Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/1999, n. 6374
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Sentenza 23 giugno 1999

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Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 40 del 1998, in caso di ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsione dello straniero non è automatica, ma consegue solo all'esame ed all'eventuale rifiuto della richiesta ex art. 5, quinto comma, della predetta legge, nella ricorrenza della situazione, ivi prevista, di sopravvenuta mancanza di requisiti per il soggiorno, della quale detto ritardo può costituire indice rivelatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/1999, n. 6374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6374
    Data del deposito : 23 giugno 1999

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