Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di una tale esecuzione spettano al P.M., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione. Se nel corso dell'esecuzione della demolizione l'interessato od altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell' art. 670 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/1998, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 8.10.1998
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " ZO AL " N. 2550
3. " AM OL " REGISTRO GENERALE
4. " LE AL " N. 22141/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pisa
avverso il decreto emesso l'1.4.98 dal Pretore di Pisa Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AL S. Rizzo Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Svolgimento del procedimento
Con sentenza del 7.4.97 il Pretore di Pisa applicava a TS AL la pena di giorni 8 di arresto e L. 14.000.000 di ammenda per i reati di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85, all'art. 1 sexies L. 431/85 ed agli artt. 17 e 20 L. 64/74 ed ordinava la demolizione dell'opera abusivamente realizzata nonché il ripristino dello stato originario dei luoghi.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pisa chiedeva al locale Pretore, quale giudice dell'esecuzione, di fissare le modalità di esecuzione della sentenza e le opportune prescrizioni per la demolizione del manufatto abusivo, mettendo in evidenza che il TS aveva ottemperato soltanto in parte alla ingiunzione di demolizione contro di lui emessa.
Il Pretore di Pisa, con decreto dell'.1.4.98, dichiarava manifestamente infondata la richiesta affermando che era compito del PM, quale organo dell'esecuzione, eseguire la sentenza emessa contro il TS, anche in ordine alla disposta demolizione. Contro il provvedimento del Pretore, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pisa ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la violazione di legge sostenendo le modalità di esecuzione dell'ordine di demolizione, a tutela dei diritti dell'interessato, vanno fissate dal giudice dell'esecuzione con il rispetto delle forme di cui all'art. 665 c.p.p. Motivi della decisione
Al fine di valutare la fondatezza del proposto ricorso è anzitutto il caso di precisare i principi urgenti in tema di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, quali possono desumersi dalle norme del codice di rito.
Il primo principio mette in evidenza che l'esecuzione, salvo che non sia diversamente stabilito, è curata dall'ufficio del pubblico ministero (art. 655 c.p.p.). L'altro principio meritevole di essere segnalato riguarda la tassatività delle competenze che il codice processuale affida al giudice dell'esecuzione. Esse sono indicate negli artt. 667 e segg. c.p.p. e l'art. 676 opera come norma di chiusura in quanto elenca le altre competenze, oltre quelle fissate negli articoli precedenti, che in via residuale sono attribuite al giudice dell'esecuzione. Or dall'esame delle citate norme emerge evidente che il giudice dell'esecuzione non ha competenza alcuna in ordine alla determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, anche se esse riguardano la disposta demolizione dell'opera edilizia abusivamente realizzata.
Il codice di rito, infatti, prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione o quando si tratta di assumere provvedimenti che incidono sulle statuizioni contenute nella pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile (persona condannata per errore di persona, pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, applicazione del concorso formale, del reato continuato, dell'amnistia o dell'indulto, revoca della sentenza per abolizione del reato, revoca di altri provvedimenti, estinzione del reato e della pena) o quando si tratta di decidere in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate ovvero quando insorge questione sul titolo esecutivo. Quindi può dirsi, sulla base della disciplina contenuta nel codice di rito, che l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di una tale esecuzione spettano al PM, quale organo dell'esecuzione, e non già al giudice dell'esecuzione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 667 e segg. c.p.p. Sostiene il PM ricorrente che le modalità di esecuzione della demolizione vanno fissate dal giudice dell'esecuzione a seguito di contraddittorio, a tutela dei diritti dell'interessato. È pur vero che in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione possono essere lesi diretti dell'interessato o di terzi. Ma a tutela di tali diritti il rimedio non può essere il ricorso preventivo al giudice dell'esecuzione perché esso non è ammesso dal codice di rito e peraltro non assicura che il pregiudizio non possa egualmente insorgere nel corso dell'esecuzione del provvedimento demolitorio.
Deve piuttosto affermarsi che l'esecuzione dell'ordine di demolizione, a norma dell'art. 655 c.p.p., spetta al PM, al quale pertanto compete anche di stabilire le concrete modalità dell'intervento demolitorio utilizzando, se occorre, anche altri strutture dello Stato.
Se nel caso dell'esecuzione della demolizione l'interessato o altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può sempre fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p., ed ottenere la sospensione dell'esecuzione poiché questa,
per la parte in cui lede altrui diritti, risulta carente di titolo esecutivo.
In questo senso si è già espressa questa Corte, affermando la competenza del giudice dell'esecuzione nel caso in cui insorge controversia sul titolo o sulle modalità esecutive dell'ordine di demolizione (Cass. S.U. 19.6.96 Monlerisi). Ne consegue che il ricorso del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pisa va rigettato perché infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998