Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice, il patteggiamento di una pena detentiva inferiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 217 l. fall. norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2016, n. 24068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24068 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
24 0 6 8 / 1 6 68 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 611 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Presidente - UC 27/04/2016 Dott.ssa SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - R.G.N. 37246/15 - Consigliere - Dott.ssa ROSA PEZZULLO - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in data 03/07/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, pervenute in data 10/02/2016, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie inflitte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania applicava a IN TO, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con pena sospesa, in 1 relazione al delitto di cui all'art. 217 r.d. 267/1942; in Catania, sentenza dichiarativa di fallimento del 10/06/2010. Dichiarava altresì il ricorrente inabilitato dall'esercizio di un'impresa commerciale per la durata di anni dieci ed incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
2. IN TO ricorre personalmente, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 217 r.d. 267/1942 e 445 cod. proc. pen., in quanto l'applicazione della pena accessoria nella misura di anni dieci non solo confliggerebbe con la disposizione dell'art. 445 cod. proc. pen. - secondo cui l'applicazione di una pena detentiva inferiore ad anni due esclude l'applicazione di sanzioni accessorie ma altresì con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 445 cod. proc. pen. ha una portata generale che prescinde dalla natura del reato per il quale deve essere applicata la pena accessoria, escludendola in tutti i casi in cui la pena stessa sia inferiore ad anni due, salvo i casi in cui il legislatore abbia ritenuto espressamente di derogare a detta previsione generale (Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014), senza peraltro considerare che in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 r.d. 267/1942, detta pena accessoria non avrebbe mai potuto superare gli anni due.
3. Il P.G., in persona del dott. Mario Fraticelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 10/02/2016, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie inflitte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso appare fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista per il delitto di bancarotta semplice, deve essere commisurata alla durata della pena principale, diversamente da quanto previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale la pena accessoria ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni;
ciò in quanto nel caso della bancarotta semplice le pene accessorie sono determinate solo nel massimo e, quindi, la loro concreta durata applicativa è sottoposta alla regola di cui all'art. 37 cod. pen., per il quale la loro durata è uguale a quella della pena principale inflitta;
dal chiaro tenore della lettera della legge, infatti, risulta che nel caso dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 267/1942, la condanna per uno dei fatti previsti in tale articolo importa le pene accessorie "per la durata di dieci anni", mentre nel caso dell'art. 217, ultimo comma del citato decreto, è stabilito che la condanna importa la pena principale "fino a due anni" (Sez. 5, sentenza n. 15638 del 05/02/2015, Rv. 263267; Sez. 5, sentenza n. 23606 del off 16/02/2012, Rv. 252960; Sez. 5, sentenza n. 13579 del 02/03/2010, Rv. 246712; Sez. 5, sentenza n. 4727 del 15/03/2000, Rv. 215987). Nel caso in esame, tuttavia, va ricordato che le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.; detta norma, in ragione del carattere di premialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente, costituisce, senza alcun dubbio, norma speciale (Sez. 4, sentenza n. 9727 del 05/07/1994; Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv. 204881; Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva inferiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fallimentare norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.). Ne deriva che, non essendovi elementi che consentano di qualificare la disposizione di cui all'art. 217 r.d. 267/1942 norma speciale rispetto alla citata norma processuale in tema di patteggiamento, la disposizione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. va applicata con prevalenza sulla disposizione delle legge fallimentare, con conseguente esclusione della possibilità di far ricorso, nel caso in esame, alle pene accessorie. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie applicate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate, che esclude. Così deciso in Roma, il 27/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Vincenzo Rotundo Rossella Catena Vinceus Refunds Ролиш Сейму adel - 9 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise аучих 3