Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9771 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
09771-26
composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Qa richiesta di parte imposto della legge
AN De CI
- Presidente
N. sent. sez.
256
GE ST
UP - 17/02/2026
NA LO
- Relatore
N. R.G.37166/2025
AR GR ED
RI IN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RO NA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte di appello di Napoli
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere NA LO;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Mario Capuano, in sostituzione degli Avv. Carlo Ercolino e Avv. Antonio Barbieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NA RO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza in data 17/09/2024 di questa Corte con cui veniva annullata la sentenza in data 26 aprile 2024 della Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 4 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore appellata dal RO, ha riqualificato il fatto di cui al capo 2) nell'ipotesi di cui all'art.393 cod.
pen. e, con le attenuanti generiche già riconosciute e la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in 1 anno, mesi 7 e giorni 10 di reclusione.
Due sono i motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si denuncia la omessa motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, formulata in sede di conclusioni, come risulta dal verbale di udienza.
ha
La Corte di appello rideterminato la pena entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. a seguito della riqualificazione del reato di cui al capo 2) nella ipotesi meno grave dell'art. 393 cod. pen., ma non ha reso alcuna motivazione sulla richiesta di parte, dovuta, anche per rigettarla, nonostante la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento, essendo il ricorrente incensurato e privo di carichi pendenti.
1.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione relativamente alla mancanza della condizione di procedibilità per il reato riqualificato, come da richiesta risultante dal verbale di udienza, in violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Si evidenzia la mancanza di querela per il reato di cui all'art. 393 cod. pen., avendo la persona offesa presentato una generica segnalazione relativa a diverse ipotesi di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. Manca, infatti, la motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata in sede di conclusioni, di cui la sentenza neppure dà atto;
richiesta, questa, che non poteva essere formulata in precedenza, ostandovi i titoli di reato e la pena inflitta, ma consentita dalla riqualificazione del reato nella ipotesi meno grave di cui all'art. 393 cod. pen. effettivamente riconosciuta. Secondo l'orientamento di questa Corte, l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez.2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842; Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Ranaldi, Rv. 282562). Nel caso di specie, il giudizio negativo espresso in punto di determinazione della pena, ove si rimarca "la gravità della condotta, reiterata nel tempo, indicativa di spiccata pervicacia, anche in considerazione delle modalità vessatorie e persecutorie poste in essere, intimorendo la vittima, minacciando di divulgare la relazione clandestina e l'orientamento sessuale della persona offesa attraverso la diffusione di foto intime e dal contenuto sessuale esplicito", non può tradursi
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automaticamente in un giudizio prognostico negativo, necessariamente rimesso al giudice di merito in sede di rinvio.
2. È, invece, infondato il secondo motivo. La censura è del tutto generica, limitandosi il ricorrente a prospettare la mancata presentazione di querela espressamente riferita ai fatti oggetto del capo 2), pur a fronte della denuncia sporta dalla persona offesa il 14 febbraio 2022, integrata il successivo 19 febbraio 22, supportata da messaggi audio registrati dalla persona offesa, nonché di richieste di denaro reiterate anche il 10 febbraio 2022, di cui si dà atto in sentenza. Deve osservarsi che in tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa- come avvenuto nel caso di specie, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del "favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, PG c/ Bulukhia, Rv. 287759; Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102, ove si afferma che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile).
3. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 17 febbraio 2026
Il Consigliere eşfensore NA LO
Il Presidente AN De CI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 MAR 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Cseppina Cirinale
Il Presidente