Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo cod.proc.pen. (Fattispecie riguardante le pene accessorie dell'inabilitazione dell'esercizio di un'attività commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso imprese per la durata di dieci anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2016, n. 15386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15386 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
15 38 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 335 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43104/2015Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LP NT N. IL 07/11/1937 LP PA N. IL 01/03/1969 LP EA N. IL 17/11/1972 avverso la sentenza n. 6324/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO, del 06/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con sentenza del 06/05/2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha applicato a NI IO, NI OL e NI ND la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione concordata con il pubblico ministero in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
con la medesima sentenza sono state irrogate le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NI IO, NI OL e NI ND, con un unico atto e attraverso il difensore avv. G. Lettieri, denunciando nei termini di seguito enunciati nei - limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge penale e dell'art. 445 cod. proc. pen., che preclude l'applicazione delle pene accessorie quando la pena non superi i due anni di reclusione, come nel caso di specie. Con requisitoria in data 16/12/2015, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Policastro ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie. Il ricorso deve essere accolto, al lume del principio di diritto in forza del quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva inferiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 I. fall. norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014 - dep. 29/04/2014, Marzorati, Rv. 262094).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla irrogazione delle pene accessorie, che esclude. Così deciso il 19/02/2016. Secanſuo recchio Il Presidente Il Consigliere estensore Ampelo Cope to DEFORTATA IN CANCELLERIA addi 13 APR 2016PR Дил их IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise