Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In ne del p lo italiano01694 /03 Sezione Lavo -R.G.21750/01Composta dai Magistrati: Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. 3892 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese -Ud. 30.9.2002 Florindo Minichiello n Oggetto: MA Evangelista ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC LO, difesa dall'avv. Alfonso Luigi Marra con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, edificio Gl, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato controricorrente 3712 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n° 4505/00 in data 14 luglio/22 settembre 2000 (R.G. 45369/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello della parte privata (attuale ricorrente per cassazione), riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429 cod. proc. civ., 2944, 2946 e 2948 cod. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data del pagamento parziale. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni seguenti. Premesso che -come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile -1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) il credito per rivalutazione ed interessi dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e giusta le indicazioni di parte ricorrente per ratei scaduti - anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412); pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale, con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla 2 quantificazione dei crediti, una volta verificato sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE G ove На сично BR BA ✓ CANCELLIERE Debositato in Cancelioria Boggi 5 FAR 2003 IMPOSTA DI BOLLO, DI XO, E DA OGNI SPESA, TASSA ALCANCELLERE BRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533 3