Sentenza 1 luglio 2009
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione la rilevazione della causa di proscioglimento nel merito, prevalente su quella di estinzione del reato, è consentita nei limiti della valutazione della sentenza impugnata, in conformità alle condizioni di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2009, n. 27611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27611 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/07/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 3230
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 9493/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MA SS, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione 2^ penale, in data 22.1.2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17.2.2004, il Tribunale di Torino dichiarò LL MA SS responsabile del reato di ricettazione e - ritenuta l'ipotesi lieve - la condannò alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione ed Euro 180,00 di multa, pena sospesa e non menzione. Avverso tale pronunzia l'imputata propose gravame e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22.1.2007, in parziale riforma della decisione di primo grado, concesse le attenuanti generiche, ridusse la pena a mesi 6 di reclusione ed _ 100,00 di multa. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari siccome notificata alla residenza dell'imputata, a mani del marito, mentre la stessa era ospite di una Comunità protetta in ragione dei maltrattamenti subiti dal marito;
anche il decreto di citazione a giudizio fu notificato a tale indirizzo solo formale, sicché l'imputata non ebbe mai effettiva conoscenza del procedimento, dal momento che la convivenza era cessata. In ogni caso il marito ignorava il luogo ove la moglie si trovava. La convivenza, non indicata nella relata di notifica come esistente, era cessata e la stessa non può essere presunta;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità potendo essere i fatti ascritti al marito possessore di un veicolo di caratteristiche simili a quelle descritte. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nel caso in esame, come descritto nel ricorso e come risulta dalle attestazioni in atti, non solo l'imputata non era reperibile presso il luogo di residenza anagrafica, essendo invece ospite di una comunità protetta, ma in siffatta situazione non poteva neppure considerarsi convivente con il marito.
Peraltro la segretezza dell'indirizzo avrebbe comunque impedito al marito di comunicare alla moglie l'avvenuta notifica. Si deve quindi concludere che l'imputata non ha mai avuto conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Poiché la nullità è stata tempestivamente eccepita deve essere dichiarata la nullità di tale notifica e del decreto di citazione a giudizio, con conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e di quella d'appello.
Peraltro, una volta annullata anche la sentenza di primo grado, trovano applicazione i nuovi termini di prescrizione, il reato, accertato il 7.12.1998 è estinto per prescrizione, sicché deve essere pronunziata la relativa declaratoria.
In ordine alla mancata pronunzia di assoluzione nel merito anziché per prescrizione è sufficiente ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Ed invero il concetto di evidenza, richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale cosi chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 31463 del 8.6.2004 dep. 16.7.2004 rv 229275). Nel caso in esame non consta con evidenza la sussistenza della causa più favorevole di proscioglimento.
Nella pronunzia resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio e annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d'appello per essere il relato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009