Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
La detenzione di prodotti congelati nei frigoriferi di un esercizio commerciale e la omessa indicazione nel menù di tale precondizione dell'alimento integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che la predisposizione di una lista delle vivande senza l'indicazione che alcuni ingredienti erano congelati o surgelati dimostra la univocità e idoneità dell'azione posta in essere ai fini della configurabilità del reato in questione.
Commentari • 3
- 1. Ristorante non indica gli alimenti congelati: titolare risponde di frodeAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 dicembre 2013
- 2. Ristoratore, cibo surgelato, menù, omissione, frode in commercio, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
- 3. Cibi congelati non indicati nel menu: è tentata frode in commercioCristina Matricardi · https://www.studiocataldi.it/ · 21 gennaio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2002, n. 19395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19395 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 23/04/2002
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 956
Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 12020/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE CA RI TA n. a Belpasso il 10 marzo avverso la sentenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Belpasso del 20 ottobre 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per: rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
De CA MA RI ha proposto appello qualificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Belpasso del 20 ottobre 2000, con la quale veniva condannata per il delitto tentato di frode in commercio, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 515 c.p., perché la detenzione di cibo congelato non dichiarato tale nel menù non configura il delitto di tentativo di frode in commercio, in quanto non vi è stato un inizio di pattuizione con un cliente, e la rideterminazione della pena ritenuta eccessiva.
Motivi della decisione
I motivi addotti non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, la giurisprudenza della Corte in ordine alla possibilità di configurare il delitto tentato di frode in commercio nella detenzione di cibo congelato non dichiarato tale nel menù era caratterizzata da contrastanti orientamenti (cfr. Cass. sez. 3^ 9 aprile 1998 n. 4298, Ferreri rv. 210702 e Cass. sez. 3^ 29 ottobre 1999 n. 12204, Perin rv. 215082 oltre quella citata in ricorso nel senso che è necessario un inizio di contrattazione contra Cass. sez. 3^ 13 dicembre 1999 n. 14161, Tebaldo rv. 214918 fra tante che configura il delitto nella semplice inclusione nel menù). Tuttavia, per risolvere questo contrasto, in realtà più vasto, poiché relativo ai requisiti essenziali del delitto di tentativo di frode in commercio i sono intervenute le sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 21 dicembre 2000 n. 28, Morici rv. 217295), secondo cui è configurabile il delitto tentato di frode in commercio, qualora nel menù vengano indicati come freschi alimenti congelati.
Peraltro la predetta decisione ha in parte superato il contrasto esistente fra l'orientamento che ritiene necessario un principio di contrattazione e quello che considera sufficiente la semplice esposizione per la vendita o l'effettuazione di un atto di commercio, basandosi soprattutto sul concetto di univocità degli atti, giacché l'idoneità è evidente in ipotesi di esposizione o detenzione di merce con etichette indicanti un termine di conservazione scaduto ed alterato.
Le sezioni unite hanno, poi, chiarito che l'azione dell'agente è univoca allorquando in sè, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, ne rileva l'intenzione, sicché per potersi parlare di univocità è necessario che sia posta in essere un'azione che, secondo l'id quod plerumque accidit, non viene compiuta se non per commettere quel dato fatto criminoso.
Orbene la predisposizione di un menù senza indicare che quella pietanza contiene alcuni ingredienti congelati o surgelati o è del tutto congelata o surgelata dimostra la sussistenza dell'univocità e dell'idoneità dell'azione posta in essere, giacché il menù sarà sottoposto all'attenzione di un avventore, sicché la presenza di prodotti congelati nel frigo dell'esercizio e l'omessa indicazione nel menù di tale stato della pietanza congelata costituiscono tentativo di frode in commercio.
Per quanto attiene alla determinazione della pena la stessa è stata commisurata alla gravità del fatto, irrogando l'alternativa pena pecuniaria, nonostante non esista alcuna motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, non espressamente richieste.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002