Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171-ter, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la riproduzione e la diffusione abusiva di brani musicali da parte di una emittente radiofonica in assenza della preventiva regolamentazione dei rapporti con i titolari dei diritti connessi riconducibili a soggetti diversi dall'autore delle opere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2013, n. 13714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13714 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 110
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 519/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC TT, nato ad [...] il [...]
imputato L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 5.7.11;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Blenghino Carlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente per avere violato la L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) diffondendo senza autorizzazione circa 5000 brani tutelati dalla legge sul diritto d'autore presso la sede di EL RA RT (l'associazione culturale rappresentata dall'indagato) dove i brani in questione sono stati rinvenuti in formati digitali di tipo Wav o MP3, a seguito di duplicazione dagli originari CD legittimamente detenuti dal ricorrente.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il IC ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo di non avere ricevuto risposta dalla Corte d'appello a due domande: la prima, concerne il dubbio se integri duplicazione abusiva l'assenza di un accordo sul quantum con gli autori (posto che, in effetti esistevano delle trattative in corso); la seconda domanda è se la L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) qui contestato integri una fattispecie autonoma ovvero una circostanza aggravante e se, trattandosi di ipotesi autonoma, le 50 copie debbano essere della medesima opera ovvero anche di opere differenti.
Sui primo punto, il ricorrente osserva che, in tema di radiodiffusione, produttori e titolari hanno semplicemente diritto ad un compenso, non possono, però, vietare la diffusione. La normativa sul diritto di autore tutela la proprietà, vale a dire, i diritti esclusivi non il diritto al compenso. Pertanto, occorre distinguere tra chi duplica l'opera per fini di lucro al di fuori dei limiti e delle eccezioni e chi le diffonde semplicemente.
EL RA RT era da anni in trattativa con la SIAE per individuare il giusto compenso in relazione all'esercizio della diffusione radiofonica da parte di un ente senza scopo di lucro quale esso è.
Si contesta, in sostanza, di essere al cospetto di una attività abusiva ma, al massimo, di una inadempienza VI (il tutto senza tralasciare che la contestazione non ha precisato i titoli dei brani duplicati e che in atti vi sono diverse missive di produttori ed artisti che, non solo, autorizzano, ma, addirittura, auspicano la radiodiffusione della loro opera). Tali aspetti, però, sono stati ignorati dai giudici.
Sul secondo punto, il ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che la norma qui contestata è stata predisposta per combattere le organizzazioni criminali o, comunque, i fatti che presentano un particolare allarme sociale. Pur prendendo atto, perciò, della giurisprudenza di legittimità secondo cui un numero superiore a 50 copie denota implicitamente una finalità commerciale si fa notare che, con i mezzi moderni di duplicazione, il numero di 50 copie è veramente risibile perché ottenibile in pochissimi minuti. Ad ogni buon conto, il fine commerciale ha un senso se si duplicano oltre 50 copie della stessa opera non certo se si tratta di opere diverse, ragion per cui la norma invocata non si attaglia al caso in esame.
In ogni caso, la norma è incostituzionale perché punisce in maniera diversa situazioni analoghe visto che chi è tecnologicamente arretrato e legato alla fisicità del supporto e masterizza per l'amico 51 canzoni risponde del reato previsto dall'articolo in questione (vale dire rischia fino a 4 anni di reclusione) chi, invece, mette a disposizione via internet migliaia di brani consentendone l'illimitata duplicazione rischia solo Euro 1000 di oblazione.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
L'argomentare alquanto "disinvolto e pratico" del ricorrente (in taluni punti scivola nei "linguaggio parlato- f. s) induce in suggestioni che sono, però, agevolmente sormontabili proprio alla luce della pronuncia impugnata che, pur nella sintesi che la caratterizza, è molto chiara e si muove su un terreno di certezza del tutto giustificato dal tenore letterale delle norme che contengono già le risposte ai quesiti che il ricorrente pone. Ed infatti, è palesemente destituita di fondamento la questione posta circa la disparità di trattamento con la L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. a) bis visto che il fatto che tale ultima disposizione preveda una sanzione meno severa, è solo conseguenza della assenza, nella fattispecie prevista astrattamente, di un "fine di lucro" (insito, invece nella previsione della citata Legge, art. 171 ter, comma 2, lett. a) bis.
È ben vero che il ricorrente sostiene, dal proprio punto di vista, che la semplice sistemazione dei brani musicali in files su supporti di memoria elettronica costituirebbe una attività innocua e priva di finalità economiche ma rispondente alla sola esigenza pratica di trasmettere le canzoni e le musiche in sequenza ma, questo è, in realtà, argomento di natura fattuale sul quale è chiamato a pronunciarsi esclusivamente il giudice di merito visto che, in questa sede di legittimità, l'unico controllo sulla motivazione attiene alla logica che deve sostenerla.
Pertanto, quando - come nei caso in esame - ci si trovi al cospetto di considerazioni, dei giudici di primo e secondo grado, del tutto logiche e compatibili con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (tra le ultime, sez. 6, 17.10.06 Ouardass, rv. 235506), non ha nessuna importanza che gli stessi fatti possano essere "letti" in modo diverso o, ancor meno, che - come qui avviene - a tale inquadramento vengano contrapposte mere smentite.
È, infatti, sicuramente sensato ritenere che la riproduzione di brani musicali, da parte di una emittente radiofonica, in assenza di qualsivoglia regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi, fa configurare quella condotta "abusiva" che è presupposto dell'attività penalmente rilevante contemplata dall'art. 171 ter, lett. A). Del resto, a tal fine, i giudici di merito giustamente ricordano due precedenti di questa stessa sezione (8.6.07, n. 27074 e 29.4.09 n. 34857) ed, in particolare, risulta calzante la decisione del 29.4.09 (Chiarolanza, rv. 244752) nella quale è stata trattata una fattispecie analoga alla presente ed in cui è stato affermato a chiare lettere che il reato di cui si discute risulta integrato dal comportamento di chi riproduca abusivamente brani musicali in assenza di preventiva regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore delle opere. Ineccepibile è, poi, la considerazione successiva, fatta dalla Corte d'appello, secondo cui è "evidente il profitto economico derivante all'autore di tale indubbia condotta ove si considerino già soltanto gli introiti pubblicitarì derivanti dalla diffusione dei programmi musicali".
Tutte le diverse ragioni opposte dal ricorrente, cercando di fare scivolare il discorso sul piano del mero inadempimento civilistico rispetto alla S.I.A.E., oltre a risolversi in considerazioni fattuali qui non rilevanti, finiscono per eludere il tema centrale della questione, vale a dire, lo sfruttamento dei c.d. diritti connessi in assenza di licenza, che è cosa diversa dalla tutela dei diritti di autore. Quest'ultima è concordemente deputata alla S.I.A.E. ma non altrettanto può dirsi dei primi.
Peraltro, al di là della manifesta infondatezza sostanziale degli argomenti difensivi, si deve anche sottolineare che il presente ricorso è piuttosto generico e, comunque, specula sull'equivoco ingenerabile dal fatto che si stia parlando di testi in veste digitale ai quali, tuttavia, ben si attaglia la disposizione che parla di "copie" o esemplari".
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p. e ss.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013