giurisprudenza di legitti- mità solo con la stampa della fotografia la rilevazione della velocità assurge a fonte di prova.
2. Il ricorso è fondato. Premesso che la disposi- zione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se- condo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazio- ne sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempe- stiva notifica del verbale di accertamento della mede- sima, non trova applicazione con riguardo alle viola- zioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del d.lgs. 30 aprile 1982, n. 285 e gli artt. 384 e 385 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, stabiliscono una diversa e specifica disciplina (così, tra le altre, Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; Cass. 21 febbraio 2002, n. 2494; Cass.3 aprile 2000, n. 4010), si osserva infatti che a norma dell'art. 200 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (primo comma), dell'avvenuta conte- stazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite (secondo comma), e copia del verbale deve es- sere consegnata al trasgressore nonché, se presente, alla persona obbligata in solido. Per il caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 202 del medesimo d.lgs. n. 285/1992 dispone che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificata F all'effettivo trasgressore ovvero - se questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa - ad uno de soggetti indicati nell'art. 196, quale ri- sulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. L'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, co- me integrato ed aggiornato dal D. P.R. 16 settembre 1996, n. 610, individua poi, a titolo esemplificativo, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dal menzionato art. 201, comma 1 del Codice della Strada, espressamente indicando, alla let- tera e), l'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a di- stanza dal posto di accertamento ° comunque nella im- possibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Pur essendo certo, dunque, in base al sistema nor- mativo vigente, che nel caso di mancata contestazione immediata delle violazione al codice della strada è ne- cessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali tale contestazione im- mediata non si sia resa possibile, l'indicazione, da E parte dell'ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate nell'art. 384 del D. P. R. n. 495/1992 rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di con- testazione immediata della violazione (Cass. 15 dicem- bre 2001, n. 14313; Cass. 28 agosto 2001, con esplicito riguardo all'accertamento a mezzo di "autovelox" della violazione dei limiti di velocità). E se deve essere ritenuto illegittimo il verbale di accertamento privo dell'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o che sia corredato da una motivazione meramente apparente, il giudice non ha in- vece la possibilità di censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza né di sindacare le modalità orga- nizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (così, tra le altre, Cass. 25 maggio 2001, n. 7103; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494 ove si precisa che l'impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari il con- ducente del veicolo che abbia violato i limiti di velo- cità, deve essere considerata con riguardo alla pattu- glia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura au- tovelox preposta all'accertamento dell'infrazione, e non può essere esclusa dal giudice con il rilievo del- l'astratta possibilità che al servizio potesse essere addetta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione). Nella specie l'impossibilità di contestazione imme- diata era stata motivata espressamente nel verbale dell'infrazione con riguardo alla situazione contem- plata dall'art. 384, lett. e) del Regolamento al Codice della strada, con l'ulteriore specificazione che ciò era avvenuto anche a causa dell'andamento strutturale della strada, del traffico intenso e della velocità del veicolo;
e tale motivazione sintetica ma certamente è sufficiente a giustifica- non generica né apparente - 10 re la contestazione successiva tramite la notifica del verbale di accertamento, senza che il giudice avesse la possibilità di sindacare i motivi di impossibilità in- dicati nel verbale, la cui insussistenza sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare. Né alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che sul display del model- lo di apparecchio utilizzato nel caso di specie appa- risse la velocità del veicolo che stava transitando. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, solo con la stampa della fotografia la rilevazione del- la velocità assurge a fonte di prova in quanto solo al- lora viene cristallizzata in un documento cartaceo la rappresentazione "volatile" della velocità che appare sul display dello strumento (Cass. 5 novembre 1999, n. 12330).
3. L'impugnata sentenza deve essere conseguentemen- te cassata e sussistendo le condizioni per la pronun- - cia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. l'opposizione deve essere rigettata.
4. Il HI deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Pratola Peligna, spese che si liquidano nella misura complessiva di Euro 350,00 di cui Euro 300,00 norari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. 11
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e, pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c./ rigetta l'opposizione. Condanna il HI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore del Comune di Pratola Peligna nella misura com- plessiva di Euro 350, di cui Euro 300 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso a Roma il 15 maggio 2003. Il Consigliere relatore Il Presidente Rosario De Musis Gianfranco Gilardi Abely mis profe fill IL CANCELLIERE Domenico Marzalufe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 22 OTT 2003il IL CANCEL 12