Sentenza 7 febbraio 2005
Massime • 1
Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale disposta dal giudice dichiaratosi incompetente perde efficacia, se il giudice competente non provvede ad emettere una nuova ordinanza coercitiva, decorre dalla data di deliberazione del provvedimento di incompetenza e dell'ordine conseguente di trasmissione degli atti, e non dal momento eventualmente successivo del loro deposito in cancelleria con la relativa motivazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 27 c.p.p. Misure cautelari disposte dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2005, n. 13066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13066 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE LU - Presidente - del 07/02/2005
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 218
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 46541/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LE LU;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Trento in data 8/12- 10-2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CESQUI E. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti RUSSO R. e INCANDELA P. che hanno concluso per: accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto nell'interesse di DI LE UI avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trento in data 31-7-04, con la quale era stata applicata all'appellante la misura della custodia cautelare, in carcere ex art. 27 c.p.p. a seguito di dichiarata incompetenza,per territorio, giusta sentenza Corte Appello di Palermo in data, 2-7-04, dep.ta il 12 successivo, il Tribunale del riesame di Trento, con ordinanza dell'8-10-04, rigettava il gravame, ritenendo, tra l'altro tempestiva l'emissione della misura da parte del giudice competente e quindi infondata l'invocata declaratoria di:
inefficacia di tale misura perché asseritamente applicata oltre il termine di gg. 20 di cui alla legge e cit. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il DI LE, deducendo a motivi del gravame, tra l'altro ed in via principale, la caducazione della misura in atto per il decorso dei gg. 20 dalla pronuncia di incompetenza, termine perentorio a cui era dato fare dei gg. 20 dalla pronuncia di incompetenza, termine perentorio a cui era dato fare riferimento e non già a quello di successiva ricezione degli atti da parte del giudice ritenuto competente.
Il ricorso e fondato.
Con una sentenza recente, le Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 5 aprile 2001, n. 3, Buffoli) hanno stabilito che il termine di 20 giorni decorre dalla data in cui è stata emessa la pronuncia di incompetenza (in quel caso si trattava di ordinanza di incompetenza).
La sentenza sopra citata è giunta a tale conclusione aderendo a un orientamento giurisprudenziale, che allora si presentava come minoritario, il quale, come si legge nella sentenza stessa, "fa decorrere il termine dalla data dell'ordinanza con la quale, contestualmente alla declaratoria di incompetenza, si dispone trasmettersi ali atti al giudice ritenuto competente". D'altra parte, il significato della sentenza è chiarito dallo stesso quesito che allora si sottoponeva al supremo Consesso, come riportato nella stessa sentenza delle sezioni unite, che giova trascrivere per meglio seguire il ragionamento della Corte. "Viene all'esame delle Sezioni unite la questione se il dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 c.p.p. per l'eventuale rinnovazione da parte del giudice competente dell'ordinanza dispositiva di misura cautelare emessa da giudice che con lo stesso provvedimento o in seguito sia dichiarato incompetente, vada individuato in quello della emissione della ordinanza dichiarativa della incompetenza o nel diverso momento in cui gli atti pervengono all'autorità giudiziaria competente".
Le Sezioni unite, nell'aderire all'indirizzo maggiormente garantista, hanno operato un richiamo specifico al testo della norma, sottolineando come il tenore letterale dell'art. 27 c.p.p. non lasci dubbi sulla soluzione, dato che esso recita: "venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti", onde non è consentita una interpretazione diversa da quella secondo cui, come già si è sopra precisato, il dies a quo coincide con quello della emissione dell'ordinanza.
Il concetto espresso dalle Sezioni unite è ancor meglio chiarito dalla giurisprudenza di riferimento delle sezioni cui la sentenza in esame si è riportata, costituita da Cass., sez. 1^, 2 ottobre 1998, n. 4758, Di Girolamo e da Cass., sez. 4^, 22 giugno 2000, n. 3752, Maccaronio.
La prima di tali sentenza afferma che: "Ai fini della caducazione automatica delle misure cautelari disposte dal giudice dichiaratosi incompetente a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., il termine di venti giorni ivi previsto decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti, e non già da quella di effettiva trasmissione degli atti, che è incombente meramente esecutivo dell'ordine di trasmissione".
La seconda delle sentenze ora richiamate precisa, a sua volta, che:
"In tema di misure cautelari disposte dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, il dies a quo per la tempestiva emissione di nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente decorre dal giorno in cui il primo giudice dichiara la propria incompetenza con contestuale ordine di trasmissione degli atti, e non dal giorno in cui tali atti pervengono al PM presso il giudice dichiarato competente, atteso che eventuali ritardi burocratici non possano farsi ricadere sul soggetto sottoposto alla misura, oltremodo comprimendone il diritto alla libertà personale".
Il supremo Consesso ha rafforzato la sua tesi, rifacendosi alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 22 giugno 1998 n. 232, la quale (si verteva, allora, sulla questione dei termini di cui all'art. 309 e 310 c.p.p.), ha chiarito che, in tema di libertà, i termini non possono non essere perentori e non possono non essere determinati in relazione a un preciso dies a quo dal quale il termine stesso deve decorrere, così interpretando, in particolare, il quinto comma dell'art. 309: ha precisato, infatti, la Corte costituzionale, che il termine perentorio per la trasmissione degli atti al giudice del riesame decorre dalla data stessa della richiesta di riesame. Le ragioni di tale interpretazione, cui le Sezioni unite si sono ispirate, sono ovvie e sono dettate dalla esigenza di assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale dei presupposti della misura cautelare come strumento di garanzia della libertà personale, alla cui protezione la Carta costituzionale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici attribuiscono particolare rilevanza. In tale ottica, ha chiarito ancora la Corte costituzionale, non possono avere rilievo giuridico, in linea di principio, eventuali ostacoli o ritardi, di qualsiasi natura, in ordine al rispetto di quel termine, non potendo consentirsi che nel bilanciamento tra la libertà personale e le necessità organizzative degli uffici da cui possono dipendere eventuali ostacoli ai rispetto di quel termine, sia sacrificato proprio il bene della libertà personale.
Deve concludersi, dunque, che sia per le Sezioni unite che per la Corte costituzionale, ove siano stabiliti termini in tema di libertà personale, questi non possano essere che perentori e non possano non decorrere da una data certa.
Sembra del tutto evidente che questo sia il principio affermato dalla sentenza "Buffoli" in esame. In altri termini, il principio di diritto che da essa si estrae è quello secondo cui il termine di cui all'art. 27 c.p.p., decorre dalla pronuncia del provvedimento di incompetenza cui deve accedere, come provvedimento accessorio, l'ordinanza di trasmissione degli atti.
La sentenza Buffoli, per vero, presenta un punto che può dar luogo a qualche ragione di perplessità, punto in cui, nel richiamare le sentenze che fanno parte dell'orientamento avallato, richiama anche Cass., sez. 6^, 23 marzo 1993, n. 850, La Mantia: tale pronuncia, nel precisare che l'ordinanza di trasmissione atti ex art. 27 c.p.p. è provvedimento accessorio alla sentenza di incompetenza, afferma anche che è dal momento in cui l'una e l'altra sono complete di ogni elemento e sono suscettibili di essere portate a conoscenza del giudice dichiarato competente nella loro interezza - anche per l'eventuale denuncia di conflitto - che va computata la decorrenza di detto termine.
Si deve, tuttavia, ritenere che tale richiamo sia frutto di un equivoco o di un malinteso, perché tale principio è in contrasto con quanto le stesse Sezioni unite affermano, sulla necessità che la data di trasmissione sia certa e sia quella della pronuncia di incompetenza cui accede l'ordinanza di trasmissione atti. Se si dovesse aderire alla soluzione proposta dalla sentenza "La Mantia" ne risulterebbe del tutto offuscato e anzi ribaltato proprio il principio di diritto affermato dalla Corte. Infatti, l'attesa delle completezza dei provvedimento implicherebbe rimettere la libertà personale alla discrezionalità del giudice che deve depositare i provvedimenti completi di motivazione, ovvero permettere che il bene primario tutelato dall'art. 13 cost. sia soggetto anche a ritardi di qualsiasi genere nella trasmissione dell'atto: si pensi come tale provvedimento possa essere emesso a distanza di tempo dalla pronuncia di incompetenza e come la trasmissione effettiva possa essere condizionata da ostacoli di varia natura (burocratici o di vera e propria trasmissione, quali per esempio, ritardi postali), di modo che il principio della certezza del dies a quo verrebbe a perdere ogni significato con gravissimo sacrificio della libertà dell'imputato, che ha il diritto di vedere pronunciato entro venti giorni l'eventuale provvedimento di analogo contenuto da parte del giudice competente. Tale principio va, dunque, totalmente ripudiato, seguendo invece la linea logica, costituzionalmente orientata, seguita dalle stesse Sezioni unite.
E si noti che le stesse Sezioni unite criticano anche il punto della sentenza "La Mantia" in cui si precisa che la completezza dei provvedimenti è necessaria anche per mettere il giudice ad quem nella condizione di poter sollevare il conflitto di competenza. Le stesse Sezioni unite, infatti, precisano che non può ammettersi, a favore della completezza del provvedimento, il ricorso alla analogia con l'art. 32, comma terzo, c.p.p., in quanto se è comprensibile affermare che in caso di conflitto di competenza il giudice ad quem deve essere a conoscenza dei contenuti del provvedimento, non v'è alcuna ragione di applicare il procedimento analogico nel caso dell'art. 27 c.p.p., perché quest'ultima norma prevede chiaramente il momento da cui deve decorrere il termine finale di efficacia della misura cautelare, onde manca completamente qualsiasi necessità di ricorrere alla analogia, essendo il caso espressamente disciplinato. Venendo al caso di specie, è pacifico, ed è documentato in atti, che la sentenza della Corte di appello, la quale ha dichiarato incompetente il giudice di Palermo, è stata pronunciata il 2 luglio 2004 e nello stesso dispositivo, molto correttamente, contiene anche l'ordine espresso di trasmissione degli atti alla autorità giudiziaria di Trento. È questa la data da cui è iniziato a decorrere il termine di venti giorni per l'autorità giudiziaria di Trento. Ma il G.i.p. ha rinnovato l'ordinanza di custodia cautelare solo il: 31-07-2004 quindi oltre il termine previsto dall'art. 27 c.p.p. Ne consegue che l'ordinanza impugnata nonché quella di custodia cautelare del G.i.p. del Tribunale di Trento in data 31-07-2004 devono essere annullate senza rinvio per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare. Va disposta l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. L'accoglimento del motivo principale di ricorso rende gli altri motivi assorbiti in tale decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza nonché quella 31 luglio 2004 del G.i.p. di Trento per intervenuta inefficacia della misura cautelare ex art. 27 c.p.p. Dispone l'immediata liberazione di DI LE UI se non detenuto p.a.c. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2005