Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2000, n. 11462
CASS
Sentenza 19 settembre 2000

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Ai fini della applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., nel caso sia stata formulata imputazione per un reato che, per effetto della contestazione di circostanza aggravante, risulti punibile con l'ergastolo, il giudice di merito -una volta che abbia escluso detta aggravante- deve accertare se l'esclusione sia avvenuta a seguito della espletata istruttoria dibattimentale, ovvero se detta aggravante sia stata erroneamente contestata "ab origine". Nella prima ipotesi, deve essere negata la applicazione della diminuente (per la implicita, riconosciuta impossibilità di definizione del procedimento allo stato degli atti), mentre nella seconda, tale diminuente può essere riconosciuta solo quando sia certo che l'erroneità della contestazione era, comunque, già ricavabile dagli atti, ancor prima della celebrazione del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2000, n. 11462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11462
    Data del deposito : 19 settembre 2000

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