Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
E N ZIO 26/4/1986 A ISTR 5 REG . N .P.R. - A B D LL. D IA TE DEL A R ESEN B. A SENSI T TA U REPUBBLICA ITALIANA 131 IB I IA A R . T R N E T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M 07658/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZT Tributaria Composta dagli Ill.mi SACCUCCI Presidente Dott. Bruno R.G.N. 8168/99 .16529 Dott. Nino FICO Consigliere Cron Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Eugenia MARIGLIANO Rel. Consigliere Ud. 29/11/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AP AF, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LEDRO 9, presso lo studio dell'avvocato LEONE LUCA, difeso dagli avvocati PISTOLESI CARLA, AUTIZI ANNA, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
UFFICIO REGISTRO ROMA ATTI PUBBLICI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 04/03/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4376 udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Eugenia -1- MARIGLIANO;
udito il P.M. Generale Dott. per l'inammissibi in persona del Sostituto Procuratore Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso lità del ricorso. -2- Ricorso n. 8168 del 1999 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di liquidazione n. 209954 articolo n. 87551128/4 del 13 ottobre 1987, l'Ufficio del Registro - Atti e lepubblici di Roma invitava CA AF a pagare l'INVIM conseguenti penalità, imposta dovuta a seguito dell'atto rogato registrato il 17 dicembre 1982dal notaio Federici e in F relazione al valore accertato e divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge dell'atto di accertamento. Avverso detto atto di liquidazione, CA AF C.T. di primo grado di Roma,proponeva ricorso innanzi alla deducendo che l'immobile, oggetto di compravendita, costituito da un pianoterra e da un scantinato, era stato costruito abusivamente Su terreno agricolo senza servizi e distante dalla zona urbana circa km.10 e si trovava ancora allo stato rustico senza tramezzi e che, pertanto, il valore accertato dall'Ufficio era eccessivo e sproporzionato. Aggiungeva, inoltre, di non aver potuto fare opposizione all'avviso di accertamento nei termini di legge ā causa di una grave malattia. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, la dichiarazione di congruità del valore dichiarato e la sospensione della riscossione dell'imposta. La Commissione tributaria adita rigettava il ricorso, con sentenza del 25 marzo 1997, ritenendo l'atto di accertamento definitivo per mancanza di tempestiva opposizione. Avverso detta decisione 1'interessato proponeva impugnazione innanzi alla C.T.R. del Lazio, deducendo la mancata considerazione delle ragioni addotte e l'adesione acritica a quanto accertato dall'Ufficio. La C.T.R. respingeva l'appello, compensando le spese, sull'assunto che "in base all'art. 16, comma secondo, dPR n. 636 del 1972, vigente all'epoca di riferimento del giudizio, nonché alla stregua dell'art. 19 d lgs. n.546 del 1992," attualmente in vigore, l'avviso di liquidazione dell'imposta è impugnabile autonomamente solo per vizi propri о per quanto attiene all'accertamento di valore solo in caso di mancata notificazione dell'avviso di accertamento. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione CA AF, deducendo due motivi. Non si è costituita 1'Amministrazione finanziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE la falsa applicazioneCon il primo motivo si lamenta dell'art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992 per non aver ritenuto che l'avviso di liquidazione sia autonomamente impugnabile. Con il secondo motivo si censura 1'insufficiente motivazione per essersi limitato il giudice di secondo grado 2. rigettare l'appello sull'assunto che la legge preveda l'autonoma. impugnabilità dell'avviso di liquidazione solo per vizi propri ovvero anche per quanto attiene all'accertamento del valore solo quando sia mancata la notifica dell'avviso di accertamento. In via pregiudiziale si rileva che il ricorso, iscritto essendo stato proposto nei confronti8168/99 R.G., al n. dell'Ufficio del registro di Roma ed allo stesso notificato sia personalmente che presso l'Avvocatura generale dello Stato, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, lo stesso è stato combinato disposto degli artt. violazione del proposto in I^, n. 1, c.p.c. ed 11, commi I^ e II^, R.D. 30-10-33 366, comma 1611 (il I^ comma come sostituito dall'art. 1 1. 25-3-58, n. n. 560) secondo cui il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere "l'indicazione delle Amministrazioni dello Stato nel parti" e va notificato "alle distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla cui quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente" " fatte presso la e le relative notificazioni 'devono essere competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio". In base a dette disposizioni, il ricorso per cassazione avversO le sentenze della Commissione Tributaria Regionale deve essere sempre proposto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in persona del Ministro pro tempore ed allc stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
tali norme, peraltro, non sono derogate da alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel D.lgs. n. 546 de_ che l'art. 62, comma II^, di tale decreto 1992, tenuto conto delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo norme dettate dal codice diprocedimento si applicano le procedura civile in quanto compatibili" (v. ex plurimis: cass.civ.nn.8878 del 2002, 15927 e 15233 del 2001). Nulla si dispone per le spese, non essendosi costituita 1'Amministrazione delle finanze.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese Cosi deciso in Roma, il 29 novembre 2002 Il Cons.estensore Il Presidente Bruno SaccucciEugenia Marigliano میشه исчис ON Depositata in Cancelleria -Dai, 116/MAG. 2003 A M L CANCELLIERE C1 E R P Gine Casoli ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA101 TAB. ALL. B N. 5 TRIBUTARIA