Sentenza 14 giugno 2000
Massime • 1
In tema di lavoro minorile, qualora, essendo stata regolarmente effettuata la visita medica preassuntiva, il lavoratore assunto raggiunga la maggiore età prima del decorso di un anno dalla detta visita, non occorre che egli sia, in detto lasso di tempo, sottoposto anche alla successiva visita periodica prevista dall'art.8, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967 n.977, quale sostituito dall'art.9 del D.L.G. 4 agosto 1999 n.345.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2000, n. 9772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9772 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere
2. " GIUSEPPE SAVIGNANO "
3. " CLAUDIA SQUASSONI "
4. " ALDO FIALE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA TO, n. a Milano il 19.5.1961. avverso la sentenza 7.6.1999 del Pretore di Bergamo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bergamo, con sentenza 7.6.1999, affermava la penale responsabilità di IA TO in ordine al reato di cui:
- agli artt. 9 e 26 legge 17.10.1967, n. 977 (perché, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. "G.P.S.", ometteva di sottoporre a visita medica periodica, per il periodo dicembre 1995 - ottobre 1996, due lavoratori minorenni per la valutazione della loro idoneità al lavoro - acc. in Bergamo, il 6.10.1997)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 800.000 di ammenda, con il beneficio della non-menzione. Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il IA, il quale - sotto i profili della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione - ha dedotto l'insussistenza del reato. La Corte di Appello di Brescia, con ordinanza del 12.11.1999, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La vicenda in esame risulta caratterizzata come segue:
-- l'imputato, in data 7.12.1995, assunse le lavoratrici minorenni RI AR (nata il [...]) e OR CA (nata il [...]), regolarmente sottoposte alla visita medica preassuntiva prescritta dalla legge;
-- ai sensi dell'art. 9, 1^ e 2^ comma, della legge 17.10.1967, n. 977 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 4.8.1999, n. 345) l'idoneità delle due minorenni all'attività lavorativa cui erano addette doveva essere accertata mediante visite periodiche da effettuarsi ad intervalli non superiori ad un anno;
-- tale precetto attualmente è posto dall'art. 8, 2^ comma, della stessa legge n. 977/1967, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 345/1999;
-- la visita medica preassuntiva era stata effettuata il 6.12.1995, sicché la prima visita periodica doveva intervenire entro il 6.12.1996;
-- le due giovani raggiunsero la maggiore età rispettivamente nell'ottobre e nell'agosto del 1996, cioè in data anteriore al 6.12.1996.
In tale situazione il Pretore ha affermato che "nel caso in cui il lavoratore raggiunga la maggiore età entro l'anno e prima della scadenza del termine annuale massimo utile per l'accertamento, il termine stesso si comprime e si limita a quei mesi entro cui il lavoratore è ancora minorenne". Il datore di lavoro, pertanto, avrà a disposizione, per l'effettuazione del controllo, non tutto l'anno, bensì solo quei mesi in cui il lavoratore è ancora minorè. Trattasi di conclusioni che non possono condividersi. Esse, infatti, si pongono in contrasto con la stessa ratio legis, che è rivolta alla verifica annuale della persistenza dell'idoneità dei lavoratori minorenni all'attività lavorativa cui sono addetti, ma non estende detta peculiare tutela oltre il raggiungimento della maggiore età.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo stato antigiuridico inizia con la scadenza del termine di un anno dall'ultima visita (vedi Cass., Sez. III, 16.12.1986, Formis), con la conseguenza che, allorquando la maggiore età venga raggiunta anteriormente alla scadenza del termine di un anno dalla visita medica precedente, questa non deve essere ripetuta e non può ipotizzarsi un'anticipazione dell'obbligo che il legislatore non ha inteso prevedere.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2000