Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all'art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. implica comunque una "riduzione" della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 34203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34203 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
34 2 0 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente SENTENZA Consigliere - N. 1336/2016- Dott. ALDO ESPOSITO - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA N. 21420/2015 Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO FA N. IL 30/06/1974 avverso l'ordinanza n. 164/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 24/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; li Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Gialanella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. RITENUTO IN FATTO 1. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 19 dicembre 2014, ritenuta non cessata la pericolosità sociale di NE FA, sostituiva la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia (disposta con ordinanza del 30 gennaio 2013) con la libertà vigilata, per la durata di mesi dieci giorni dieci, periodo residuo da eseguire, a seguito dell'allontanamento del medesimo NE dalla Comunità ove era sottoposto alla misura. Su appello del P.M., il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 24 marzo 2015, ripristinava la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia per il periodo minimo di un anno. Ha osservato il Tribunale di sorveglianza che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 9 dicembre 2010, ritenuto il vizio parziale di mente, risultando il NE affetto da un disturbo narcisistico paranoide della personalità con severe condotte antisociali, aveva applicato la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia per la durata di anni uno. Il magistrato di sorveglianza di Padova, riesaminato il profilo di pericolosità sociale all'esito della detenzione aveva applicato la misura della libertà vigilata, presso la comunità terapeutica di Sasso Montegianni. Il NE stesso era ivi giunto il 13 settembre 2012, ma erano stati immediati i segni di contrasto e di conflittualità. Il 3 novembre 2012 si era, infatti, allontanato rendendosi irreperibile. Era stato instaurato il procedimento per l'aggravamento della misura di sicurezza ex artt. 231 e 232 cod. pen. e, ritenuta accresciuta la pericolosità, era stata ripristinata la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva, tuttavia, annullato il provvedimento;
il magistrato di sorveglianza, rivalutando il quadro, pur ritenuta la pericolosità sociale, sostituiva la misura del ricovero in casa di cura e di custodia con quella della libertà vigilata. Riteneva che, alla luce delle pregresse condotte conflittuali, l'allontanamento non si potesse ricondurre ad una condotta volontaria e ad esso non sarebbe stato possibile attribuire conseguenze sanzionatorie. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale di sorveglianza di Firenze disponeva, tuttavia, il ripristino dell'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura custodia per l'indicato periodo minimo di anni uno.
2. Ricorre per cassazione NE FA a mezzo del difensore di fiducia e deduce i seguenti motivi.
2.1. Censura la violazione degli artt. 581 e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si duole, in particolare, dell'inammissibilità dell'appello del P.M. che il Tribunale di sorveglianza aveva di converso accolto. Il mezzo di gravame, 2 afferma, era generico e il giudice a quo aveva annullato tutti i rilievi difensivi, stratificatisi nei precedenti giudizi sulla questione. Si osserva come il primo allontanamento del NE si fosse verificato nel novembre 2012 e la misura della libertà vigilata cd. terapeutica era stata aggravata il 30-1-2013, con la casa di cura e di custodia. Da quel momento era mancato ogni verifica sul profilo di attualità o di evidenza di pericolosità del medesimo NE. Il provvedimento era stato annullato dal Tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza aveva, dunque, sostituito la misura con quella della libertà vigilata della quale la Procura aveva ottenuto la modifica con sostituzione di quella impugnata.
2.2. Si deduce, ancora, la violazione di legge sotto un triplice profilo. Il primo è legato in sintesi all'assenza di concreta ed attuale pericolosità con conseguente improcedibilità della domanda. Nella specie, da almeno due anni, non si erano raccolti elementi o indici che positivamente potessero dar conto della pericolosità del NE;
d'altro canto, la condizione di "libertà", di cui aveva fruito il ricorrente, avrebbe indubbiamente rivelato una eventuale sua pericolosità se, in concreto, fosse realmente permasa. Il secondo è connesso alla persistenza di un programma terapeutico presso la Comunità di Sasso Montegianni, particolare che il Tribunale di sorveglianza aveva completamente trascurato. L'aggravamento della misura non aveva, dunque, tenuto in conto alcuno quel dato e la disponibilità della struttura a proseguire il rapporto con il NE stesso, nonostante il suo allontanamento. Il terzo è connesso all'assenza di qualsiasi obbligo a carico dell'interessato, seminfermo, di rendersi reperibile, così contribuendo alla creazione di una forma di internamento per pericolosità presunta. L'ordinanza impugnata, erroneamente, postulava obbligo siffatto e dalla sua violazione aveva fatto discendere l'aggravamento della misura. Si sarebbe dovuto accogliere l'appello della difesa ed in ogni caso dichiararsi cessata la pericolosità del medesimo NE.
2.3. Si deduce, poi, la violazione di legge in riferimento agli artt. 69, 89, 99, 199 219 cod. pen. La misura della casa di cura e custodia non era applicabile ab origine. L'art. 219 cod. pen. prescrive che si debba tener conto nella determinazione della pena della riduzione a cagione dell'infermità psichica. Nella specie la pena non era stata "diminuita" per il vizio parziale di mente e risultava immutata per effetto del bilanciamento operato tra circostanze in termini di equivalenza. Là dove la seminfermità fosse stata ritenuta prevalente sulle altre aggravanti si sarebbe potuta prevedere in sentenza ed applicarsi, poi, la misura di sicurezza.
3. Con atto distinto, depositato il 15.12.2015, nell'interesse di NE FA, è stata richiesta l'assegnazione alle Sezioni Unite del ricorso, poiché alcune delle questioni affrontate risulterebbero di speciale importanza, ai sensi dell'art. 610 comma 2 cod. proc. pen. In particolare si è osservato che occorreva chiarire: se la pericolosità del seminfermo di mente irreperibile sottoposto a misura di sicurezza detentiva potesse essere presunta sulla base di una 3 li precedente e remota valutazione di pericolosità o dovesse essere ancorata a criteri di attualità e concretezza, come descritti nell'art. 133 cod. pen. e come confermato dalla sentenza della Corte cost. 186/2015; se fosse possibile configurare un dovere per il soggetto sottoposto a misura di sicurezza di rendersi reperibile ed in caso positivo se alla trasgressione potesse seguire in modo automatico l'aggravamento della misura;
se, in caso di allontanamento, l'aggravamento dovesse essere automatico o dovesse derivare da un accertamento concreto sull'aumento di pericolosità del soggetto;
se potessero esistere forme di internamento sulla scorta di una pericolosità presunta ovvero se le misure di sicurezza dovessero essere applicate solo all'esito di una verifica concreta di pericolosità sociale attuale. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. La censura mossa con il primo motivo di ricorso è inammissibile per intrinseca aspecificità. La critica rivolta risulta generica, là dove, sua contrariamente a quanto rappresentato, l'appello proposto, e del cui accoglimento si duole il ricorrente, conteneva una sintetica, ma sufficiente, descrizione dei comportamenti tenuti dal NE. Quelle condotte erano state, invero, stimate dall'impugnante come idonee a documentare una interruzione della sottoposizione alla misura di sicurezza in atto e come dati da valutare in fatto, per il ripristino della casa di cura e custodia.
1.2. Il secondo motivo di doglianza si incentra essenzialmente sulla circostanza che la misura di sicurezza detentiva sarebbe stata ripristinata in ragione di un automatismo tra violazione delle prescrizioni e aggravamento della libertà vigilata terapeutica per il seminfermo di mente. Il profilo di critica è articolato richiamando, in definitiva, l'art. 1 comma 1 lett. b) del d.l. 52/2014 conv. con mod. nella 1. 81/2014 e, dall'altro, evocando la mancanza di indici di pericolosità attuale del NE, aspetto egualmente non linea con la riforma delle misure di sicurezza, poiché, nel caso di specie, dal 2012, nessun accertamento psichiatrico era stato operato nei confronti del medesimo NE. Ebbene, deve evidenziarsi, innanzitutto, che il principio affermato da questa Corte (S.U. sentenza n. 34091 del 28/4/2011 Cc. (dep. 15/9/2011), Servadei, Rv250349) non è relativo alla fattispecie in esame. In particolare, si trattava di un'ipotesi in cui la misura della libertà vigilata era stata applicata per la dichiarazione di abitualità nel reato e si era affermato che non potesse essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura detentiva, risultando inapplicabile l'art 232 cod. pen. comma terzo, norma regolatrice della diversa vicenda in cui si fosse trattato di persona già dichiarata pericolosa, a cagione d'infermità di mente. Ciò posto, occorre definire i rapporti esistenti tra le diverse disposizioni che integrano il quadro normativo in materia. 4 li L'art. 212 cod. pen., in primo luogo, regola il caso della persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o non detentiva, perché dichiarata pericolosa in forza di un titolo diverso dall'infermità psichica, che sia colpita da patologia durante l'esecuzione della misura. Le possibili mutazioni della libertà vigilata in altre misure sono prese in considerazione dagli artt. 231 e 232 cod. pen. La prima norma disciplina la trasgressione degli obblighi imposti, che è considerata come nuova manifestazione di pericolosità precedentemente ritenuta con i conseguenti effetti sanzionatori ivi contemplati. L'art. 232 cod. pen., al contrario, disciplina le ipotesi del minore o dell'infermo di mente, sottoposti a libertà vigilata per detta causa. Per quanto qui rileva il terzo comma della disposizione richiamata regola la fattispecie in cui il libero vigilato, per le indicate ragioni di infermità psichica, riveli una riacutizzazione della sua pericolosità. Così individuato il quadro normativo di riferimento ed i rapporti tra le norme in esame va, al pari, chiarito che gli artt. 231 e 232 cod. pen. hanno ambiti distinti di applicazione. La norma da ultimo richiamata non presenta profili di specialità rispetto all'art. 231 cod. pen.. Essa, invero, disciplina, si è anticipato, l'ipotesi in cui la persona socialmente pericolosa in ragione di infermità psichica sia sottoposta a libertà vigilata e manifesti, nel corso di esecuzione della misura stessa, una accentuazione della sua pericolosità, in guisa da rendere inadeguato il controllo con la misura non detentiva e da legittimare la sostituzione con quella detentiva. Sulla scorta delle premesse operate il provvedimento impugnato, a giudizio di questo Collegio, contiene una motivazione adeguata sull'aggravamento della pericolosità sociale del NE, in ragione della sua infermità psichica, aggravamento che si è, in definitiva, stimato di non poter controllare ulteriormente con la misura in atto che, in realtà, non offriva, né lo aveva fatto in precedenza, alcun contenimento valido del soggetto stesso. Contrariamente a quanto dedotto, non vi è, allora, un'applicazione automatica della misura detentiva, per effetto di una presunzione di pericolosità, né un ragionamento che segue un'applicazione dell'art 231 cod. pen. ponendo a fondamento del decisum il solo dato inferito dalla trasgressione agli obblighi imposti, trasgressione valorizzata fissando quale norma regolatrice l'art. 231 cod. pen.. Il Tribunale di sorveglianza, di converso, ragiona proprio nell'ottica dell'art. 232 cod. pen. Dalla valutazione in fatto operata ritiene, invero, inadeguata la misura in corso di esecuzione, a fronte della pericolosità accentuata, ritenuta ed inferita non dalla pura trasgressione alle prescrizioni, ma dalla circostanza che quelle inosservanze, si erano tradotte in una violazione integrale della misura in collegamento con la patologia del NE. Ciò perché, è di tutta evidenza, si trattava di prescrizioni "terapeutiche" assunte proprio e solo in funzione del contenimento della pericolosità, derivante dalla condizione di seminfermità psichica, che al contrario si è ritenuta accentuata e decisamente attuale. 5 li Premette, invero, il Tribunale di Sorveglianza che il NE era stato sottoposto alla misura della libertà vigilata, misura di sicurezza attenuata rispetto a quella originariamente applicata in sentenza, in ragione della disponibilità di un programma comunitario (di indubbia funzione terapeutica), programma che l'interessato non aveva mai seguito. Il disagio manifestato e l'allontanamento dalla struttura non sarebbe potuto essere inteso, allora, come fatto imposto. Era, piuttosto, da collegare ad una scelta libera del ricorrente. Da quel momento, ha annotato il Tribunale, l'interessato non si era più presentato, né ai servizi psichiatrici, né al magistrato di sorveglianza, né al Tribunale stesso. Erano, tuttavia, giunte mail dal contenuto farneticante ed oltraggioso, relative ai procedimenti in quesitone. Ebbene, ed a ben vedere, dunque, alcuna applicazione della misura in maniera automatica risulta operata;
né pare si sia ragionato sulla scorta di una pura presunzione di pericolosità. Piuttosto, i comportamenti segnalati e la mancata presentazione dell'interessato, si è preso atto, pur non permettendo una verifica sulla patologia psichiatrica già diagnosticata con certezza, ne documentavano, tuttavia, la riacutizzazione. La stessa è stata, infatti, richiamata e valutata, annotando come necessitasse di terapia ed adeguato trattamento. Proprio il comportamento del NE, allora, alla luce del suo stato, si è correttamente ritenuto, non rivelava né diminuzione di pericolosità, né remissione della patologia medesima. Non era, d'altro canto, l'atteggiamento stesso interpretabile come elemento neutro, non suscettibile di valutazione nella specifica congiuntura procedimentale in essere. Anzi, la diagnosi di disturbo paranoide con tratti rigidi ed ossessivi, antisociali, anaffettivi e con scarsa capacità di autocritica, che aveva indotto anche trattamento sanitario obbligatorio, a suo carico, si è ritenuto non fosse stata correttamente gestita con la misura meno gravosa, della libertà vigilata, che ab initio aveva rivelato tutta la sua inadeguatezza. Il mancato adattamento alla vita comunitaria e l'allontanamento dalla struttura davano conto che la valutazione iniziale di riduzione di pericolosità era stata errata e che si imponeva, pertanto, un ripristino della misura più gravosa. Considerazioni siffatte contengono una valutazione indiscutibile sul profilo di pericolosità, legato alla condizione patologica psichiatrica e, soprattutto, addivengono alla conclusione di inidoneità della misura già assunta proprio per effetto della circostanza che i comportamenti segnalati risultano validi indicatori di un aggravamento di quel quadro.
1.3. Infondata risulta, anche, la censura secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo del soggetto, cui sia stata imposta la misura di sicurezza della libertà vigilata, di rendersi reperibile, per essere sottoposto agli accertamenti da eseguire in funzione diagnostica. Si tratta di un evidente capovolgimento di prospettiva. Il sottoposto alla misura di sicurezza è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte, proprio perché serventi e strutturalmente necessarie al controllo del profilo di pericolosità sociale manifestato e cui si è ritenuto di far fronte con la specifica misura. La reperibilità del singolo, dunque, nel caso di specie - in ragione del tipo di misura imposta e del contenuto e della finalità terapeutica delle prescrizioni che ad essa accedono - integra l'in sé della medesima misura. Si intende, allora, come non rilevi una discussione protesa a verificare se esista un obbligo o meno di rendersi reperibile da parte del NE, per l'accertamento di 6 pericolosità, poiché quella condizione è il postulato logico dell'esecuzione del controllo di pericolosità attraverso la misura di sicurezza meno gravosa. La sottrazione rivela l'inidoneità di essa allo scopo cui protende ed è indice valido di assenza d'autocontrollo in capo al soggetto stesso, chiamato a collaborare nella fase di trattamento.
1.4. Quanto alla violazione del principio di legalità, oggetto di separato motivo di doglianza, e in particolare dell'art 219 cod. pen. se ne deve ritenere l'infondatezza. Questa Corte, con pronuncia ormai risalente ma mai smentita (cfr. Rv. 151566), ha ritenuto che ai fini della determinazione della pena ex art. 219 comma 1 cod. pen. debbano essere considerate le eventuali circostanze, ma non la diminuente della seminfermità, da considerare a questi fini connotazione soggettiva e non indice di minore gravità, per l'evidente ragione che infermità di mente e connessa pericolosità costituiscono la ragione della misura stessa, e sarebbe intrinsecamente contraddittorio diminuire la risposta sanzionatoria proprio in conseguenza di quella pericolosità che impone la misura di sicurezza (Sez. 1, n. 4459 del 05/12/2013 Cc. (dep. 30/01/2014 ), Baldoni,sentenza Rv. 259140). Da ciò si ricava che la prospettazione a discarico non risulta fondata. A parte la pretesa di discutere di una questione coperta da giudicato, si assume, infatti, che la misura di sicurezza, ex art 219 comma 1 cod. pen. sarebbe applicabile solo nelle ipotesi in cui la circostanza attenuante del vizio parziale di mente avrebbe determinato una "riduzione" effettiva della pena. Essa opererebbe, nei soli casi, cioè, in cui fosse stata ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti concorrenti. Deve, contrariamente, osservarsi ed in ogni caso che anche il riconoscimento della circostanza in esame in termini di equivalenza rispetto agli altri elementi circostanziali involge "una riduzione" di pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle circostanze aggravanti. Ciò posto non ricorre la violazione anzidetta della norma richiamata.
2. Alcuna delle questioni prospettate richiede, infine, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto infondato e va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 aprile 2016 Il consigliere estensore il Presidente Maria Cristina SiettoFring Antonio Jurci Jun 2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 AGO 2016 7 IL CANCELLIERE dott Giuseppe Balistrer Alman