Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
Ai fini della applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., nel caso sia stata formulata imputazione per un reato che, per effetto della contestazione di circostanza aggravante, risulti punibile con l'ergastolo, il giudice di merito -una volta che abbia escluso detta aggravante- deve accertare se l'esclusione sia avvenuta a seguito della espletata istruttoria dibattimentale, ovvero se detta aggravante sia stata erroneamente contestata "ab origine". Nella prima ipotesi, deve essere negata la applicazione della diminuente (per la implicita, riconosciuta impossibilità di definizione del procedimento allo stato degli atti), mentre nella seconda, tale diminuente può essere riconosciuta solo quando sia certo che l'erroneità della contestazione era, comunque, già ricavabile dagli atti, ancor prima della celebrazione del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2000, n. 11462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11462 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 19/09/2000
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. RENATO CALABRESE Consigliere N. 1257
Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 17009/2000
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da UR NO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Cagliari il 18/1/2000;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Giuseppe Conti
Con sentenza del 18/1/2000 la Corte di Assise d'Appello di Cagliari, pronunziando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, escludeva la diminuente di cui all'articolo 442 c.p.p. riconosciuta a UR NO dalla sentenza emessa dalla sezione di Sassari della stessa Corte il 10/11/1998, e conseguentemente determinava la pena inflitta al UR in anni ventiquattro ed un mese di reclusione per i reati, legati dal vincolo della continuazione, di omicidio volontario, di distruzione tentata di cadavere, di porto abusivo di coltello e di spaccio di stupefacenti.
Il procedimento era stato deciso in primo grado dalla Corte d'Assise di Sassari il 10/12/1997, con la condanna dell'imputato alla pena di anni 26 e mesi uno di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. Successivamente in appello la Corte di Sassari aveva escluso l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 c.p., e riconosciuta la diminuzione di pena prevista dall'articolo 442 c.p.p., valutando positivamente l'esistenza, sin dalla prima fase del procedimento degli elementi per l'applicazione del rito abbreviato. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale, e la Corte di Cassazione con sentenza del 19/5/1999, riteneva inammissibile in sede di legittimità, la censura relativa all'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili, essendo fondata su argomenti di fatto che proponevano una diversa lettura logica argomentativa delle prove acquisite, invece accoglieva il ricorso nella parte in cui denunciava, carenza ed illogicità di motivazione in ordine al riconoscimento della diminuente prevista dall'articolo 442 c.p.p.. La Corte di Cagliari in sede di rinvio, dopo aver contrastato l'argomentazione del P.M., che aveva ritenuto superata la questione per l'immediata applicazione della riforma operata dalla legge 16/12/1999 n. 479, e dopo rigettato l'istanza proposta dalla difesa,
di applicazione dell'attenuante del rito abbreviato indipendentemente da qualsiasi verifica, rispondeva al quesito proposto dalla Corte di Cassazione, valutando in fatto non applicabile la diminuente del rito abbreviato, perché l'aggravante, successivamente esclusa, era stata contestata su elementi ne' pretestuosi, ne' arbitrari, ma rivelatisi insufficienti, solo dopo le risultanze dibattimentali di due gradi del giudizio.
Proponeva ricorso il UR, sostenendo con il primo motivo che anche in assenza di una norma transitoria, doveva la Corte di merito ritenere applicabile anche ai giudizi in corso, la norma contenuta nell'articolo 30 comma 1 lett. B) legge 479/ 1999, che ha consentito la possibilità di accedere al rito abbreviato anche ai delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
Con il secondo motivo, censurava come irrazionale e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, per aver escluso l'originaria possibilità di definire il giudizio allo stato degli atti.
Le censure sono infondate.
Con il primo motivo il ricorrente propone la questione della applicabilità ai processi in corso della norma sopravvenuta per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, rendendo obbligatoria l'adozione del rito abbreviato a richiesta dell'imputato, comporta automaticamente la riduzione di un terzo della pena.
La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con varie decisioni, che indicano un costante indirizzo giurisprudenziale. Si è osservato (v. Cass. sez. 1^, 13/1/2000 n. 0 2879, ric. Alfieri e Cass. sez. I, 17/1/2000 n. 0 3173 ric. Maccarone), che in materia di giudizio abbreviato si può riconoscere carattere sostanziale soltanto a quella parte della normativa in cui si prevede e determina la riduzione di pena accordata per il rito speciale, invece le norme riguardanti i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciano, conseguentemente, al principio "tempus regit actum", esse, valgono soltanto per l'avvenire ed, in assenza di diverse disposizioni transitorie non hanno effetto retroattivo.
Deve pertanto escludersi, in applicazione dell'indicato principio, che la sopravvenuta modifica legislativa, con la quale è stata resa possibile l'applicazione del rito abbreviato anche nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo, possa essere dedotta nei processi in corso nelle fasi del giudizio e delle impugnazioni, ed in particolare successivamente all'esclusione del rito abbreviato in applicazione della norma all'epoca vigente.
Passando all'esame del secondo motivo del ricorso, deve verificarsi se la Corte di merito ha risposto al quesito proposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha disposto il rinvio. La Corte di legittimità, pronunziando sul ricorso del Procuratore Generale, aveva ritenuto inammissibile la prima censura relativa all'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 c.p., perché richiedeva una verifica sulle fonti di prova ed una diversa ricostruzione del fatto sulla base di un nuovo esame delle risultanze processuali. Aveva invece accolto il secondo motivo, osservando che, ove sia stata elevata imputazione per un reato che, per effetto della contestazione di una circostanza aggravante, era punibile con l'ergastolo, il giudice del merito, una volta che abbia escluso detta aggravante, deve accertare se l'esclusione sia stata effetto dell'espletata istruttoria dibattimentale, ovvero se detta aggravante fosse stata erroneamente contestata ab origine. Nella prima di dette ipotesi deve essere negata l'applicazione della diminuente di cui all'articolo 442 c.p.p., per riconosciuta impossibilità di definizione del procedimento allo stato degli atti, mentre nel secondo caso la diminuente di cui al secondo comma dell'articolo 442 c.p.p., può essere riconosciuta solo quando sia certo che l'erroneità della contestazione era comunque già ricavabile dagli atti ancor prima della celebrazione del dibattimento.
La corte di rinvio ha ritenuto che il giudizio che ha portato all'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti e futili, sia stato raggiunto a seguito dell'istruttoria svolta in dibattimento. A sostegno di questa tesi ha ricostruito la vicenda valutando tutti gli elementi di prova al momento del rinvio a giudizio dell'imputato. In particolare ha osservato, che la causale del delitto - consumato per sopprimere uno spacciatore di droga per non pagargli il prezzo di una fornitura, o addirittura per impossessarsi di dieci grammi di cocaina senza pagarla - appariva fondata sulle ripetute dichiarazioni (alla polizia giudiziaria ed al P.M.) di RE GO, al quale il UR l'indomani mattina aveva confessato il delitto e chiesto di fornirgli un alibi. Al GO l'imputato aveva detto di aver ucciso, usando delle forbici, perché non aveva intenzione di pagare, o perché non aveva il denaro per pagare, una fornitura di dieci grammi di cocaina che si era fatta recapitare presso la sua abitazione. RE GO aveva aggiunto anche che il UR, subito dopo il delitto, disponeva di 250.000 lire che aveva speso per acquistare dell'eroina che avevano consumato insieme quella stessa notte, e non aveva assolutamente riferito, di motivazioni del delitto commesso dal UR, legate a presunte minacce del EC. Con numerosi particolari tratti dalle prove esistenti al momento del rinvio a giudizio, i giudici di merito hanno ricostruito una situazione di fatto in cui il UR appariva freddo e lucido esecutore del delitto, ed il EC vittima, disarmata, colta di sorpresa ed incapace di difendersi. Sulla base di questa ricostruzione di fatto, appare giustificata la descrizione a seguito dell'ordinanza di rinvio a giudizio di un delitto efferato commesso da un NO UR giunto all'incontro con lo spacciatore dopo essersi preventivamente armato e in concorso con altri, per sopprimere deliberatamente il fastidioso creditore di una somma di denaro. In tale situazione appariva senz'altro pienamente giustificata la contestazione, ne' pretestuosa ne' arbitraria, dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 c.p. Le argomentazioni proposte non possono essere sottoposte ad un giudizio di merito in relazione alle risultanze processuali, non essendo ammessa tale verifica in sede di legittimità. L'esame va limitato alla correttezza della motivazione della sentenza, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione. E non vi è dubbio che la motivazione appare sicura e coerente, sia quando indica come abietto, il fatto che per un acquisto di droga si sacrifichi una vita umana, e futile, per un debitore il motivo che lo porti ad uccidere il proprio creditore, sia allorché rileva che in dibattimento la sicurezza mostrata dal GO era scemata, e d'altra parte il teste Di ON, capo della squadra mobile, aveva definito il EC "un piccolo boss della droga rispettato e temuto".
Può quindi ritenersi, che con sufficiente e logica motivazione, la Corte di merito, abbia ritenuto che soltanto in dibattimento il quadro probatorio relativo ai motivi che avevano determinato il delitto si era incrinato, conducendo i giudici verso l'esclusione dell'aggravante.
Da ciò deriva che il procedimento all'udienza preliminare, non era definibile, allo stato degli atti, con l'esclusione dell'aggravante e che quindi non poteva accogliersi la richiesta di rito abbreviato, con l'applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 441 c.p.p.. La sentenza non merita pertanto le censure proposte, ed il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, rigetta il ricorso proposto da UR NO, avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2000.