Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2001, n. 13623
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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A seguito della abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (disposta dall'art.3, comma 10 della legge 15 maggio 1997 n. 127), la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita più di autenticazione; ne consegue che il venir meno della antigiuridicità del fatto trasforma il falso punibile in falso innocuo, in quanto inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato dalla genuinità del documento e non più idoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale un notaio era stato condannato per il delitto ex art 479 cod.pen. per avere falsamente attestato essere avvenuta in sua presenza la sottoscrizione in calce a richiesta di rilascio di un passaporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2001, n. 13623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13623
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

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