Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
$ . - N Y 06033702 . Z B A R T S I G E A A NOME DEL POPOLO ITALIANO R T I 1 A 8 R 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E Oggetto T * A S IRPEF ILOR 1 SEZIONE TRIBUTARIA M avviso accertamento termini Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAPA Presidente R.G.N. 21166/99 Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Enrico ODDO - Consigliere Cron. 17545 Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 06/02/02 Dott. Aldo Consigliere CECCHERINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: سمسا UL EL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato FABIO SEVERINI, che lo difende unitamente all'avvocato PIER PAOLO PICCININI, giusta delega in calce;
-W ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
2002 resistente 717
contro
COMM. TRIBUTARIA CENTRALE;
- intimato- avversO la decisione n. 4285/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 24/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette accertava sinteti- kar camente nei confronti di EL RO AT, ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r., un maggior reddito per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979, per i quali non era stata pre- sentata dichiarazione, e per il 1980, per il quale era stato dichiarato un reddito zero. L'accertamento era motivato con l'acquisto di numerosi immobili e dalla stipulazione di mutui, oltre che da dichiarazioni, rese all'autorità di P.S., di cessione di fabbricati in lo- cazione. La AT ricorreva alla commissione tributaria di primo grado, la quale rigettava il ricorso. Gli ul- teriori gravami della contribuente alla commissione di secondo grado di Forlì e alla Commissione Tributaria 2 Centrale restavano senza esito. La decisione di quest'ultima si fondava sulla con- siderazione che la documentazione fornita dalla contri- buente non faceva che confermare il suo rilevante giro d'affari, emergente dalla documentazione trasmessa dal comune di Coriano, e che l'accensione di mutui era del pari rivelatrice del possesso di consistenti capitali. Avverso tale decisione EL RO AT ha pro- posto ricorso per cassazione, sulla base di cinque mez- zi d'annullamento. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Nell'esposizione del fatto la ricorrente dedu- ce, fra l'altro, di non aver presentato dichiarazione مهنا per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 perché titolare di soli redditi inferiori a lire 360.000 provenienti da terreni agricoli 2.2. Col primo motivo, denunciando contraddittorie- tà e incomprensibilità della motivazione, in relazione all'art.111 Cost., la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non consente di cogliere la ratio decidendi, nella parte in cui ha ritenuto che i mutui contratti fossero indice di disponibilità di capitali, essendo, invece, chiara dimostrazione del contrario.
2.3. Col secondo motivo la ricorrente denuncia vio- lazione dell'art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600/73, 3 in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost. Lamenta che i giudici di merito non abbiano appli- cato le regole dettate dalla citata norma per la deter- minazione del reddito in via sintetica, ritenendo vali- do l'accertamento stesso che si era basato esclusiva- mente sulla nota del comune di Coriano, nella quale ve- niva comunicato all'ufficio l'acquisto di alcuni immo- bili, senza avvalersi di una pluralità di indizi, senza valutarne la gravità, precisione e concordanza, ai sen- si degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., e senza vaglia- re la situazione particolare della contribuente.
2.4. Col terzo motivo la ricorrente, denunciando haur sotto altro profilo violazione dell'art.38 del d.P.R. n. 600/73, in relazione all'art.111 Cost., censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare o aver valutato erroneamente le prove contrarie offerte dalla ricorrente. Premesso che l'acquisto di beni durevoli nei quali si investono capitali non costituisce prova sicura per affermare la disponibilità di capitali per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la spesa, la ricorrente lamenta che non si sia considerato: - che per l'acquisto di un immobile in Coriano, per lire 50.000.000, ella si era accollata un mutuo di lire 48.849.705; - che, per far fronte agli oneri finanziari deri- vanti dai mutui, era stata costretta a vendere un immo- bile;
- che i restanti acquisti immobiliari ella aveva contratto onerosi mutui.
2.5. Col quarto motivo, denunciando violazione del- l'art. 43, comma secondo, d.P.R. n. 600/73, la ricorrente lamenta che l'accertamento per l'anno 1976 le sia stato notificato il 4 settembre 1984, e quindi oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2.6. Col quinto motivo, denunciando violazione del- l'art. 67 del d. P.R. n. 600/73, in relazione all'art.111 سمید Cost., la ricorrente lamenta che, relativamente al- l'anno 1980, l'ufficio abbia posto in essere una doppia imposizione, avendo effettuato l'accertamento di reddi- ti da presunte locazioni nei confronti di altro sogget- to. $ 3. Motivi della decisione 3.1. Le censure svolte dalla ricorrente sono inam- missibili, in quanto: a) i primi tre motivi pur contenendo l'enuncia- introduconozione di violazioni di norme di diritto in realtà critiche sull'adeguatezza della motivazione o su una mancata valutazione di argomenti difensivi svolti dalla contribuente. La decisione impugnata, in- fatti, ha ritenuto che la disponibilità di diversi im- mobili e la contrazione di mutui per il loro acquisto, elementi non contestati dalla contribuente, fosse rivelatrice della percezione di redditi per gli anni in contestazione. D'altra parte la ricorrente non censura i criteri seguiti dall'ufficio per la quantificazione del reddito determinata in via sintetica. La decisione è pertanto immune da censure deduci- bili nell'ambito del ricorso straordinario per cassa- zione ex art.111 Cost., nel quale non è ammesso un sindacato sulla sufficienza e/o adeguatezza della moti- vazione secondo l'art.360, n.5, cod.proc.civ.; haus b) il quarto motivo introduce in sede di legittimi- tà questioni non dedotte nel ricorso alla Commissione Tributaria Centrale;
c) il quinto motivo è privo di specificità, essen- dosi la ricorrente limitata ad affermare la violazione del divieto della doppia imposizione, senza fare alcun concreto riferimento al soggetto nei cui confronti sa- rebbe stato effettuato l'accertamento, né al reddito in relazione al quale tale accertamento sarebbe avvenuto. La Corte non è, pertanto, in grado di cogliere errori sull'interpretazione e/o applicazione del principio, in relazione a questioni svolte nel giudizio di merito.
3.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato senza alcuna statuizione sulle spese ininammissibile, quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha svolto at- tività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione Tributaria, il 6 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Papa Enrico Altieri Chico IL CANCELLIERE C1 EN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 APR. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NZ IS E N O I Z 6 8 A 5 9 R 1 . T / S N 4 I / A I 6 G 2 B E R . . R R A L . L T P A . A U D D . B L B I E E A T D R T A N I T I 1 S E R 3 N S 1 E E E S . T I N A A M 7