Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8796 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E37.96/01 - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LAV Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 1496/99 Dott. Alberto SPANO' Cron. 20076 - Consigliere - Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere - Ud. 03/05/01 Rel. ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio - TAMBURRO LUCIANO, che lo rappresenta edell'avvocato difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NOCERA GERARDO;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 2/98 del Tribunale di NOCERA 2151 INFERIORE, depositata il 25/01/98 R.G.N. 151/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato TAMBURRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 1496/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19 settembre 1996 la spa Ferrovie dello Stato appel- lava la sentenza del Pretore - giudice del lavoro di NO IO che l'ave- va condannata a corrispondere a RD NO le differenze retributive de- rivanti dal calcolo dell'indennità integrativa speciale, calcolate sullo stipendio comprensivo delle classi stipendiali e degli aumenti periodici maturati dal di- pendente, lamentando l'errata interpretazione dell'inciso "stipendio mensile della qualifica di appartenenza", espresso dall'art. 16 del d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, sulla "modifica del meccanismo dell'indennità integrativa specia- le", da intendersi, invece, come stipendio iniziale della categoria di apparte- nenza, senza l'incidenza delle ulteriore classi stipendiali e degli aumenti pe- riodici di anzianità maturati. Nel ricostituito contraddittorio promosso dalla società, il Tribunale di NO IO rigettava l'appello con sentenza 23 gennaio 1998, qui gravata da ri- corso per cassazione, sorretto da unico motivo, integrato da memoria. RD NO non si é costituito, sebbene ritualmente intimato. Motivi della decisione La soc. Ferrovie dello Stato chiede la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, del d.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 sulla determinazione dello stipendio base e sullo stipendio classe zero e dell'art. 12 preleggi cod.civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. richiamando la ratio del d.P.R. citato, nell'ambito della ri- forma del sistema di indicizzazione degli stipendi nel settore del pubblico impiego. Il ricorso merita di essere accolto poiché, oltretutto, la sua prospettazione é aderente ai principi fissati da questa Corte sulla questione sin dalla sentenza 3 11 aprile 1998, n. 3753, poi ribaditi da circa un centinaio di conformi deci- sioni, dalle quali non v'è motivo per discostarsi. La pretesa fatta valere dall'attore in primo grado si fondava, infatti, sul mec- canismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale delineato dal citato art. 16 del d.P.R. n. 13/1986, con la previsione di una "rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000" e di una "percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile ecceden- te tale parte". Secondo la disposizione richiamata tale retribuzione eccedente va determinata con riferimento allo "stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenu- to dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento". Orbene, conformemente a quanto rileva la citata sentenza di questa Corte, an- che in questo caso il giudice del merito non ha tenuto conto della particolare disciplina del trattamento economico del personale delle FF.SS., con la pre- visione di nove categorie di stipendio e, all'interno di queste, di otto classi biennali in cifra fissa e di ulteriori aumenti biennali (secondo il sistema dettato dalla legge 6 febbraio 1979, n.42 e successive modifiche per regolare il rap- porto dei dipendenti dalle Ferrovie dello Stato). Nè ha considerato che la "retribuzione eccedente" va riferita alla nozione di stipendio mensile della qualifica di appartenenza, nozione definita a sua volta dall'uso del termine "base". Infatti, questa espressione designa univocamente, secondo quanto messo in luce dalla ricordata giurisprudenza uniforme, quella parte del complessivo regime retributivo, proprio di tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria (con la stessa qualifica), dalla quale devono essere distinte le ulte- riori componenti retributive, che non sono incluse in questa "base" comune, e che derivano invece, nella vicenda del singolo rapporto di lavoro, da una pro- gressione economica correlata alla anzianità di servizio, nell'ambito della me- desima qualifica. E' appena il caso di ricordare che questa interpretazione, come già rilevava la sentenza n. 3753, cit, é pienamente aderente al dato testuale. Né vi contrasta il riferimento del criterio di calcolo allo stipendio annuo lordo base "in atto il mese precedente a quello dello stesso adeguamento". Infatti tale espressione non vale a designare la retribuzione complessiva corri- sposta nel dato periodo, ma identifica solo il momento in cui va determinata la base di calcolo (nella misura annuale). D'altra parte, questa norma non implica, in relazione a tale elemento tempora- le, che nel computo debbano essere incluse tutte le componenti della retribu- zione estranee al concetto di stipendio base proprio della categoria, connotato dalle espressioni sopra indicate. Per concludere, la sentenza n. 3753/98, cit., é stata così massimata dalla Corte: "Il meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale previsto dall'art. 16 del d.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, con la previsione della rivalutazione di una percentuale del 25 per cento di una quota di retribuzione riferita allo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, considera a tale fine il trattamento retributivo di base, inteso come proprio di tutti i dipendenti appartenenti alla medesima qualifica, senza includere le ulteriori componenti retributive che derivano, nelle vicende del singolo rapporto di lavoro, da una progressione economica correlata alla mera anzianità di servizio.". Alla stregua dei riferiti principi la sentenza del Tribunale deve essere cassata senza rinvio e, per l'effetto, la domanda del NO va rigettata. Ricorrono giusti motivi, trattandosi, all'epoca della sentenza d'appello (gennaio 1998), di res dubia, per compensare fra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di RD NO. Compensa fra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 maggio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Розита бе Шиш Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería oggi, 27 GIU, 2001 I D N IL CANCELLIERE "Phil A , S 0 S O 1 3 L . A O I 3 L T T 5 O , R B . A A S I ' N E L D P L 3 S E A I 7 T D - N S I 8 G - O S 1 O P N 1 E M A I S D R I A E E A D , G O E O E R T T L T T N S I I E R S A G I E L E D L R E O D 6