Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC021-27/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 16002/98 VIGOLO - Rel. Consigliere Cron.4423 Dott. Luciano MAZZARELLA Consigliere Dott. Giovanni Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio- NT FLAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 FEB 2001.QUIRINO MAIORANA 9, presso lo studio dell'avvocato 1 L CANCELLIERE FAZZARI, rappresentata e difesa dall'avvocato MATAFU' DG 3000 CARMELO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA elettivamente UFFICIO CORIE Rilasciata copia legale l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 17, presso al Sig. FAZZART rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2000 per diritti L - 5 MAR. 2001 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce 5545 IL CANCELLIERE -1- alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avversO la sentenza n. 235/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 26/05/98 R.G.N. 370/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MATAFU'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 30 ottobre 1995, la sig.ra AV AN ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Messina nei confronti dell'INPS perché fosse dichiarato il proprio diritto a pensione di invalidità. Il Pretore, con sentenza 31 gennaio 1997 accoglieva la domanda che veniva, invece, rigettata, con sentenza in data 15 /26 maggio 1998, su appello dell'Istituto di previdenza, dal Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, alla luce di nuova consulenza tecnica di ufficio. Ha ritenuto il Tribunale che attendibilmente il nuovo consulente tecnico di ufficio aveva accertato che l'assicurata era affetta da anacusia sn e grave ipoacusia neurosensoriale dx protesizzabile in soggetto portatore di sindrome vestibolare iporeflessica, paresi del nervo facciale sn, esiti di interventi di mastoidectomia radicale bilaterale ed esiti di ulcere duodenale Heliobacter Pylori negativa e che tuttavia tali patologie non incidevano in misura significativa sulla capacità lavorativa della AN, cosicché, a fronte della assoluta normalità dei dati obiettivi di funzionamento dei vari apparati, e tenuto conto della emendabilità con opportune terapie delle lievi affezioni diagnosticate, giustamente il C.T.U. aveva ritenuta non invalida, ai sensi di legge, la perizianda. Ha, infine, considerato il Tribunale che le osservazioni svolte nelle note 4 maggio 1998, quanto in particolare alla riduzione della capacità di lavoro, sono ampiamente superate dagli accertamenti e dall'istruttoria sull'anamnesi Vinge lavorativa espletata dallo stesso C.T.U.. 1600298.doc 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre la AN con due motivi. L'INPS si è limitato a depositare procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo l'assistita deduce violazione dell'art.360 c.p.c., n.5 e 3 e si duole della totale omissione di considerazione della relazione medica del dott. Asmundo, depositata il 4 maggio 1998, unitamente a note difensive, con cui veniva posto in rilievo che il consulente di ufficio aveva confuso l'areflessia vestibolare con una sindrome vestibolare iporeflessica;
che erroneamente l'ausiliare del giudice aveva ritenuto protesizzabile l'otite cronica a carattere secernente. Tale omissione sarebbe stata determinante, sul piano logico-giuridico, nella decisione di rigetto adottata dal Tribunale. Inoltre il giudice di appello aveva acriticamente seguito le conclusioni del consulente di ufficio, senza motivare minimamente in ordine al loro contrasto con quelle del consulente di ufficio nominato in prime cure, sicché era rimasto del tutto incomprensibile il processo logico della decisione. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 della L.222/84 in particolare sulla capacità lavorativa in occupazioni confacente e sul carattere di permanenza delle patologie invalidanti. In particolare il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la AN abile al lavoro svolto quando risultava dalla documentazione in atti che la stessa, licenziata nel 1994, non era stata più occupata;
avrebbe errato altresì nel ritenerla capace di svolgere un lavoro confacente alle sue attitudine, senza indicare quale attività Vingel 1600298.doc lavorativa non usurante essa potesse svolgere, in modo continuativo, tenuto conto del quadro morboso complessivo, dell'età, delle attitudini ed esperienze. La possibilità di eliminare la causa invalidante con cure non esclude il carattere permanente dell'invalidità se non quando queste siano in atto o di pronta e certa applicazione e di sicuro effetto, non quando addirittura non siano possibili (neppure con rimedi protesici) per essere l'otite cronica a carattere secernente. I motivi che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, sono fondati nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono. Il Tribunale ha espressamente menzionato le note dell'assistita in data 4 maggio 1998 e ha affermato che i rilievi circa la riduzione della capacità di lavoro erano ampiamente superati dagli accertamenti e dall'istruttoria sull'anamnesi lavorativa espletata dallo stesso consulente di ufficio;
non è ravvisabile, dunque, sotto questo profilo, omissione di motivazione. Risulta, tuttavia, dalla stessa relazione del consulente di ufficio nominato in appello, che la Corte è autorizzata ad esaminare quale parte integrante della sentenza che ad essa fa rinvio, che contraddittoriamente l'ausiliare del Tribunale a pag. 3 della propria relazione ha affermato che la AN dichiara di non lavorare dal '94. In precedenza aveva lavorato come commessa in differenti Ditte Private e a pag.7 della stessa relazione, afferma che nel caso in esame l'Appellata svolge attività di tipo amministrativo presso un Negozio cittadino, come ha dichiarato a me ed al C.T.U. di primo grado, o attività di commessa con funzioni di vendita al banco, come aveva dichiarato al Medico dell'INPS. Trattandosi di valutare la capacità lavorativa dell'assistita, è evidente la rilevanza degli accertamenti anamnestici soprattutto sull'attività di lavoro in atto, in relazione alle peculiari patologie dalle quali la AN è affetta e la 1600298.doc 5 L contraddizione sopra sottolineata nella quale è incorso il consulente di ufficio mina gli accertamenti medesimi e le conclusioni cui anche il Tribunale è : pervenuto. Inoltre, la critica fondata su una diversa valutazione del consulente di ufficio e di quello di parte circa la presenza limitata o la esclusione totale di riflessi vestibolari avrebbe imposto al giudice di merito, cui tale contrasto era stato prospettato, quanto meno di chiedere chiarimenti al proprio consulente e comunque di dar conto del superamento di tale contrasto diagnostico: nella situazione di salute critica per la presenza di diverse patologie e sintomi, una scrupolosa valutazione di tali elementi sarebbe stata necessaria, da parte del Tribunale, per apprezzare l'esatto grado di incapacità lavorativa della AN. A tale proposito, la breve considerazione del Tribunale secondo cui dovevano ritenersi superate le critiche di cui alla citata memoria difensiva, appare del tutto insufficiente a giustificare la decisione finale cui il giudice di appello è pervenuto. La asserita impossibilità - già segnalata al Tribunale con la citata memoria del 4 maggio 1998 in connessione con un elaborato medico-legale di parte contestualmente prodotto di applicazione di protesi in presenza di otite - secernente che riguardava solo l'orecchio destro (mentre il sinistro era, però, affetto da anacusia) avrebbe reso necessaria una argomentata considerazione da parte del giudice di appello che a tale riguardo non si è espresso. La possibilità di applicare una protesi, purché efficace e ben tollerata riduce, evidentemente, fino eventualmente ad eliminarla, la limitazione della capacità lavorativa derivante dalla patologia e può renderla quindi non permanente (Cass. 18 novembre 1997, n.11483; 24 luglio 1990, n.7480; 10 dicembre 1986, n.7366; 28 gennaio 1986, 1600298.doc изв n.562; 22 febbraio 1985, n.1595; 30 gennaio 1985, n.610); manca, tuttavia, una adeguata motivazione nella sentenza e nella consulenza di ufficio sul punto. Non può essere accolta, invece, la critica secondo cui il giudice di appello che, evidentemente aveva ritenuto non soddisfacente la consulenza di ufficio espletata in prime cure, avrebbe dovuto porre a confronto i due elaborati e rendere ragione della sua accettazione delle conclusioni del secondo consulente. Vero è che nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono esser prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito né può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado (il che non può dirsi avvenuto nel caso in esame), sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva confutazione in quella sede (Cass. 23 giugno 1995, n.7100; 16 dicembre 1986, n.7557; 17 dicembre 1983, n.7476). Rileva, tuttavia, la Corte che, da un lato, è pur sempre implicito in tale accettazione anche il rifiuto delle conclusioni cui era giunto l'ausiliare del Pretore e sopratutto, d'altro lato, che né la stessa appellante, richiamando nella citata memoria del 4 maggio 1998 una propria relazione medica di parte, né il sanitario che la redasse, a quanto si evince dal ricorso per cassazione, né il ricorso stesso hanno minimamente illustrato le ragioni per le quali la consulenza di ufficio espletata in prime cure avrebbe dovuto essere più attendibile di quelle espletata in grado di appello. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere annullata 1600298.doc e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame della controversia tenendo conto dei rilievi che precedono. Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2000. IL PRESIDENTE Лирита IL IGLIERE ESTEN Viejols e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE A DL M E ELLERIA R P U S 3 . 5 3 N - 7 - 3 1 8 E 1 G G E L L L A E D S ' A T E O I E R I S D D N T A I T I . L 1 L 0 R O E G T D , S E O O G R I R P A E S S N I S T A S A , A O O O D L N D D I S P M E I A B A , S T E T L I E ∞ 1600298.doc