Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
Il provvedimento di revoca dell'indulto, adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2013, n. 29203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29203 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/05/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1884
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 47635/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RA N. IL 19/11/1952;
avverso l'ordinanza n. 170/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 06/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 dicembre 2012 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio dell'indulto concesso a NC IN con provvedimento della locale Corte d'appello in data 23 marzo 2009.
Il Tribunale osservava che non appariva meritevole di accoglimento la doglianza difensiva, concernente l'indicazione, da parte dell'Ufficio requirente, di una sentenza contrassegnata da numero SIEP diverso da quello del titolo che aveva applicato nei confronti della IN il beneficio dell'indulto. Nel procedimento di esecuzione non vige un principio strettamente devolutivo, per cui è ben possibile al Tribunale rilevare la fondatezza della richiesta, sia pure con riferimento ad altro titolo, anch'esso chiaramente desumibile dagli atti. La sentenza n. 692 del 2009, corrispondente al numero SIEP richiamato dal Pubblico ministero, era altra rispetto al provvedimento del 23 marzo 2009 con il quale la Corte d'appello di Napoli, oltre a revocare il benefico della sospensione condizionale della pena, in precedenza reiteratamente concesso, aveva disposto contestualmente il condono delle pene risultanti.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa, argomentava che la sentenza di condanna posta a base della richiesta di revoca dell'indulto, formulata dall'Ufficio di Procura, era divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2009 e, quindi, in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza del 23 marzo 2009, sicché non poteva ritenersi che si trattasse di questione rilevabile dall'Autorità giudiziaria che aveva adottato tale ordinanza e implicitamente già valutata.
Non poteva neppure ritenersi sussistente la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto nella richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli il 15 aprile 2010, e nella conseguente ordinanza emessa il 16 luglio 2010 dalla Corte d'appello non era contenuto alcun riferimento ad eventuali richieste di revoca del beneficio dell'indulto.
Nel merito il Tribunale riteneva fondata la richiesta, in quanto nei cinque anni dall'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 IN NC aveva riportato la condanna inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10 luglio 2008 (irrevocabile il 18 dicembre 2009), relativa a fatti commessi fino al 4 febbraio 2007. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NC IN, la quale formula le seguenti censure.
Lamenta erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale individuato d'ufficio la sentenza che, a suo giudizio, dava luogo alla revoca dell'indulto a prescindere da una specifica richiesta in tal senso del Procuratore generale, che non aveva inserito tale decisione nel provvedimento di esecuzione.
Denuncia, inoltre, carenza e illogicità dell'ordinanza impugnata che ha omesso di considerare che il beneficio dell'indulto era stato concesso con due distinti provvedimenti: la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23 marzo 2009; l'ordinanza della medesima Autorità giudiziaria in data 19 maggio 2010. Il provvedimento impugnato non precisa quale dei due benefici abbia formato oggetto di revoca.
Rileva, infine, che l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli n. 193 del 2010 che aveva concesso l'indulto non è stata impugnata e che non è stata richiesta la revoca di tale statuizione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente prevalente, ritiene che il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte. Pertanto, il provvedimento di revoca dell'indulto, adottato d'ufficio giudice dell'esecuzione, è viziato da nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) (Sez. 1, n. 11766 del 28 febbraio 2012; Sez. 2, 12 novembre 1990, n. 3934; Sez. 3, 25 settembre 1992, n. 1502; Sez. 1, 13 ottobre 1993, n. 4131; Sez. 6, 24 aprile 1998, n. 1579; Sez. 5, 16 aprile 1999, n. 1228; Sez. 1, 28 novembre 2006, n. 1836; Sez. 1, 11 novembre 2010, n. 42308). Il contrario indirizzo esegetico, espresso da un'isolata pronunzia di questa Corte (Sez. 3, 18 novembre 2008, n. 690) non pare condivisibile, in quanto la regola generale della domanda e il correlato divieto ne procedat judex ex officio rappresentano un principio generale dell'ordinamento giuridico in coerenza con il disposto del novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa officiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi.
L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi nella parte in cui non ha precisato se la domanda di revoca dell'indulto avanzata dal Pubblico ministero aveva puntualmente indicato la sentenza (o le sentenze), applicative del beneficio in questione, cui la richiesta di riferiva o se, invece - come pare desumersi da qualche passaggio argomentativo - sia stato il giudice dell'esecuzione a procedere ex officio e, quindi, in modo non consentito dalla legge, alla individuazione dei titoli cui l'istanza doveva intendersi riferita.
2. Merita accoglimento anche il terzo motivo di ricorso. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari (pur se erroneamente) condonata la pena o una porzione di essa è impugnabile a norma dell'art. 672 c.p.p., comma 1, e art. 667 cod. proc. pen., sicché, in difetto di gravame, la decisione assume - in forza del generale principio del ne bis in idem operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività.
La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l'equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.
In tale contesto, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, è preclusa al giudice dell'esecuzione una nuova pronunzia sulla medesima regiudicanda in forza del generale principio del ne bis in idem operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato è affetto da carenza della motivazione nella parte in cui non ha precisato se l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli n. 193 del 2010, che aveva applicato alla IN il beneficio dell'indulto, ha formato oggetto d'impugnazione, nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge, da parte del competente Ufficio del Pubblico ministero e neppure se, in tale contesto, il suddetto Ufficio abbia formulato richiesta di revoca dell'indulto. Trattasi di un profilo decisivo ai fini della corretta applicazione delle norme processuali che dovrà formare oggetto di specifico esame in sede di rinvio, non consentendo l'ordinamento una duplicazione di decisioni sulla medesima questione in assenza di elementi nuovi sopravvenuti.
3.Anche il secondo motivo di doglianza è fondato.
Il provvedimento impugnato è carente di motivazione nella parte in cui ha omesso di specificare l'ambito applicativo dell'ordinanza di revoca dell'indulto in relazione alle sentenze divenute definitive che avevano in precedenza applicato il suddetto beneficio.
4. Sotto tutti questi profili, dunque, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013