Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2005, n. 13066
CASS
Sentenza 7 febbraio 2005

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Massime1

Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale disposta dal giudice dichiaratosi incompetente perde efficacia, se il giudice competente non provvede ad emettere una nuova ordinanza coercitiva, decorre dalla data di deliberazione del provvedimento di incompetenza e dell'ordine conseguente di trasmissione degli atti, e non dal momento eventualmente successivo del loro deposito in cancelleria con la relativa motivazione.

Commentario1

  • 1Art. 27 c.p.p. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2005, n. 13066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13066
Data del deposito : 7 febbraio 2005

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