Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2016, n. 12187
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., la mancata comparizione al processo del querelante, pur se previamente e chiaramente avvisato del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non insistere nell'istanza di punizione, non può integrare gli estremi della remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà in tal senso, desumibile da tale comportamento. (La S.C., in motivazione, ha precisato che solo la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione nel processo può essere valorizzata in chiave di remissione solo come conferma di condotte extraprocessuali assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva).

Commentari2

  • 1Remissione della querela: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022

  • 2Remissione tacita se il querelante non compare in udienza?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 luglio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2016, n. 12187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12187
Data del deposito : 8 marzo 2016

Testo completo