Sentenza 13 gennaio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/1999, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
IN NOME DEI PORODO ITA ANO0 028 2/9 9 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DICASSAZIONE Oggetto Commercio d'ous SEZIONE SECONDA CIVILE d'artic Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vittorio VOLPE R. G. N. 1234/97 Consigliere 602Dott. Rafaele CORONA Cron. Rep. 111 Dott. Giovanni PAOLINI el Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 15/05/98 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: dall'avvocato BRUNO FALCONE, A SQUILLANTE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MELONI, difeso giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIARichiesta copia studio SO MARIO, elettivamente -IL SOLE 24 ORE ANTONIO BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato per diritti 6000 il 15 GEN. 1999. CA LO, che lo difende per procura speciale IL CANCELLIERE rep. n. 33022 del 23/4/98 del Dott. Monica Giuseppe LIRE 5000 CANCELLERNotaic in Salerno;
resistente con procura -1- AE389877 AN062006 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE nonchè
contro
Richiesta copia studio AN TT NN IA, SO NN, SO SIRENA, SO dal sig. 6200 per diritti L. LUIGI, SO LUCIANO;
1120 APR 1999 IL CANCELLIERE intimati avverso la sentenza n. 415/96 della Corte d'appello di SALERNO, depositata il 17/09/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito 1'Avvocato FALCONE BRUNO difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1'Avvocato LO CA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GOLIA che ha concluso per il Generale Dott. Aurelio rigetto del ricorso. CORTE SUPREM O CASSAZIONE LIRE 5000 UFFICIO COPIE CUPA studio Richiesta di Sig. 1000 per diritti L. GIU. 1999 AE503630 IL CANCELLIERE ANOS2302 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PA AN, con atto del 2 novembre 1984, ò dinanzi al Tribunale di Salerno NO RU, ichè NN IA TT, MA, NN, NA e Lui- RU: premesso che il 24 maggio 1984 aveva acqui- ato presso la WEATHER REPORT ART GALLERY di Sorrento, lla quale erano titolari il primo dei convenuti, non- è IA RU, autore, in virtù di successione ortis causa" a titolo universale, sia dello stesso, le delle altre controparti, un quadro ad olio su tela el pittore Renato TU raffigurante tre calciatori, er il prezzo, pagato, di £. 36.000.000; che, all'atto ell'acquisto, IA RU si era impegnato a far pub- licare il dipinto sulla rivista "Prospettive lell'arte" ed a fargli pervenire "idonea documentazione li idoneità ed autenticità con foto recante autentica ii TU e breve profilo storico del dipinto"; che gli era stata rimessa una fotografia del quadro cennato senza una dichiarazione di autenticità conforme a quan- to previsto dall'art. 2 L. 20.11.1971 n. 1062 e senza profilo storico del quadro firmato dall'autore; chiese condannarsi i convenuti a consegnargli una fotografia della opera con a tergo le dichiarazioni di cui all'art. 2 L. n. 1062 del 1971, prec. cit., oltre che, genericamente, nei danni. 3 Il tribunale, con sentenza del 5 febbraio 1991, re- a nel contraddittorio e nella resistenza dei convenu- i, rigettò la domanda. Sul gravame di PA AN, la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 17 settembre 1996, data anche questa nel contraddittorio delle par- ti, disattesa l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice. La corte distrettuale, per quanto qui può interes- sare, motivò la decisione rilevando che, essendo "la consegna al compratore di un'opera dell'attestato di qualità ex art. 2 L. 1062/71 un atto dovuto dal vendi- tore", senz'altro "valutabile ai fini del sinallagma contrattuale" nella fattispecie, gli appellati, stati parte alienante nella vendita in controversia, risulta- no aver posto in essere detto atto, rimettendo al com- pratore una fotografia del dipinto negoziato con l'indicazione della provenienza dell'opera Weather Re- port Art Gallery di Sorrento sottoscritta dal titolare NO RU, con l'indicazione autentico da parte di TU e sua sottoscrizione"; che la consegna della fotografia considerata, trovando, fra l'altro, supporto in una dichiarazione, "certamente coeva", di IA RU recante attestazione di provenienza e di autenti- cità, "realizza gli effetti voluti dalla norma'" dianzi citata;
che la pretesa risarcitoria azionata dallo AN deve essere disattesa nella scusabilità del ritardo della consegna cennata e nella mancata dimo- strazione della sussistenza del danno da rifondere. PA AN ricorre, con tre motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo gra- do, assunta, non notificata a' sensi dell'art. 285 cod. proc. civ.. NN IA TT, NN, NA, UI e NO RU, ai quali il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 1997, non hanno svolto attività difensiva in questa fase. Il ricorrente ha depositato memoria. L'intimato MA RU in sede di discussione, ha sollecitato la reiezione del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) PA AN ha revocato in discussione la vendita di dipinto di cui in narrativa, da lui, come detto, conclusa, in vesta di compratore, con NO e con IA RU, autore quest'ultimo di tutti gli at- tuali intimati, e, deducendo che le controparti, alie- nanti, sarebbero venute meno all'obbligo ad esse incom- bente, in ragione della loro qualità di esercenti atti- vità professionale di vendita e di esposizione a fini di commercio di opera d'arte, e, in quanto tali, di ge- 5 "WEATHER REPORT ART GALLERY" con sede in stori di una consegnargli la documentazione di cui Sorrento, di all'art. 2 L. 20.11.1971 n. 1062, attestante l'auten- ticità e la provenienza del quadro acquistato, ha in- trodotto, e coltivato, una domanda intesa ad ottenere l'esatto adempimento dell'obbligo considerato. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza im- pugnata, ha disatteso l'istanza in questione: sulla premessa che nelle vendite d'opere d'arte poste in es- sere, come quella di cui trattasi, da soggetti operanti professionalmente nel campo del commercio dei beni di tal fatta è incontestabile la sussistenza dell'obbligo dell'alienante di rilasciare all'acquirente i documenti di autenticità e di provenienza previsti dall'art. 2 L. 1062 del 1971, prec. cit., ha rilevato che, nella n. fattispecie, l'obbligo in argomento è da ravvisare so- stanzialmente adempiuto, risultando essere stata conse- Col gnata al compratore, attuale ricorrente, "foto del di- pinto (negoziato) con (retroscritte) l'indicazione del- la provenienza dell'opera (Weather Report Art. Gallery di Sorrento), con l'indicazione autentico da parte di TU (l'autore) e sua sottoscrizione e ulteriore sottoscrizione da parte del titolare (venditore) Lucia- no RU"; ha puntualizzato, al riguardo, che il docu- mento considerato "unito al contenuto della dichiara- zione a firma di IA RU (riscontrata recante im- pegno, onorato, a far pubblicare il dipinto su una ri- vista specializzata e a far pervenire all'acquirente un breve profilo storico del quadro e la certificazione della relativa autenticità da parte dell'autore) costi- tuisce valida attestazione di autenticità e provenien- gli effetti della normativaza, tale da realizzare invocata". PA AN, con il primo mezzo di ricorso, deduce che, statuendo negli illustrati sensi, la corte territoriale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e falsa applicazione art. 2 L. 20.11.1971 n. 1062 (art. 360 n. 3 c.p.c.)" e da "illogica e con- traddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)": più specificamente, premesso che la norma come sopra asse- rita violata prescriverebbe che colui che procede pro- fessionalmente alla vendita di un'opera d'arte "debba, assumendosene la responsabilità con la sua firma, atte- stare, non solo che l'opera è autenticata ma, anche in- dicare come e da chi gli è pervenuta", prospetta che erroneamente detta corte avrebbe ravvisato rispettate dalla controparti le prescrizioni della norma cennata in un contesto i cui, per quanto dalla corte medesima, assunto, acclarato, nella documentazione "ex adverso" rimessa ad esso ricorrente si rivelerebbe mancante 7 l'indicazione del soggetto dal quale il quadro venduto- gli era pervenuto agli alienanti ed una espressa di- chiarazione di autenticità dell'opera sottoscritta da questi ultimi. Lo AN, quindi, con il secondo mezzo di ri- corso, denuncia evidenziarsi nella sentenza contestata altra "violazione dell'art. 2 L. 20.11.1971 n. 1062 (art. 360 n. 3 c.p.c.)" ed ulteriore profilo di "insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)", in definitiva, accampando che, stante il carattere formale degli adempimenti imposti ai commer- cianti di opere d'arte dall'art. 2 L.n. 1062 del 1971, prec. cit., la rilevata carenza nella documentazione rilasciatagli dalle controparti di alcuni degli elemen- ti prescritti ed alcune contraddizioni, a suo dire, ri- scontrabili nella dichiarazione di provenienza della opera negoziata rimessagli da IA RU, nonchè 1' acclarata mancata iscrizione alla camera di commercio dell'impresa gestita dagli alienanti, da un lato, sa- rebbero suscettibili di alimentare "grossi dubbi" sulla legittimità della provenienza del quadro in discussio- ne, e, dall'altro, avrebbero dovuto, e dovrebbero, por- tare ad escludere la validità dei contestati attestati di autenticità e di provenienza. Le censure, fra loro connesse, e, perciò, da deli- 8 berarsi insieme, non hanno fondamento. L'art. 2, comma 2, L. 20.11.1971 n. 1062, dettando una disciplina peculiare per le alienazioni di opere d'arte realizzate da soggetti esercenti professional- mente il relativo commercio, recita che "all'atto della vendita il titolare dell'impresa ° l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retro- scritta dichiarazione di autenticità e indicazione del- la provenienza recanti la sua forma". Nel caso esaminato, la corte distrettuale, con de- claratoria integrante un accertamento di fatto non in- vestito in questa sede da censure passibili di rilevare a' sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., e, quindi, da avere per irretrattabile, ha riscontrato che IA e NO RU, all'esito della vendita di cui trattasi, rimisero a PA AN, comprato- una copia fotografica del quadro cedutogli, recante re, dichiarazione di autenticità firmata retroscritta dall'autore del dipinto e controfirmata da uno di loro, NO RU, in corrispondenza del timbro attestante la provenienza dell'opera dalla galleria d'arte da loro gestita. La operata consegna della documentazione, nella ma- nifesta idoneità e sufficienza di questa a certificare 9 al compratore l'autenticità dell'opera acquistata ed a mettere lo stesso in grado di dimostrare di fronte ai terzi la legittimità del realizzato acquisto, è stata rettamente ravvisata dal giudice del merito suscettibi- le di costituire adempimento dell'obbligo scaturente 2.1 L.ripetuto art. 2, comma dal dettato del 20.11.1971 n. 1062, essendo da ritenere che tale norma, al fine di tutelare l'acquirente, imponga al venditore professionale d'opere d'arte essenzialmente l'onere di garantire per iscritto l'autenticità dell'opera venduta e di certificare la riferibilità a sè della relativa commercializzazione, assumendosene la responsabilità, e che, come detto, non vi siano ragioni per mettere in dubbio che la documentazione in discorso abbia avuto tutti i requisiti richiesti per rispondere all'esigenza di cui trattasi. D'altronde, la corte distrettuale ha accertato, ed anche la declaratoria resa dalla stessa al riguardo co- stituisce risultante di un apprezzamento di fatto in- sindacabile in questa sede perchè, come tale, non inve- stito da censure rilevanti ex art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., che IA RU, all'atto della di- scussa vendita, rilasciò al compratore AN una dichiarazione autografa recante l'indicazione del nomi- nativo del soggetto dal quale il quadro commercializza- 10 to gli era pervenuto. Consequenzialmente, non vi è motivo per escludere la riscontrabilità nella fattispecie dell'esecuzione da parte degli alienanti dell'obbligo del rilascio del do- cumento di provenienza prescritto dal più volte citato art. 2, comma 2, L. n. 1062 del 1971: ed infatti, non è condivisibile, al riguardo, perchè ispirato ad un ec- cessivo ed ingiustificato formalismo, l'assunto del ri- corrente secondo il quale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo considerato, dovrebbe aversi per indispen- non passibile di succedanei,sabile, e l'inserimento dell'attestato di provenienza nel retro della fotogra- fia dell'opera da consegnare all'acquirente a norma della ridetta disposizione legislativa. Prima di concludere sul tema, giova puntualizzare che, avendo riferimento la causa in esame а domanda dell'attuale ricorrente intesa ad ottenere l'adempi- mento del contratto in discussione con riguardo unica- mente al rilascio della documentazione di cui al sum- menzionato art. 2, comma 2, L. n. 1062 del 1971 (v., in proposito, la penultima pagina del ricorso), sono da tenere per assolutamente inconferenti tutte le deduzio- ni per il tramite delle quali il ricorrente medesimo accampa di nutrire perplessità non è dato sapere come e quando in precedenza manifestate sulla legittimità 11 ? della provenienza dell'opera vendutagli. 2) -- PA AN, insieme a quella di cui Алма sub 1) ha introdotto seconda, complementare, domanda, ว volta ad ottenere la condanna, generica, delle
contro
- parti a risarcirgli danni, asseriti, causatigli dalla loro inadempienza contrattuale come sopra da lui denun- ciata. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza im- pugnata, dopo aver posto in risalto che in caso di ina- e, in dempienza agli obblighi nascenti dal contratto, particolare, dalla vendita, il contraente adempiente esperie può espu mere l'azione risarcitoria anche indipendente- mente da quella risolutoria, ha disattesa la domanda di cui trattasi evidenziando, innanzi tutto, non esservi stata l'inadempienza colpevole allegata produttiva del danno del quale è stato rivendicato il ristoro, e, in secondo luogo, non essere stata provata dall'istante, l'accampata concreta esistenza del lamentato pregiudi- zio patrimoniale. PA AN, con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, in tal guisa statuendo, la corte distret- tuale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione art. 1218 c.c. e 1453 C.C. e 278 c.p.c. (in) relazione art. 360 n. 3 c.p.c.", in buona sostan- za, prospettando, da un lato, la inconferenza delle 12 considerazioni sviluppate nella motivazione della sen- tenza impugnata con riguardo all'autonomia reciproca delle azioni risolutoria e risarcitoria correlate dall'altro, la er- all'inadempimento dei contratti, roneità dell'ancoraggio della decisione di rigetto del- la Sua domanda di condanna generica all'affermazione dell'inesistenza della prova della concreta esistenza del credito risarcitorio azionato, nell'allegata suffi- cienza, ai fini dell'accoglimento delle pretese del ge- nere di quella considerata, della prova di un fatto "anche solo potenzialmente produttivo di danno”. La censura è immeritevole di ingresso. Le doglianze con essa articolate, di fatti, non in- vestono il nucleo essenziale della "ratio decidendi" della sentenza impugnata, incentrato nell'asserzione dell'acquisto accertamento della insussistenza del- l'inadempimento contrattuale asserito dannoso, e, per- ciò, vanno tenute per "inutiliter" prospettate. 3) Conclusivamente, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi che lo supportano, deve es- sere rigettato. 4) - Le spese fra il ricorrente e MA RU se- guono la soccombenza, e, pertanto, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del pri- mo. 13 Gli altri intimati, NN IA TT, NN, Si- rena, UI e NO RU non hanno svolto attività difensiva nella presente fase, e, perciò, non si deve provvedere su loro spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te nelle spese in favore dell'intimato MA RU, li- quidandole in £. 27.200= oltre £.
2.500.000 di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, il 15 maggio 1998. Столбний Роди й, равенкогеSplenore 110T. 107T 1097. 250000 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (Ray Valeria Merliхаросния 80.000 TOTALE 330.000 Roma, li 13 GEN. 1999 Deposi CANCELLERIA IL COLLABORATORE 30 MAR. 1999 Registrata a Roma il то Esana L ис al ! da IL DIRETTORE Ignazio Masta 14