Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346, gli eredi - in base al principio di carattere generale della non qualificabilità dell'erede come terzo rispetto agli atti posti in essere dal "de cuius" - non possono giovarsi dell'avvenuta trascrizione del decreto pretorile, succedendo essi in una posizione giuridicamente identica a quella del loro "dante causa" e non potendo quindi essere parificati ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2652, primo comma n. 6 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NT OV, DE NT CE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che le difende unitamente all'avvocato BRUNO DINUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
HI US in qualità di procuratore di NUTI PASQUALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 13706/00 proposto da:
HI US, in qualità di Procuratore Speciale di NUTI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO SACCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE NT OV, DE NT CE;
- intimate -
avverso la sentenza n. 176/00 del Tribunale di LUCCA, depositata il 25/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti dalle parti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso previa riunione: accoglimento del primo motivo del ricorso principale e assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28 febbraio 1992 IA BA, nella sua veste di procuratore speciale di AL TI, conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Lucca, AN e CE De AN per sentir dichiarare la nullità del decreto dal predetto giudice emesso il 5.10.82 ai sensi della legge 10 maggio 1976 n.346 in favore del loro genitore EM, nonché per sentir dichiarare che il TI era unico ed esclusivo proprietario dei beni immobili siti in Lucca, frazione San Martino in Vignale.
Assumeva l'attore che tale decreto era frutto del dolo del De AN EM il quale aveva dichiarato, contrariamente al vero, di non conoscere l'attuale domicilio del TI, emigrato negli Stati Uniti nel 1925, tanto che la notifica del ricorso era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc e spiegava altresì che il De AN non poteva aver usucapito i beni giacché si era sempre dichiarato procuratore del TI nella cura dei suoi interessi in Italia sino al 1987, quando in un atto di citazione contro l'inquilino si era per la prima volta definito proprietario degli stessi. Si costituivano le De AN eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito, l'infondatezza delle domande avversarie intese alla declaratoria di nullità del decreto, e spiegando altresì riconvenzionale affinché fosse dichiarata a loro vantaggio l'intervenuta usucapione dei beni in discorso.
Il pretore, in esito alla compiuta istruttoria, con sentenza del 2 febbraio 1998 revocava per dolo il decreto "de quo" e rigettava la domanda riconvenzionale delle De AN di declaratoria della usucapione agraria disciplinata dalla legge speciale, della quale non ricorreva il requisito fondamentale del possesso connesso alla conduzione attuale del fondo e delle coltivazioni. Proposto gravame dalle De AN il Tribunale di Lucca, con sentenza 28.1-25.2.2000, ritenendo giuste, seppur con diverso percorso motivazionale, tanto la revoca del decreto pretorile che il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, rigettava l'impugnazione, compensando le spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione AN e CE De AN, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso PP LI, nella sua veste di procuratore generale di AL TI, il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata disposta la riunione dei ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto" proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Va per primo esaminato, per evidenti ragioni logico- giuridiche, l'unico motivo del ricorso incidentale (la cui procura a margine soddisfa il requisito di specialità previsto dall'art. 365 cpc - v. Cass. S.U., sentenze n.ri 2642 e 2646) con il quale si deduce, in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione degli artt. 116 e 395 stesso codice, avendo il giudice d'appello affermato l'irrilevanza dell'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria proposta da esso ricorrente nonostante che, come emerso dall'esito dell'ammessa prova testimoniale, egli avesse dato prova sia del rispetto dei termini, sia del dolo del De AN EM consistito nel simulare la sparizione di esso TI e nell'effettuare una notifica "posticcia" ex art. 143 cpc, nonché nel vantare un possesso "ad usucapionem" smentito dai suoi stessi testimoni. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto d'interesse giacché, avendo il Tribunale confermato, sia pur con diversa motivazione, la revoca del decreto pretorile ed il rigetto della riconvenzionale di usucapione avanzata dalle De AN, il TI è conseguentemente risultato proprietario dei beni immobili per cui è causa in forza della successione ereditaria dalla madre GA DO avvenuta nel 1928 e dal padre AN nel 1958, come affermato alle pagine 10 e 11 della qui gravata sentenza, ove si è dato altresì atto della mancata specifica impugnazione da parte dello stesso TI della circostanza che il primo giudice si era limitato a respingere la domanda di usucapione senza nulla disporre in tema di rivendicazione.
Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Lamentano le ricorrenti che il giudice d'appello, dopo aver ritenuto inesistente il dolo revocatorio in capo al De AN EM, abbia revocato il decreto di usucapione speciale emesso dal Pretore di Lucca nel 1982 senza che il TI AL avesse mai proposto un'"actio nullitatis" basata sulla insussistenza degli elementi fondamentali dell'istituto dell'usucapione ed in particolare dell'"animus possidendi".
La doglianza non può essere accolta giacché, come espressamente puntualizzato dal giudice d'appello, sin dal contenuto dell'atto di citazione del 1992 (come del resto dalle conclusioni assunte dal TI sia in primo che in secondo grado) si evince innegabilmente che è stata proposta dal predetto un'"actio nullitatis" avverso il decreto pretorile emesso il 5.10.1982 accoppiata ad una domanda ordinaria di rivendicazione o di accertamento della proprietà relativamente alle particene oggetto di causa e dello stesso decreto pretorile.
Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione della legge 10.5.1976 n. 346, nonché contraddittorietà della motivazione.
Osservano le ricorrenti che essendo il decreto del 1982 del Pretore di Lucca passato in giudicato nei confronti del TI, quest'ultimo nessuna azione avrebbe potuto esperire nei confronti dell'usucapiente EM De AN.
La censura non ha pregio giacché la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal giudice del gravame di merito, è costante nell'affermare che il decreto ex lege n. 346/76 non è suscettibile di passaggio in giudicato in pregiudizio delle situazioni giuridiche di coloro che, come l'attuale resistente, siano rimasti estranei al procedimento ed agiscano in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento medesimo in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e dichiarata (v. Cass. n. 3856/89, n. 975/2000). Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione della stessa legge n. 346/76 e dell'art. 2652 n.6 cc, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
Rilevano le ricorrenti l'erroneità della affermazione del giudice d'appello che a fronte della contestazione al primo giudice di aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 3 ultimo comma L. 346/76 e art. 2652 n. 6 cc aveva sostenuto che gli eredi non erano terzi citando a sostegno di ciò alcune sentenze riferite però all'art. 2644 cc. La doglianza non è meritevole di accoglimento, giacché, sulla premessa che la giurisprudenza di legittimità ha sancito l'ovvio principio secondo il quale l'erede, succedendo al disponente, non possa rivestire la qualità di terzo neppure in caso di accettazione con il beneficio d'inventario, continuando egli la personalità del "de cuius" e divenendo così parte degli atti conclusi dallo stesso, ha correttamente affermato il giudice d'appello che le attuali ricorrenti non potevano giovarsi dell'avvenuta trascrizione del decreto pretorile, succedendo esse in qualità di eredi in una situazione giuridicamente identica a quella del loro dante causa e non potendo quindi esser parificate ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2652 primo comma n. 6 cc (vedi le sentenze n. 2880/85, n. 1552/88, n. 4282/97 citate nella gravata sentenza, che involgono un principio di carattere generale, quello della non qualificabilità dell'erede come terzo rispetto agli atti posti in essere dal "de cuius", ben applicabile anche alla fattispecie che ne occupa). Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce, infine, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione di prova per testi sul possesso "ad usucapionem".
Lamentano le ricorrenti il rigetto da parte del giudice del merito dell'istanza di ammissione di prove in punto di possesso "ad usucapionem" da esse avanzata, nonostante la rilevanza delle stesse a tal fine.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti in quanto, con riguardo alla denunciata mancata ammissione da parte dei giudici del merito della prova testimoniale inerente l'eccepita usucapione, le ricorrenti non hanno fornito, come era loro onere, specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che ne formavano oggetto, al fine di consentire a questo giudice di legittimità il controllo che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavati "aliunde" - sulla decisività della prova medesima, decisività che deve esser tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione (v. tra le tante Cass. n. 5742/95). Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con la condanna delle ricorrenti principali alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna le ricorrenti principali al pagamento, in favore di PP LI, quale procuratore generale di TI AL, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 97,30 oltre ad euro 1.200,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003