Sentenza 12 febbraio 2002
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- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 9 66 / 02 LA CORTE SU PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento di SEZIONE TERZA CIVILE indennizzo assicurativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. N. 14993/99 Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.Consigliere 4846 Rep. 536 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 26/09/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Antonio LIMONGELLI Richiesta copia studIORE ha pronunciato la seguente dal Sig. Ass per diritti SENTENZA 4, ZAJEB 2002 il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: D BIOTECNA SCARL, in persona del suo Presidente Mario in ROMA VIA Sannazzari, elettivamente domiciliata MODENA 50, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CITARELLA, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI 1,55 L3000 CANCELLERIAS RATTI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DG723778 RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA2001 PANAMA 88, presso lo studio SPADAFORA, che la difende 1662 dell'avv ocato GIORGIO unitamente all'avvocato VINCENZO CASELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 644/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione prima Civile emessa il 20/1/1999, depositata il 23/03/99; RG.2455/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato LUIGI RATTI;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ( Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°, 1) Con contratto stipulato in data 11.10.1988, l'Istituto Scientifico per la Cura dei Tumori (Istitu- to) ha appaltato ad un raggruppamento di imprese rap- presentate dalla mandataria S. c.a.r.l. CN s.p.a. l'esecuzione di un complesso di lavori per il prezzo di L. 46.016.000.000 che dovevano essere consegnati entro la data del 31.7.1990. Nel corso dei lavori, la loro ultimazione è stata per quattro volte convenzionalmente posticipata fino al 3.9.1993, senza che alcuna parte dell'opera appaltata 2 venisse, prima di quel termine, consegnata o messa nel- la disponibilità della committente. Per estendere la copertura assicurativa ad eventua- li danni che potessero verificarsi fino alla definitiva consegna dei lavori alla committente, con contratto stipulato in data 10.4.1989, la CN ha stipulato, nell'interesse di tutte le imprese associate per l'esecuzione dell'appalto, una polizza con la RAS a CO- pertura di tutti i rischi che si sarebbero potuti veri- ficare fino all'ultimazione e alla consegna dei lavori alla committente. 1°, 2) Successivamente, in data 7.5.1992, quando i lavori inizialmente assicurati non erano ancora ultima- ti la CN e la AS hanno stipulato de integrazioni della polizza originaria a copertura dei lavori di mag- giore importo (rispetto a quello originario) stabiliti con gli appaltatori contro un corrispettivo aumento dei premi. 1°, 3) Per effetto di un violento nubifragio che colpì la città di Genova in data 27.9.1992, i lavori (ancora in corso di esecuzione) subirono danni stimati in L.
1.466.660.000. Ma, la AS ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dall'assicurata CN, as- serendo che in data 17.9.1992 era stato sottoscritto tra le parti un verbale di ultimazione dei lavori e che 3 pertanto la garanzia assicurativa si doveva ritenere cessata a quella data. 1°, 4) In conformità alla clausola compromissoria del contratto di assicurazione, la controversia è stata risolta da un Collegio arbitrale, che ha rigettato la domanda avanzata dall'assicurata CN con lodo che la stessa CN ha impugnato davanti alla Corte di Appello di Milano. 2°, 1) Questa, con sentenza resa in data 20.1.1999, ha rigettato l'impugnazione con la seguente motivazio- ne. 2°, 2) Il lodo arbitrale aveva rigettato la domanda (di copertura assicurativa) ritenendo che dalla lettera del (già citato) verbale del 17.9.1992 risultava che le parti avevano considerato i lavori già ultimati in quella data. Compito della Corte d'Appello era quello, non di fornire una diversa (rispetto a quella del lodo) inter- pretazione del contratto, ma di accertare la correttez- za dei "passaggi obbligati prescritti dall'ermeneutica contrattuale. 2°, 3) Sotto tale profilo, il lodo aveva corretta- mente, a norma dell'art. 1362, co. 1, attribuito rile- vanza preminente "alle parole e alle espressioni del contratto", che non "davano adito a dubbi interpretati- 4 vi sulla cessazione alla data indicata della copertura assicurativa". 2°, 4) Inoltre, il lodo aveva ulteriormente verifi- cato la correttezza dell'intepretazione letterale, con riferimento alla situazione di fatto e valutando ade- guatamente il comportamento delle parti successive alla conclusione del contratto (lo aveva motivatamente rite- nuto irrilevante per disattendere il dato letterale chiaro ed inequivoco del documento negoziale). 3°, 5) Neppure poteva rilevare il vizio di contrad dittorietà della motivazione (del lodo), perché nulla era emerso al livello di incoerenza decisionale od oscurità del pensiero degli arbitri, il cui ragionamen- to era stato censurato soltanto prospettando altra in- terpretazione di merito". 4°, 1) Di tale sentenza la CN ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi e illu- strato da memoria, al quale la AS resiste con
contro
- ricorso e con memoria. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1° 1) La controricorrente ha, con memoria, pro- inammissibilità del ricorso davanti alla spettato la Corte d'Appello per incensurabilità in quella sede del giudizio di merito formulato nel lodo sulla (interpre- 5 tazione del regolamento negoziale relativo alla) coper- tura assicurativa (al momento della produzione del dan- no). Si tratta di una deduzione infondata, per l'elementare considerazione che la pretesa inammissibi- lità di un motivo di impugnazione a norma dell'art. 828 c.p.c. non determina automaticamente la inammissibilità del ricorso in Cassazione avversO la sentenza che non avrebbe accertato il (preteso) motivo di inammissibili- tà della prima impugnazione. 2°, 1) Con il primo motivo formulato per viola- zione dell'art. 1326, co. 2° e 1363 c.c. - la ricorren- te ritorna a prospettare una lettura delle norme codi- cistiche sulla interpretazione del contratto tendente ad assegnare una preminente rilevanza alla comune in- tenzione, desumibile anche dal comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione. 2°, 2) Il motivo è infondato. Infatti, la sentenza impugnata che, come si è esposto, doveva giudicare soltanto sulla correttezza della interpretazione delle clausole contrattuali da parte del Collegio arbitrale lo ha fatto sulla base di una elementare e inequivoca lettura della normativa codicistica in materia e valutando inoltre la rilevanza attribuita, sempre nel lodo, anche al comportamento 6 delle parti, che il ricorso ripropone come criterio ermeneutico preminente, con le stesse infondate argo- mentazioni correttamente disattese della sentenza impu- gnata. 3°, 1) Con il secondo motivo, la ricorrente deduce "falsa ed erronea applicazione dell'art. 1896 c.c. per- ché: posto che il lodo aveva "statuito che anche dopo la cessazione di un rischio potesse sorgere un nuovo 16 contratto di assicurazione comprensivo del rischio già cessato", erroneamente la sentenza impugnata non aveva valutato il contrasto tra la statuizione (del lodo) in esame e il divieto di assicurazione di rischi passati, per cui "o il rischio era cessato e non più assicurabi- le, oppure, in assenza di un nuovo contratto e in pre- senza di una semplice proroga, il contratto non poteva essere considerato nuovo". 3°, 2) Anche tale motivo risulta infondato. Infatti, il punto controverso riguardava la cessa- zione della copertura assicurativa per effetto della dichiarata cessazione dei lavori. Le considerazioni svolte dalla ricorrente sulla in- validità di un nuovo contratto per un rischio passato (peraltro formulate senza ottemperare al principio di autosufficienza del ricorso) non escludono, contraria- mente a quanto sembra asserire la ricorrente, la legit- 7 timità logica e giuridica di una interpretazione del documento negoziale svolta, con corretto riferimento al punto (allora) controverso della cessazione della CO- pertura assicurativa e non ad eventuali nuove conven- I zioni assicurative, prospettate nel ricorso, confonden- do erroneamente tra obiettiva cessazione del rischio e convenzionale cessazione della copertura assicurativa. 4°, 1) Per le ragioni esposte, il ricorso deve es- sere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compen- sazione delle spese, come indicato in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente 102 123.11 tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. 20,66 14 Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001. [TOT. 149,77 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IT tours Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Doggt, n. 12-12-02 Gina Casoll IL CANCELLIERECT Gina Catoli 8 NOW, 2002 .47725 8