CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37774 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37774 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata del 1 Febbraio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato all'attuale ricorrente NI la pena richiesta dalle parti di anni due di reclusione, per i reati di cui agli artt 416 cp, oltre che per più reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, irrogando al suddetto imputato anche le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso NI, con atto sottoscritto dal difensore fiduciario, articolando un solo motivo col quale è denunziata violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., che esclude l'applicazione delle pene accessorie qualora la pena detentiva applicata sia inferiore a due anni. 3.11 ricorso è fondato. Il Giudice dell'udienza preliminare ha errato nel ritenere applicabili le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, LF. sebbene la pena principale fosse stata concordata tra le parti nella misura di anni due di reclusione. In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo gli articoli 216 e 217 LF norme speciali, prevalenti rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 26700501; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, Sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Marzorati, Rv. 262094). Si è, infatti, precisato che le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen. Invero, è l'art. 445 cod. proc. pen. ad avere natura di norma speciale, proprio in ragione del carattere di premialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente (così in motivazione Sez. 4, n. 9727 del 05/07/1994, P.G. e, Rv. 200137; si vedano pure in tal senso Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv. 204881 e Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094, nonché Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019, dep. 01/04/2020- Rv. 278882). Va, quindi, ribadito che, non essendovi elementi che consentano di qualificare la norma di cui all'art. 216 r.d. 267/1942 speciale rispetto a quella processuale di cui all'art. 445 cod. proc. pen. in tema di patteggiamento, è quest'ultima a prevalere, sicché nel caso, come quello in esame, nel quale venga concordata una pena non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie. Nel caso in esame le pene accessorie, pertanto, sono da ritenersi illegali, in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore e devono essere eliminate, ricorrendo i presupposti 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE previsti dall'art. 620, comma primo, lett. i, cod. proc. pen.. In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, come nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che elimina. Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Il Presidente Dr. G do Sabeone
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37774 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata del 1 Febbraio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato all'attuale ricorrente NI la pena richiesta dalle parti di anni due di reclusione, per i reati di cui agli artt 416 cp, oltre che per più reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, irrogando al suddetto imputato anche le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso NI, con atto sottoscritto dal difensore fiduciario, articolando un solo motivo col quale è denunziata violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., che esclude l'applicazione delle pene accessorie qualora la pena detentiva applicata sia inferiore a due anni. 3.11 ricorso è fondato. Il Giudice dell'udienza preliminare ha errato nel ritenere applicabili le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, LF. sebbene la pena principale fosse stata concordata tra le parti nella misura di anni due di reclusione. In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo gli articoli 216 e 217 LF norme speciali, prevalenti rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 26700501; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 5, Sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Marzorati, Rv. 262094). Si è, infatti, precisato che le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen. Invero, è l'art. 445 cod. proc. pen. ad avere natura di norma speciale, proprio in ragione del carattere di premialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente (così in motivazione Sez. 4, n. 9727 del 05/07/1994, P.G. e, Rv. 200137; si vedano pure in tal senso Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv. 204881 e Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094, nonché Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019, dep. 01/04/2020- Rv. 278882). Va, quindi, ribadito che, non essendovi elementi che consentano di qualificare la norma di cui all'art. 216 r.d. 267/1942 speciale rispetto a quella processuale di cui all'art. 445 cod. proc. pen. in tema di patteggiamento, è quest'ultima a prevalere, sicché nel caso, come quello in esame, nel quale venga concordata una pena non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie. Nel caso in esame le pene accessorie, pertanto, sono da ritenersi illegali, in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore e devono essere eliminate, ricorrendo i presupposti 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE previsti dall'art. 620, comma primo, lett. i, cod. proc. pen.. In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, come nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che elimina. Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Il Presidente Dr. G do Sabeone