Sentenza 3 gennaio 2002
Massime • 1
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "jure hereditatis".
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Cass. SS.UU. 22.07.2015 n. 15350 di Monica La Pietra 1. Danno da perdita della vita e danno catastrofale. Le sezioni unite si pronunciano sulla risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito[1]. La Corte precisa, innanzitutto, che esulano dal tema oggetto della rimessione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni dopo un apprezzabile lasso di tempo. Viene, infatti, sottolineata l'assenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte[2] sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui …
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In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Come si legge nell'impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003, la XXXXXX di B.F. proponevano appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003, con la quale erano stati condannati, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2002, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. ON LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MAURIELLO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA ASSICURAZIONI SPA, EDIL NAPOLI SRL, NA O MA RO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 18578/99 proposto da:
SA SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO TUCCILLO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EL NT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1303/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 13/05/98 e depositata il 02/06/98 (R.G. 891/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giacomo MAURIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.3.1990 autovettura della s.r.l. ED OL, condotta da MA AR ed assicurata con la S.A.I., investì TT ON, cagionandogli lesioni talmente gravi che a distanza di pochi giorni decedette.
LU TT, moglie ed erede universale del defunto, convenne per il risarcimento dei danni la ED OL, il MA e la S.A.I. innanzi al tribunale di OL che, istruita la causa, ritenne la responsabilità dei primi due e condannò la terza al pagamento di lire 223.000.000 con gli interessi legali dal giorno dell'evento. La corte di appello di OL, con sentenza resa il 13.5.1998 su gravame principale della S.A.I. ed incidentale della LU, ridusse la condanna a lire 99.000.000, disponendo che tale somma venisse rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno e sulle somme via via rivalutate venissero corrisposti gli interessi legali. La corte ha ritenuto, quanto al danno biologico, che i giudici di primo grado ne hanno correttamente riconosciuto l'esistenza, essendosi il decesso verificato a distanza di 13 giorni dal sinistro, ma il relativo ammontare va ridotto a lire 39.000.000 in ragione di lire 3.000.000 per ciascun giorno di sopravvivenza;
quanto al danno da ritardato pagamento, che, giusta condivisibile orientamento giurisprudenziale, la somma dovuta va rivalutata secondo gli indici ISTAT e sulla somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali;
quanto al danno patrimoniale, che il documento prodotto in grado di appello non ne dimostra l'esistenza. Per la cassazione di tale sentenza la LU ha proposto ricorso sulla base di tre motivi illustrati con memoria;
la SA ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 335 c.p.c. i ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.
Il primo motivo del ricorso principale ed il corrispondente motivo del ricorso incidentale riguardano lo stesso tema del danno biologico e vanno esaminati congiuntamente.
La ricorrente principale, in buona sostanza, censura la sentenza impugnata per avere liquidato il danno biologico in una somma giornaliera, discostandosi senza alcuna motivazione dal criterio di liquidazione adottato dai primi giudici, e sostiene che avrebbe dovuto liquidare tale danno con valutazione equitativa, tenuto conto del tipo e della gravità delle lesioni, dell'entità dei postumi e di ogni altro utile elemento.
La ricorrente incidentale lamenta più radicalmente che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il diritto al risarcimento del danno biologico è trasmissibile agli eredi.
Entrambi i motivi sono insuscettibili di trovare accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte, che va confermata, è nel senso che, ove, come nella specie, intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psicofisica patita dal leso per il periodo di tempo indicato, e il diritto a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, i quali potranno, quindi, agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis" (ex plurimis Cass. 10.2.1999 n. 1131; Cass. 29.9.1995 n. 10271). In altri termini, nell'ipotesi considerata non è possibile prescindere dalla durata della sopravvivenza del soggetto che subisce il danno biologico, sicché quanto più breve è la sopravvivenza tanto minore è il risarcimento.
Vanno pure esaminati congiuntamente il secondo motivo del ricorso principale ed il corrispondente motivo di quello incidentale, investendo entrambi la questione della rivalutazione e degli interessi.
La ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere immotivatamente riformato la sentenza di primo grado nella parte concernente gli interessi, deducendo che, così come ritenuto dai primi giudici, gli interessi decorrono dalla data dell'evento dannoso.
La ricorrente incidentale sostiene, invece, che, qualora, come nella specie, il danno sia liquidato all'attualità, gli interessi decorrono dalla sentenza anziché del fatto, verificandosi altrimenti duplicazione, e che la corte di merito, con il liquidare il danno alla data del fatto ed il riconoscere la rivalutazione, si è pronunciata su punto della sentenza di primo grado coperto da giudicato.
Neppure questi motivi possono essere accolti.
Va, in primo luogo, rilevato che l'esame diretto degli atti - possibile per il fatto che viene dedotta l'esistenza di giudicato- evidenzia che la questione della rivalutazione è stata dedotta con l'appello incidentale, sicché è da escludere che al riguardo si sia formato giudicato.
Va, quindi, considerato che, procedendo alla rivalutazione del danno e stabilendo che gli interessi sono dovuti sulla somma rivalutata anno per anno, la corte di merito si è adeguata a pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 24.7.1998, n. 7298; Cass. 17.2.1995 n. 1712). Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 2056 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice e si lamenta che la corte di merito non abbia valutato, oltre al documento prodotto in grado di appello, quello prodotto in primo grado e la prova testimoniale, pervenendo all'inaccettabile conclusione che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non è stata provata.
Il motivo è infondato.
I giudici di primo grado hanno ritenuto insufficiente la prova di tale specie di danno e - con l'evidente intento di rafforzare la prova- l'attuale ricorrente ha prodotto in grado di appello altro documento, di cui la corte di merito ha ritenuto l'inconferenza perché privo di riferimenti precisi alla persona del TT. Per questo modo la corte ha implicitamente confermato la valutazione negativa dei primi giudici e l'ha completata con la valutazione parimenti negativa del nuovo documento.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati;
nel rigetto di entrambi i ricorsi si ravvisano motivi idonei alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 10 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002