Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
A seguito della abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (disposta dall'art.3, comma 10 della legge 15 maggio 1997 n. 127), la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita più di autenticazione; ne consegue che il venir meno della antigiuridicità del fatto trasforma il falso punibile in falso innocuo, in quanto inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato dalla genuinità del documento e non più idoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale un notaio era stato condannato per il delitto ex art 479 cod.pen. per avere falsamente attestato essere avvenuta in sua presenza la sottoscrizione in calce a richiesta di rilascio di un passaporto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2001, n. 13623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13623 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA Presidente del 08/02/2001
1. Dott. C. CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. C. COGNETTI " N. 703
3. Dott. A. AMATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. R.L. CALABRESE " 1460/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ST LA, n. Offida (AP) il 05/08/1930 avverso la sent. 05/11/99 Tribunale Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato letta la req.ra del Pubblico Ministero e la memoria difensiva che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ST LA ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata applicata, nei suoi confronti, la pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui agli art. 81 cpv e 479 cp, per avere, nella qualità di notaio, attestato falsamente essere avvenute alla sua presenza le sottoscrizioni in calce a due richieste di rilascio di passaporto e a due iscrizioni di minori sul predetto documento. La ricorrente deduce violazioni di legge:
- l'art. 3, 10^ c. l. 15/05/97, n. 127 ha abrogato l'art. 2 della legge 04/01/1968, n. 15, sicché la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non dev'essere più autenticata ai sensi dell'art. 20, l. n. 15/68, ne' con le formalità meno rigorose relative alla c.d. "vera di firma".
- Orbene, l'art. 3, l. n. 127/97 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) costituisce norma integratrice di quella penale, in quanto concorre a delineare il precetto.
La sua applicazione comporta il venir meno del disvalore della condotta posta in essere divenuta penalmente irrilevante siccome costitutiva di un falso innocuo.
- Il ricorso è fondato e va accolto.
Non sussistono dubbi circa la legittimazione della ST a proporre impugnazione, poiché con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, poiché la detta qualificazione, al pari dell'accertamento della applicabilità dell'art. 129 c.p.p., è materia sottratta alla disponibilità delle parti stesse e l'errore che cade su di essa costituisce errore di diritto rilevante ex art.606, lett. b) c.p.p., (S.U. 28/04/2000, n. 5, NERI).
- Neppure può essere revocato in dubbio che costituisce disposizione integratrice della legge penale - ai fini della sussistenza del falso ideologico - la norma succitata, che rende superfluo l'adempimento dell'autentica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, per le quali è ora sufficiente la sola sottoscrizione dell'interessato. Dal che discende la riduzione dell'ambito di operatività della norma incriminatrice del falso ideologico, dal momento che la riscontrata successione di leggi in materia di autocertificazioni induce la modifica mediata della fattispecie criminosa.
- Nè consegue, ulteriormente, l'elisione dell'antigiuridicità del fatto, che trasmuta da falso punibile a falso innocuo, inteso come idoneo a vulnerare l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, incapace di conseguire uno scopo antigiuridico ed irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio.
L'abrogazione della norma che esigeva l'autentica della firma in calce alle dichiarazioni di autocertificazione incide - come sottolinea la ricorrente - sul disvalore della condotta incriminata, contribuendo a definire gli elementi rilevanti ai fini della tipicità della fattispecie.
L'intervenuta vicenda normativa ha reso pleonastica l'autentica notarile, rendendo "superfluo" o "inutile" il falso commesso, siccome corrispettivo di un atto non più richiesto dalla legge. Sembra, dunque, attagliarsi al caso in esame la nozione di falso inutile, avente ad oggetto un atto "ab initio" privo di efficacia dannosa o pericolosa ai fini della tutela probatoria e dunque sottratto all'ambito della punibilità.
Affine, ma a rigore diversa, è l'innocuità. Questa, infatti, pur concretandosi nell'intrinseca irrilevanza probatoria, discende da un apprezzamento di inoffensività rapportato non già ad una ragione normativa, bensì ad una valutazione di inefficacia svolta sulla scorta di una concreta situazione fattuale.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, poiché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001