Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 40 del 1998, in caso di ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsione dello straniero non è automatica, ma consegue solo all'esame ed all'eventuale rifiuto della richiesta ex art. 5, quinto comma, della predetta legge, nella ricorrenza della situazione, ivi prevista, di sopravvenuta mancanza di requisiti per il soggiorno, della quale detto ritardo può costituire indice rivelatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/1999, n. 6374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6374 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES VI IA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'Avvocato GUIDO POTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANISCALCO BASILE GIOVANNI, MANISCALCO BASILE LUIGI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI PALERMO;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PALERMO depositata il 14/5/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/5/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso in via principale: per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
in subordine: ha sollevato la questione di incostituzionalità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 8 aprile 1998, il Prefetto di Palermo decretava l'espulsione dal territorio italiano della cittadina capoverdiana VI Antonia ES, in applicazione dell'art. 11, comma 2 lett. b, della legge 6 marzo 1998 n.40 (recante "disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") che tale misura prevede, nei confronti dello straniero, (tra l'altro) "quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo". Con decreto del 17 aprile 1998, il Pretore di Palermo - adito su ricorso presentato ai sensi del comma 9 dello stesso art. 11 su citato - confermava il decreto prefettizio.
Ed, a sua volta, il Tribunale di Palermo respingeva il reclamo proposto (ai sensi dell'art. 739 c.p.c., cui rinvia l'art. 11 l.40/98) dalla medesima ES, limitandosi a ridurre (da 5) a 3 anni la durata del divieto di rientro in Italia "tenuto conto della positiva condotta mantenuta dall'interessata sul territorio dello Stato".
Avverso quest'ultima ordinanza, depositata il 14 maggio 1998, la ES ricorre ora per cassazione, ex art. 111 Cost. L'amministrazione intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierna impugnazione (sulla cui ammissibilità vedi diffusamente la recente Cass. n. 1082/1999), la difesa della ricorrente - dopo un'ampia premessa introduttiva in cui sottolinea che "la ES è entrata in Italia in virtù di un regolare visto di ingresso;
vi ha soggiornato per ventitrè anni sulla base di regolari permessi puntualmente e regolarmente rinnovati, ha provveduto in modo corretto e dignitoso alla propria esistenza lavorando;
è dotata di libretto di lavoro;
ha in Italia tutti i suoi parenti" - denuncia l'illegittimità del provvedimento di espulsione, (ciò non ostante) nei suoi confronti adottato, in risposta ad una sua tardiva richiesta di rinnovo, per violazione sotto plurimi profili dell'art.11 della l. n.40 del 1998 recante "disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Sostiene, infatti, nell'ordine, l'esponente, con i quattro complessi mezzi in cui si articola il ricorso, che abbia errato il Tribunale: a) nell'applicare, ratione temporis, alla fattispecie la su citata disposizione in tema di espulsione, ancorché il comma 15 dello stesso art. 11 ne stabilisce la non applicabilità "allo straniero che dimostri di essere giunto nel territorio dello Stato prima della entrata in vigore della legge" 40/98;
b) nel ritenere, in via interpretativa, che quella misura sanzionatoria fosse adottabile non solo nei confronti di soggetti colpevoli di trasgressioni ma anche (in ciò contraddicendo la ratio legis) nei riguardi degli stranieri ai quali fosse addebitabile (come, nel caso concreto, alla ES) un mero errore od una semplice omissione amministrativa;
c) nel non considerare, sempre sul piano ermeneutico, che la condotta sanzionata dal più volte menzionato art. 11 è, alla lettera, costituita dalla mancata richiesta del rinnovo o non dalla tardività della stessa (quale unicamente, nella specie, invece, addebitabile alla ES);
d) nell'omettere parimenti di prendere in considerazione il "titolo per ottenere la concessione della cittadinanza italiana" già acquisito dalla ricorrente in virtù del disposto dell'art. 9 lett. f della l. 5 febbraio 1992 n.91 e di attribuirgli il debito valore ostativo all'adozione del decreto di espulsione;
e) nel non rilevare, infine, che la rigoristica esegesi dell'art. 11 l. 40/98, presupposta da esso Tribunale, poneva quella norma in contrasto con i precetti dell'art. 3 (e 24) della Costituzione, per cui andava (e, in subordine, dovrebbe essere in questa sede) sollevata la correlativa questione di costituzionalità. 2. È infondata la censura sub a) (3 motivo del ricorso). L'art. 11 co. 15 della legge in esame considera, infatti, la condizione dello "straniero che dimostri essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge", ma solo con riferimento alla - specifica e ben diversa - ipotesi degli stranieri sottrattisi ai controlli di frontiera e privi di documenti di identità, nei cui confronti si consente al questore di adottare la misura di cui all'art. 12 comma 1 (trattenimento presso il centro di accoglienza temporanea e assistenza più vicino) anziché l'immediato accompagnamento alla frontiera. L'odierna fattispecie è all'evidenza, invece, estranea al quadro di previsione della disposizione su riferita, ne' in essa si rinvengono elementi significanti che consentano di ritenere che agli stranieri già sul territorio nazionale non siano applicabili anche le misure di espulsione amministrative contemplate nei commi primo e secondo del medesimo art. 11 l. 40/98. 3. Non maggior consistenza ha anche la doglianza sub d) (di cui al 4 mezzo).
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana di cui agli artt. 4 L. 13 giugno 1912 n. 555 e 9 l. 5 febbraio 1992 n.91, infatti, è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale.
Per cui il mero decorso del termine all'uopo utile non attribuisce all'extracomunitario alcun diritto soggettivo - atteggiandosi a mero presupposto di fatto necessario per la più ampia e discrezionale decisione delle Autorità competenti - e conseguentemente non configura una condizione astrattamente ostativa all'adozione delle misure sanzionatorie sub art. 11 l. 40/98, ove di queste ultime ricorrano i presupposti.
4. Reputa questo Collegio che sia, viceversa, fondato il motivo sub c) (2 motivo della impugnazione).
4.1. Dispone, infatti, testualmente il comma secondo dell'art. 11 in esame che "l'espulsione è disposta dal Prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
b) (vi) si è trattenuto senza aver richiesto il permesso di soggiorno ... ovvero (b/1) quando il permesso di soggiorno è stato revocato od annullato ovvero (b/2) quando è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo".
Secondo il Tribunale di Palermo, l'ipotesi sub b/2 dovrebbe intendersi comprensiva anche della fattispecie (della quale nel caso concreto si discute) della richiesta tardiva di rinnovo, poiché, "diversamente opinando, si consentirebbe allo straniero di evitare l'espulsione chiedendo il rinnovo del permesso anche dopo l'eventuale accertamento dell'avvenuta sua scadenza". E tale interpretazione, alla stregua dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi è certo plausibile.
Ma non implausibile è anche l'opposta esegesi della ricorrente. Sia perché il tenore testuale della norma in esame non ne esclude, in parte qua, una lettura alternativa, nel senso che l'espulsione automatica (nell'ultima delle ipotesi contemplate dall'art. 11, co. 2 lett. b cit.) presupponga la duplice condizione (positiva) della scadenza del permesso di soggiorno da oltre sessanta giorni e (negativa) della mancata proposizione di una domanda di rinnovo;
sia perché, sul piano sistematico l'infrazione all'obbligo di tempestivo rinnovo del permesso, ove espunta dal novero di quelle sanzionate con l'espulsione automatica, andrebbe (non irragionevolmente) a ricadere nella sfera di disciplina del precedente art. 5 della stessa legge 1998 n. 40, che può comunque condurre all'espulsione del trasgressore, a seguito del "rifiuto della richiesta di rinnovo", quando (però) quel ritardo rifletta una situazione di immeritevolezza dello straniero a permanere sul territorio nazionale.
4.2. Di tali due (parimenti) possibili interpretazioni della disposizione in esame non sfugge, per altro, come la prima ponga non inconsistenti dubbi di contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza, sotto il profilo di una non ragionevole identità di trattamento sanzionatorio di fattispecie dotate di un diverso, ed estremamente divaricato, coefficiente di trasgressività, mentre la seconda risulti maggiormente in sintonia con le istanze di solidarietà che il legislatore del '98 ha manifestamente inteso privilegiare, in aderenza alle indicazioni precettive dell'art. 2 Costituzione. Istanze, queste ultime, che - come precisato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 353/1997 (invocata dal Tribunale a quo) - il legislatore puo' bensì ritenere cedevoli, "nel bilanciamento dei valori in gioco", rispetto alle contrapposte ed "includibili esigenze di presidio delle frontiere e di ordinata regolamentazione del flusso migratorio"; ma quando, appunto, siffatte "esigenze" abbiano ragione di porsi, e di imporsi (con valenza tale da implicare l'automatismo dell'espulsione). Il che non pare prospettabile nei confronti di stranieri già autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato e rispetto ai quali venga in discussione solo la prosecuzione di tale soggiorno. Potendo anzi considerarsi che, proprio agli effetti di un più efficiente controllo e di una maggiore trasparenza del flusso migratorio, il superamento dell'automatismo dell'espulsione a fronte di meri ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consenta di evitare l'ingresso in clandestinità di quei soggetti che - per avere, per ignoranza, errore o dimenticanza, fatto scadere il termine per il rinnovo - potrebbero vedersi, altrimenti, costretti ad una tal scelta, per non avere più un valido permesso di soggiorno e non poterne domandare tardivamente il rinnovo senza andare incontro ad una espulsione automatica.
4.3. Questo, dunque, essendo il quadro complessivo delle indicazioni ermeneutiche che vanno ponderate dall'interprete, non v'è dubbio allora che si imponga l'esegesi più restrittiva (la seconda delle due comparate) costituzionalmente orientata, rispetto all'altra (estensiva) per la quale si chiede - ma non sarebbe corretto - sollevare l'incidente di costituzionalità.
Come infatti reiteratamente (anche di recente) ribadito dalla Corte costituzionale, "ove siano possibili letture alternative di una norma si impone di scegliere quella conforme a Costituzione (ord. N. 7/98), poiché "in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne una interpretazione incostituzionale ma perché (e se) è impossibile darne una interpretazione costituzionale" (n. 147/98;
n.174/99). Per cui appunto "spetta in primo luogo ai giudici comuni, in presenza di dubbi ermeneutici della legge ordinaria, risolverli in base ad una lettura che tenga conto del canone della interpretazione adeguatrice che impone di dare la preferenza ad un significato, fra quelli compatibili col testo, che sia conforme a Costituzione" (n.11/98), "finendosi, in caso contrario, per utilizzare surrettiziamente l'incidente di costituzionalità per addossare alla Corte (costituzionale) il superamento delle perplessità ermeneutiche che lo stesso giudice a quo è in grado di dissolvere" (n. 7/98 cit.) e che, a maggior ragione, questa Corte di legittimità ha il compito precipuo di dissipare, nella prospettiva indicata, nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al motivo appena esaminato - nel quale resta assorbita ogni ulteriore residua censura della ES - con la conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio della causa per nuovo esame della causa, per questa parte, ad altra Sezione del Tribunale di Palermo. La quale si uniformerà al principio di diritto per cui, ai sensi dell'art. 11, co. 2 , l. 1998 n. 40, in caso di ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsione dello straniero non è automatica, ma consegue solo all'esame ed all'eventuale "rifiuto della richiesta", ex art. 5, co. 5 , l. cit., nella ricorrenza della situazione, ivi prevista, di sopravvenuta mancanza di requisiti per il soggiorno, della quale quel ritardo può costituire indice rivelatore. (In quella sede - di delibazione della domanda tardiva di rinnovo - potendo ovviamente essere valutate, in senso ostativo al "rifiuto", anche circostanze, di segno positivo, come quelle, ad esempio, legate alla condotta pregressa del richiedente, al suo radicamento sul territorio, al possesso, come nella specie, di titolo per l'acquisto della cittadinanza ecc.).
6. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione del Tribunale di Palermo.