Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POL TALIANO0 4 2 2 1/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 10040/99 Consigliere Cro Dott. Ettore MERCURIO n. 9887 Dott. Mario PUTATURO DONATI V. Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 13/12/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CA LM, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PAL IV SC B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV rappresentato e difeso dagli avvocatiNOVEMBRE 144, giusta delega in 2001 ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, 4971 atti;
-1-
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 143/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 14/05/98 R.G.N. 1948/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di La Spezia IL RG proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di La Spezia con la quale era stata ritenuta legittima la revisione, operata dall'INAIL ai sensi dell'art. 55 della L. n. 88 del 1989, della percentuale invalidante della silicosi di cui era affetta l'istante. L'INAIL resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 16/3 14/7/98, lo rigettava, precisando che doveva essere confermata la tesi pretorile, secondo cui era applicabile per le rendite costituite in precedenza l'istituto della revisione per errore introdotto dall'art. 55, comma V, della L. n. 88 del 9/3/89, con l'unico limite dell'impossibilità di operare la rettificazione prima della entrata in vigore delle legge medesima. La norma, avente natura innovativa solo per la disciplina alla ripetizione d'indebito, ma ricognitiva per la restante parte dei dati normativi già presenti nell'ordinamento, prevede la rettifica per “le prestazioni a qualsiasi titolo erogate" (e quindi liquidate in precedenza, anche se sottoposte al nuovo regime dopo l'entrata in vigore della legge) “in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione". L'elemento che legittima la revisione è l'insussistenza attuale delle condizioni che giustificano l'erogazione della prestazione dovuta dall'Istituto a norma di legge;
legittimamente quindi il Pretore aveva disposto la consulenza tecnica per accertare se la RG si trovasse, o meno, nelle condizioni, ed eventualmente in quale misura, per godere delle prestazioni e correttamente aveva poi respinto le ulteriori istanze istruttorie per accertare i metodi impiegati dai sanitari per accertare la malattia al momento costituzione della rendita, essendo tale accertamento del tutto irrilevante. Il CTU aveva concluso per l'insussistenza della affezione silicotica, con procedimento corretto dal punto di vista logico e metodologico e non erano necessari ulteriori accertamenti, stante l'assenza attuale dei requisiti che fanno sorgere, per legge, l'obbligazione assicurativa. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la RG fondato su tre motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli art. 83, 137. 146 del T. U. n. 1124 del 1965 e 55 L. n. 88 del 1989, deduce la ricorrente che l'istituto della revisione è regolato sia dalla legge del 1965, in caso di miglioramento della malattia, sia da quella del 1989, in caso di errore;
il Tribunale, però, non ha spiegato in che cosa consiste l'errore. Pur ritenendo in astratto applicabile retroattivamente la nuova normativa del 1989, la revisione per errore non può essere effettuata se l'Istituto non prova l'errore, considerato come vizio formale e sostanziale per violazione di norme giuridiche, o parametri codificati;
la diversa valutazione non può configurarsi come errore, proprio perché opinabile e svincolata da rigidi parametri legali. Lamentando, col secondo motivo, violazione dell'art. 2967 c.c., deduce la ricorrente che ha sbagliato il Tribunale a negare la necessità di raffronto fra la situazione obiettiva accertata in precedenza e quella accertata in sede di revisione, raffronto ritenuto necessario dalla 2 Cassazione in un'ipotesi di revoca di pensione INPS, ove ci sia un precedente accertamento effettuato con sentenza passata in giudicato;
principio questo che è applicabile anche nella specie, a pena di violazione del diritto di difesa. Lamentando, col terzo motivo, omessa ed insufficiente motivazione, deduce la ricorrente che la verifica delle condizioni che giustificano la revisione comporta necessariamente il confronto fra la situazione esistente al tempo della concessione della prestazione e quella riscontrabile al momento della revisione, nel senso che la riformulazione del giudizio non può essere dovuta all'uso di più sofisticati mezzi diagnostici, oppure di nuovi criteri medico legali. Da qui la necessità dei mezzi istruttori chiesti e non ammessi (informative ai medici dell'INAIL). Il ricorso è fondato. I tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. In proposito si osserva che la disciplina della rettifica per errore è stata modificata con l'art. 9 del D. Lgs. n. 38 del 23/2/2000 e questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “in materia di revisione delle rendite di inabilita' a seguito di rettifica, da parte dell'Inail, di pregressi errori di valutazione, l'art. 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, introducendo limiti al potere di rettifica, ha portata ricognitiva ed efficacia retroattiva, investendo ogni situazione pregressa, non solo pendente ma anche coperta da prescrizione e da giudicato;
pertanto, anche nell'ambito dei giudizi in corso, promossi dall'Istituto per far valere la rettifica in base alla pregressa normativa, il giudice deve 3 accertare preliminarmente l'esistenza delle condizioni che consentano all'Inail l'esercizio della facolta' di rettifica sulla base della nuova disciplina, senza che, al riguardo, l'assicurato abbia l'onere di proporre un'apposita istanza, poiche' una specifica domanda di riesame del provvedimento di rettifica e' richiesta, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 cit, solo ove l'Inail abbia gia' ottenuto giudizialmente la rettifica". Nel caso di specie il Tribunale ha accertato (ed il controricorrente non contesta) che la soppressione della rendita era stata operata applicando l'istituto della revisione per errore già previsto dall'art. 55 n. 5 della L. n. 88 del 9/3/89, che è stato espressamente abrogato dal comma 4° dell'art. 9 citato;
la nuova disciplina della rettifica è quindi pienamente applicabile ed il Collegio, condividendo il principio di diritto sopra enunciato, non può che accogliere il ricorso e quindi cassare la sentenza impugnata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Genova. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova. Roma 13 dicembre 2001 IL PRESIDENTEIL CONSIGLIERE EST. Mancera MancheMenieray مشاح Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 MAR. 2002 oggi, PLC M E R IL CANCELLIERE P T R V O O C N