Sentenza 28 febbraio 2012
Massime • 1
Il provvedimento di revoca dell'indulto, che sia adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2012, n. 11766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11766 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/02/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 570
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 32660/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT LE N. IL 18/03/1968;
avverso l'ordinanza n. 74/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 20/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 ottobre 2010 la Corte d'appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da AL IE, concernente l'applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, avanzata dall'ufficio recupero crediti della medesima Corte con riguardo alla pena pecuniaria della multa di Euro 10.329,14 inflitta con sentenza della Corte d'appello di GG RI dell'11 marzo 1999. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IE, il quale deduce: a) violazione di legge con riferimento all'omessa fissazione dell'udienza camerale;
b) erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione revocato un precedente provvedimento definitivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di GG RI (peraltro contrastante con altro emesso dalla Corte d'appello di Messina) che aveva applicato l'indulto alla pena detentiva irrogata con la medesima sentenza cui si riferiva la pena pecuniaria;
c) violazione di legge e vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione violato il principio della correlazione tra domanda e deliberazione e disposto la revoca dell'indulto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha fissato e, quindi, effettivamente celebrato l'udienza camerale, così instaurando il prescritto contraddittorio.
2. Gli altri motivi di censura sono, invece, fondati. La Corte d'appello di Messina era investita unicamente della domanda concernente la sussistenza del ne bis in idem per essere stati adottati due provvedimenti di contenuto diametralmente opposto in ordine all'applicabilità dell'indulto alla pena pecuniaria. In coerenza con tale impostazione, la difesa aveva sollecitato la revoca della precedente ordinanza del 20 ottobre 2010, assumendo che doveva trovare attuazione la più favorevole decisione del giudice della cognizione.
La Corte d'appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, invece, illegittimamente disposto d'ufficio la revoca dell'indulto in precedenza concesso dal giudice per le indagini preliminari in palese violazione del principio della domanda. Sul punto occorre evidenziare che questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, ritiene che il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione della amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte. Pertanto, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato di ufficio, è viziato da nullità insanabile (Sez. 2, 12 novembre 1990, n. 3934; Sez. 3, 25 settembre 1992, n. 1502; Sez. 1, 13 ottobre 1993, n. 4131; Sez. 6, 24 aprile 1998, n. 1579; Sez. 5, 16 aprile 1999, n. 1228; Sez. 1, 28 novembre 2006, n. 1836; Sez. 1, 11 novembre 2010, n. 42308). Il contrario indirizzo esegetico, espresso da un'isolata pronunzia di questa Corte (Sez. 3, 18 novembre 2008, n. 690) non pare condivisibile, in quanto la regola generale della domanda e il correlato divieto ne procedat judex ex officio rappresentano un principio generale dell'ordinamento giuridico in coerenza con il disposto del novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo e di terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa officiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi. Si verte, pertanto, in un'ipotesi di violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b). Erroneamente, infine, il provvedimento impugnato ha affrontato il problema del contrasto di pronunzie sul medesimo thema decidendum con riferimento alla due ordinanze adottate dal giudice dell'esecuzione piuttosto che con riguardo al contrasto dedotto nell'istanza di revoca della prima decisione tra quanto statuito dal giudice dell'esecuzione e quanto deciso dal gup. Anche sotto questo profilo, pertanto, si rileva il vizio argomentativo del provvedimento che non presenta alcuna corrispondenza con quanto prospettato dalla parte nella domanda introduttiva della procedura.
Per tutte queste ragioni s'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012