Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 193 R.D. n. 1265 del 1934, per esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica in assenza di autorizzazione amministrativa, se la persona giuridica titolare di detta autorizzazione sia nel frattempo mutata. (In motivazione la Corte ha precisato che il rilascio di una nuova autorizzazione è necessario anche nell'ipotesi in cui ad operare siano materialmente le stesse persone fisiche che già componevano il soggetto giuridico in precedenza autorizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 37169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37169 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1488
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 7771/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU MA, nato a *Roma il 27.6.1957*;
e da
\L OB, nato a *Roma il 23.11.1958*;
avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2009 dal giudice del tribunale di Roma;
udita nella pubblica udienza del 6 ottobre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Roma dichiarò GU MA, quale legale rappresentante della AR s.a.s. e \L OB, quale legale rappresentante della RR TA sas, colpevoli del reato di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265, art. 193, per avere utilizzato i locali di uno studio odontoiatrico, sito in *Roma, via dei Gelsi 169*, con le relative apparecchiature, la cui autorizzazione era stata rilasciata ad altra società, e precisamente alla RO.MA snc, così di fatto operando in assenza di autorizzazione sanitaria, e li condannò alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia. In fatto era pacifico che nel 1995 fu rilasciata alla snc Ro.ma (degli stessi GU MA e \L OB) autorizzazione sanitaria per esercitare un laboratorio odontotecnico nei medesimi locali. Si accertò poi che negli stessi operavano anche le società NT e RE EN. Il giudice ritenne che la autorizzazione sanitaria non riguarda solo i locali ma anche il soggetto che ivi opera e la l'attività prestata, sicché mutando questi due elementi deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nè aveva importanza il fatto che ad operare fossero materialmente le stesse persone fisiche perché i soggetti esercenti l'attività organizzata sono in realtà due distinte società. Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1265 del 1934, art.193, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Lamentano che il giudice ha ritenuto che alla snc RoMa fosse subentrato un soggetto nuovo, il che avrebbe richiesto una nuova autorizzazione. Invece risultava che nei locali in questione l'attività odontotecnica era stata sempre svolta dalla società ROMA alla quale si era aggiunta l'attività di altre due società (la NT e la RE EN) che utilizzavano la stessa struttura e la stessa organizzazione, con identità dei soggetti. Non vi era quindi mai stata una successione soggettiva ne' un mutamento soggettivo, che richiedesse una nuova valutazione da parte della PA. 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 193 del t.u. di pubblica sicurezza. Lamenta che il giudice ha errato nel ritenere la natura eminentemente soggettiva della autorizzazione sanitaria, sottolineando il riferimento ai requisiti personali dei richiedenti contenuto in quella depositata. La autorizzazione infatti viene rilasciata in ragione della valutazione positiva circa la idoneità dei locali e non delle persone che vi dovrebbero svolgere l'attività. Nella specie, dopo la autorizzazione del 1995, nulla era cambiato, ne' gli uomini ne' i mezzi, essendo confluite formalmente nella medesima sede solo alcune persone giuridiche quali articolazioni di quella autorizzazione. Osservano inoltre che, anche se si ritenesse che la autorizzazione in esame non abbia carattere solo reale ma misto, resta la circostanza che le due società non disponevano di una propria organizzazione e di mezzi propri ma utilizzavano la struttura organizzativa della società RO.MA. Nè poteva essere concessa una altra e distinta autorizzazione sugli stessi locali, come precisato dal teste. Diversamente pensando si dovrebbe ritenere che non sia possibile dar luogo in un unico locale, pur autorizzato a favore di un soggetto, a strutture polispecialistiche o alla concessione temporanea di strutture sanitarie.
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 193 t.u.l.p.s., dell'art. 42 cod. pen. e illogicità della motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata ha ignorato che gli imputati non avrebbero potuto ottenere una nuova autorizzazione, attesa l'identità della attività svolta all'interno dei locali autorizzati già dal 1995. Ciò esclude la rilevanza penale del fatto nonché la mancanza dello elemento soggettivo del reato e dimostra la buona fede degli agenti. La buona fede invero derivava da fatti esterni che hanno incolpevolmente indotto nella convinzione della non necessità di una nuova autorizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto nella motivazione della sentenza impugnata non sono ravvisabili ne' errori di diritto ne' vizi di motivazione.
Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193, dispone, ai commi 1 e 2, che "Nessuno può
aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede".
La giurisprudenza, sia ordinaria sia amministrativa, sia di legittimità sia di merito, ha sempre concordemente ritenuto che l'autorizzazione in esame non riguarda esclusivamente i locali e gli strumenti ivi esistenti, ma anche i soggetti che in quei locali esercitano l'attività sanitaria.
Questa Corte ha invero affermato che "Gli istituti sanitari disciplinati dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria. Ne deriva che l'autorizzazione non è richiesta, ed esula quindi il reato, se manca quella minima organizzazione strumentale e personale che caratterizza l'istituto sanitario generalmente inteso (ambulatorio, casa di cura privata, gabinetto di analisi)" (Sez. 3^, 19.11.1997, n. 1345/98, Dell'Orno, m. 209796; nello stesso senso Sez. 3^, 4.4.2007, n. 20474, Di Girolamo, m. 236845, che sottolinea come anche la mera attività diagnostica necessiti della autorizzazione "allorché la stessa presenti aspetti organizzativi di assoluta prevalenza rispetto a quelli medici"). E più di recente è stato ritenuto che integra il reato in esame "lo svolgimento presso un istituto di cura medico- chirurgica di attività medico-specialistiche ulteriori rispetto a quelle già autorizzate" (Sez. 3^, 4. 1 1.2009, n. 46463, Marino, m. 245623).
La giurisprudenza amministrativa ha poi ripetutamente affermato che "l'autorizzazione di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193, ha per oggetto non solo o non tanto l'attività espletata dalla struttura considerata, ma anche e soprattutto, in una unitaria visione d'insieme, l'intero complesso di strumenti personali, materiali e organizzativi che compongono l'istituzione e le consentono di funzionare. Pertanto la valutazione cui è tenuta l'amministrazione procedente non è solo quella che involge il singolo compito sanitario, ma anche ogni altra concernente i soggetti (sanitari e non) che lo effettuano, i locali in cui si svolge, gli attrezzi e le apparecchiature con cui è realizzato, i mezzi sussidiari che lo rendono possibile, l'organizzazione e i tempi e, insomma, ogni materiale circostanza che per qualsivoglia particolarità e in qualsiasi modo influisca o possa influire sullo svolgimento del sevizio" (Cons. Stato, Sez. 5^, 12.10.1984, nn. 728, 729, 730) e che "il rilascio delle autorizzazioni previste dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 193 e 194, concernenti l'apertura di ambulatori,
presuppone una congrua attività istruttoria sulla idoneità igienico- sanitaria che coinvolge non solo gli ambienti in senso stretto ma, più in generale, anche l'affidabilità della struttura nel suo complesso, tenendo conto anche delle attrezzature, delle apparecchiature e della loro organizzazione-conduzione da parte del soggetto richiedente, nonché di ogni altra circostanza che possa comunque influire sulla qualità del servizio" (Cons. Stato. Sez. 4^, 1.10.2004, n. 6409; conf. TAR Campania, Napoli, Sez. 1^, 20.6.2001, n. 2873; TAR Sicilia, Catania, Sez. 2^, 17.2.2003, n. 238; nello stesso senso anche Trib. Torino, 6.12.2000, R.M.).
Per quanto concerne in particolare la rilevanza dello elemento personale, si è affermato che "gli accertamenti espletati con riferimento ad altro soggetto non sono sufficienti a sorreggere il rilascio di una nuova autorizzazione in capo ad un diverso soggetto, ancorché i locali siano rimasti invariati" (TAR Campana, Napoli, Sez. 1^, 3.6.1999, n. 1529) e che tra le irregolarità che giustificano un ordine di chiusura "rientra, la ipotesi della modificazione della condizione soggettiva del titolare dell'autorizzazione per sopravvenuta sentenza penale di condanna che indubbiamente ha incrinato il rapporto fiduciario tra ricorrente a p.a., atteso che l'autorizzazione viene rilasciata oltre che sul presupposto della sussistenza di condizioni oggettive, altresì in base all'intuitu fiduciae del beneficiario" (TAR Puglia, Bari, Sez. 1^, 7.5.2002, n. 2266). Deve quindi affermarsi il principio che l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è rilasciata anche con riferimento al soggetto che nei locali presta l'attività sanitaria e che gestisce l'organizzazione e le apparecchiature, con la conseguenza che quando tale soggetto muta deve essere rilasciata una nuova autorizzazione, a seguito di una nuova valutazione della diversa situazione determinatasi, pur non modificandosi gli ambienti e le attrezzature. Va anche condivisa la tesi del giudice di primo grado, secondo cui, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata ad una persona giuridica, ed a questa successivamente si aggiungano o si sostituiscano altre persone giuridiche, non viene meno la necessità di una nuova o di nuove autorizzazioni sanitarie anche nella ipotesi in cui ad operare siano materialmente le stesse persone fisiche che già componevano la società in precedenza autorizzata. L'evenienza, invero, è del tutto accidentale dato che i soggetti che gestiscono l'attività autorizzata sono in realtà due distinte persone giuridiche per le quali ben potrebbero assumere la gestione persone fisiche diverse rispetto a quelle attuali e che comunque, proprio per la loro struttura societaria, costituiscono soggetti giuridici diversi da quelli in possesso della precedente autorizzazione. D'altra parte, già il fatto che i due attuali ricorrenti abbiano ritenuto di esercitare l'attività attraverso due nuove persone giuridiche, dimostra che hanno attribuito rilievo proprio alla struttura societaria più che alle loro persone fisiche. Il richiamo alla possibilità di strutture polispecialistiche è inconferente perché in tali ipotesi è possibile che non vi sia bisogno di una nuova autorizzazione quando l'attività prestata da nuovi e diversi soggetti nella struttura è occasionale o temporanea e il nuovo soggetto non conduce l'organizzazione delle apparecchiature. Una nuova autorizzazione sarà invece necessaria quando - come è pacifico che avviene nel caso di specie - i nuovi soggetti agiscono stabilmente nella struttura gestendone l'organizzazione e le apparecchiature.
L'assunto secondo cui gli imputati sarebbero in buona fede perché non avrebbero potuto ottenere una nuova autorizzazione è manifestamente infondato perché non viene nemmeno indicato il motivo per il quale non si sarebbe potuta rilasciare una nuova autorizzazione e perché nemmeno si assume che una richiesta in tal senso sarebbe stata proposta e rigettata.
È manifestamente infondato anche l'assunto secondo cui gli imputati sarebbero incorsi incolpevolmente in un errore di diritto per ignoranza sulla necessità di ottenere una nuova autorizzazione. Ed infatti, la famosa sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale ha statuito che "in evitabile, rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, professionalmente inserito in un determinato campo d'attività, non s'informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo". Nella specie gli imputati svolgevano appunto una attività professionale e l'ignoranza avrebbe investito proprio le norme che disciplinano tale attività, sicché non vi può essere spazio per il riconoscimento di un errore scusabile. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010