Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 3
La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di lavoro o di soggiorno (anche in caso di permessi per lavoro stagionale).
La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma secondo, legge 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l'esecuzione. Detta impossibilità, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione).
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Commentari • 3
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Dal recupero crediti per gli immigrati clandestini all'accertamento di lavoro subordinato con ricorso ex art. 700 c.p.c. Come noto, la nostra Repubblica tutela il lavoro in sé (art. 35, com. 1 Cost.), come valore fondante (art. 1 Cost.) e nel nostro ordinamento non sono previste differenze di tutela tra lavoratori assunti regolarmente e lavoratori assunti irregolarmente. Ma cosa accade quando a denunziare un rapporto di lavoro irregolare è un extracomunitario privo di permesso di soggiorno? La questione può essere affrontata da molti punti di vista e, in questa sede, tralasceremo quelli relativi alle norme penali ed al diritto dell'immigrazione in senso stretto. È qui sufficiente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9407 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato FUGANTI GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OZ NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ZANELLO, ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAFFEI BUFFA NERINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 356/98 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 23/10/98 R.G.N. 776/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato FUGANTI;
udito l'Avvocato ZANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Riva del Garda, AD OZ esponeva di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della s.r.l. AS quale cameriera, con adibizione anche a compiti di lavanderia, dal 10.1.1993 al 2.2.1995, quando era stata licenziata in tronco;
precisava anche che aveva osservato un orario di lavoro di 13 ore giornaliere per sei o sette giorni alla settimana, a seconda dei periodi, e che vi era stato un precedente fittizio licenziamento in corrispondenza del periodo di ferie dal 24 ottobre al 29 novembre 1993, nonché l'irrogazione di un provvedimento disciplinare in data 23.1.1995. Tanto premesso, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare e del licenziamento, con condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione e al risarcimento dei danni, oltre che al pagamento di differenze retributive, anche per il lavoro straordinario. La convenuta si costituiva in giudizio e resisteva alle domande. In particolare deduceva che il primo rapporto si era concluso in data 24.10.1993, in considerazione della scadenza del visto di ingresso della lavoratrice straniera il successivo 31.10.1993, e che, a decorrere dal 29.11.1993, era iniziato un nuovo rapporto di lavoro, dopo la sottoscrizione da parte della dipendente di una quietanza relativa al periodo pregresso.
Il Pretore, riconosciuta l'illegittimità del licenziamento, riconosceva al riguardo un risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione e, in accoglimento delle altre domande, condannava la convenuta, in particolare, al pagamento di conguagli retributivi nella misura di L. 64.442.230, oltre accessori, per il periodo dal gennaio 1993 al febbraio 1995.
A seguito di appello proposto dalla s.r.l. AS, il Tribunale di Rovereto confermava la sentenza impugnata. Per quanto ancora rileva, il giudice d'appello escludeva che il contratto di lavoro stipulato inizialmente tra le parti potesse considerarsi a termine, in difetto di una specifica pattuizione negoziale in tal senso, risultante da un atto scritto anteriore o almeno contestuale all'inizio del rapporto di lavoro. Nè in senso contrario, ad avviso di detto giudice, poteva darsi rilievo al tenore del provvedimento autorizzativo dell'ufficio provinciale del lavoro - peraltro posteriore all'effettivo inizio del rapporto -, che riguardava il periodo aprile-ottobre 1993 e conteneva la prescrizione di rimpatrio della lavoratrice straniera al termine di detto periodo.
Quanto alla ricevuta sottoscritta dalla lavoratrice in data 29.11.1993, con riferimento ad un rapporto cessato il 24.10.1993, il giudice di secondo grado escludeva che la stessa - redatta su un modulo precompilato nelle partì essenziali - avesse effettiva efficacia di rinuncia a somme maggiori di quelle corrisposte, non potendosi ritenere che la dipendente, nonostante la - peraltro generica - elencazione di varie causali investite dalla pretesa rinuncia, l'avesse rilasciata con l'effettiva consapevolezza dell'esistenza di specifici diritti patrimoniali determinati o determinabili e con l'intento di abbandonarli.
Quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla lavoratrice, il Tribunale dava particolare rilievo alle deposizioni di due ex colleghe di lavoro, di cui aveva disposto la nuova audizione, rilevando che esse erano a diretta e personale conoscenza dei fatti e adeguatamente attendibili e non erano incorse in alcuna significativa contraddizione. Esse avevano adeguatamente illustrato quale era stata in concreto l'organizzazione del lavoro, in base alla quale la OZ era dovuta rimanere a disposizione per un numero elevatissimo di ore giornaliere, senza potersi allontanare, ed era stata addetta anche a compiti estranei alla sua qualifica, comprese le pulizie in casa dei titolari della società.
Contro tale sentenza la SO. AS ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La OZ ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si deduce falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 1, terzo comma, l. 18 aprile 1962 n. 230 e agli artt. 1256 e 1463 c.c.
Sostiene la ricorrente che il principio, secondo cui ogni contratto di lavoro si deve ritenere a tempo indeterminato in mancanza di iniziale pattuizione per iscritto di un termine, non è applicabile ai rapporti in cui la formazione della volontà o il consenso delle parti è limitato dall'intervento obbligatorio dell'autorità, come nel caso dei rapporti con lavoratori stranieri extracomunitari, per i quali la possibilità di stipulare il contratto di lavoro è subordinata al rilascio di visto di ingresso e soggiorno in Italia per motivi di lavoro e sussiste l'obbligo del lavoratore di rientrare nel paese d'origine, dopo la scadenza del periodo di validità del permesso. Tale fatto, del resto, fa configurare l'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la consequenziale risoluzione del contratto.
Nella specie, poi, anche in concreto, alla cessazione di validità del visto, la lavoratrice era tornata al suo paese ed era cessata ogni attuazione del rapporto. Nè poteva ora invocarsi il principio secondo cui la perdita della capacità del lavoratore di fornire le prestazioni non comporta l'automatica risoluzione del rapporto, qualora le parti manifestino una volontà contraria, poiché l'accertamento di tale volontà può avvenire solo nel giudizio di merito, e nel caso in esame il giudice a quo aveva affrontato il problema della durata del contratto solo dal punto di vista formale, erroneamente disconoscendo che l'art. 1, terzo comma, della l. n. 230/1962 non opera nell'ipotesi di rapporti la cui durata è
determinata ex lege, in base a norme di diritto pubblico. Il motivo propone due diverse questioni. Si afferma innanzitutto, in sostanza, che, per i lavoratori stranieri soggetti alla disciplina sui permessi di soggiorno e di lavoro in Italia, non trovano applicazione le regole della legge n. 230/1962 sui requisiti formali e sostanziali per una valida apposizione del termine ai contratti di lavoro, e che il rapporto di lavoro deve automaticamente ritenersi limitato nel tempo, in relazione alla incidenza, nella conclusione del contratto, dell'intervento dell'autorità, in rapporto alla prefissata scadenza dei permessi di lavoro e di soggiorno (o del visto di ingresso). In via subordinata si sostiene che, alla scadenza di tali permessi, il rapporto si risolve per impossibilità sopravvenuta a norma degli artt. 1256 e 1463 c.c. Ambedue le tesi non sono accoglibili.
La prima tende ad introdurre una nuova ipotesi di contratto a termine, del tutto svincolata dalla disciplina imperativa e tassativa della legge n. 230/1962 (e successive modifiche ed integrazioni). L'infondatezza dell'ipotesi in esame è confermata da numerose considerazioni.
Può ricordarsi che già l'art. 1 della l. 30 dicembre 1986 n. 943 garantisce ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata con l. 10 aprile 1981 n. 158, e che le Sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 62/2000/SUhanno precisato che tale parità è estesa alla fase anteriore alla costituzione del rapporto. D'altra parte, è affermata da costante giurisprudenza l'inidoneità degli atti relativi alla procedura di collocamento (quali la richiesta del datore di lavoro del provvedimento di avviamento del lavoratore) a surrogare il requisito della forma scritta relativo alla clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, (cfr. Cass. n. 1317/1986, n. 832/1987, n. 3019/1989, n. 11173/1993). Va poi rilevato che già la legge n. 943/1986 disciplina il lavoro degli stranieri in Italia come un fenomeno in linea di fatto caratterizzato da una certa tendenza alla stabilità, nonostante la previsione di autorizzazioni al lavoro di durata biennale, come è evidenziato, per esempio, dalle norme sul ricongiungimento familiare (art. 4) e da quelle sulle iniziative dirette a favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie (art. 9, secondo comma). Non vi sarebbe ragione, quindi, di attribuire sistematicamene al rapporto di lavoro degli stranieri una precarietà che può essere in contrasto con il possibile futuro rinnovo dei permessi. Va anche rilevato che l'art. 11 della stessa legge contiene norme dirette ad agevolare la rioccupazione del lavoratore che abbia subito un licenziamento individuale o collettivo nell'arco della durata del suo permesso. È evidente quindi che la legge non presuppone una generalizzata applicazione della disciplina del contratto a termine. Se poi si volge l'attenzione alla disciplina attualmente vigente, è agevole rilevare che, nonostante la normale temporaneità dei permessi di soggiorno (cfr. art. 3, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286), peraltro in linea di massima rinnovabili (art. cit., commi 4 e segg.: cfr. anche l'art. 9 riguardo alla carta di soggiorno a tempo indeterminato), è previsto il rilascio di autorizzazioni al lavoro indifferentemente per la stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato (art. 22 d.lgs. cit.).
Appare quindi confermato, sotto vari profili, che vanno nettamente distinti i piani della disciplina della durata - a tempo determinato o indeterminato - del rapporto di lavoro e quelli della durata dei permessi di lavoro e soggiorno. È opportuno, tuttavia, rilevare ancora che una soluzione diversa lascerebbe esposto il lavoratore straniero ad una immotivata risoluzione del rapporto di lavoro, senza neanche il beneficio del preavviso, in coincidenza con la scadenza dell'ipotizzato termine, anche nel caso in cui egli abbia conseguito il rinnovo dei permessi.
La tesi di una risoluzione automatica del rapporto di lavoro, per impossibilità sopravvenuta alla scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno, appare ugualmente da disattendere.
L'argomento di maggior rilievo a sostegno di una simile soluzione è rappresentato dall'esistenza per il datore di lavoro di un divieto penalmente sanzionato di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma 2, l. n. 943/1986), oppure privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 10, d.lgs. n. 286/1998). Il divieto di occupare un lavoratore straniero privo dei permessi previsti dalle norme richiamate, sebbene non integri a rigore un'ipotesi di impossibilità della prestazione, è alla stessa assimilabile, poiché giustifica ed anzi rende doveroso il rifiuto della prestazione;
conseguentemente può essere congruo il riferimento, in via analogica, alla disciplina degli effetti nel rapporto di lavoro dell'impossibilità della prestazione lavorativa, impossibilità che, se interviene dopo una fase di attuazione regolare del rapporto, deve qualificarsi come sopravvenuta. È, tuttavia, integrata l'ipotesi dell'impossibilità in senso proprio quando il lavoratore straniero, per ottemperare alla normativa sul soggiorno o agli inerenti provvedimenti dell'autorità, sia costretto ad abbandonare il territorio nazionale o sia, comunque, impedito a rendere la prestazione lavorativa.
L'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta è presa frequentemente in esame dalla giurisprudenza, con riferimento principalmente alle evenienze della inabilità psicofisica del lavoratore, della carcerazione (soprattutto preventiva o cautelare) del medesimo, della revoca di permessi o autorizzazioni amministrative necessari in relazione alla qualifica o alle mansioni del prestatore di lavoro. Dal complesso della giurisprudenza in materia emerge un comune orientamento quanto al riconoscimento che nel rapporto di lavoro subordinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia essa totale e definitiva, oppure, come più frequentemente accade, parziale o temporanea, non produce effetti automaticamente, ma può costituire un giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (cfr., per esempio, tra le assai numerose sentenze in materia, Cass. n. 4849/1983; n. 1970/1992; n. 6106/1992; n. 6409/1993; n. 9067/1993; n. 266/1995; n. 603/1996; S.U. n. 7755/1998; n. 12719/1998; n. 6154/1999; n. 14065/1999). Questo principio appare applicabile anche al caso di sopravvenuta scadenza o revoca del permesso di lavoro o di soggiorno, perché questi eventi non determinano necessariamente e di per se stessi una impossibilità definitiva di attuazione del rapporto. È ben possibile, al contrario, che sia ripristinata, anche in tempi brevi, la possibilità di esecuzione, a seguito di eventi quali il rinnovo del permesso, la concessione di uno nuovo, l'annullamento o la sospensione dell'atto di revoca, ecc., come del resto si è verificato nel caso in esame. Ed è evidente che in simili casi sarebbe incongruamente penalizzante per il lavoratore straniero l'automatica e definitiva perdita del posto di lavoro, nel momento stesso della scadenza del permesso o della sua revoca. D'altra parte, anche in queste situazioni, come negli altri casi di impossibilità, le caratteristiche di personalità del rapporto di lavoro e le esigenze di certezza sulla sua permanenza concorrono a far ritenere necessario un negozio risolutivo.
Tali considerazioni, rappresentando l'applicazione di principi di carattere generale, sono riferibili anche ai permessi rilasciati per lavoro stagionale, quando il rapporto di lavoro non ha acquisito - o ha perso - la qualificabilità come rapporto di lavoro a tempo determinato. Del resto l'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il lavoratore stagionale, oltre ad avere un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, "può (...) convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni". D'altra parte, le sopra citate norme istituenti ipotesi di reati contravvenzionali usano dizioni ("il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze", "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze") che sono piuttosto atecniche dal punto di vista giuslavoristico e che guardano al fenomeno da un punto di vista fattuale. Esse sono suscettibili perciò di essere interpretate, in un'ottica civilistica, nel senso che non ostano alla mera pendenza di un rapporto di lavoro, ove allo stesso non sia data alcuna esecuzione.
Può quindi affermarsi che la cessazione di efficacia o di validità del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno determina non la risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico e giuridico (ivi compresa, quindi, l'esclusione della maturazione delle quote di mensilità differite, del trattamento del trattamento di fine rapporto, dell'anzianità, degli obblighi di contribuzione, ecc.). Tale interpretazione sembra coerente con quanto prevede l'art. 30, comma 3, lett. b), del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998), secondo cui il datore di lavoro, nel presentare la richiesta di autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero, deve allegare copia del contratto di lavoro stipulato con il medesimo, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno. Ne risulta confermato, infatti, che il permesso di lavoro è richiesto non ai fini della validità del contratto, ma solo ai fini della sua efficacia. Nell'ipotesi, poi, in cui il contratto riceva di fatto esecuzione anche durante un periodo di carenza del permesso, sembra ipotizzabile l'applicabilità in via estensiva dell'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 10128/1998). Quanto ai presupposti per l'eventuale intimazione del licenziamento - sempre che non siano intervenute le dimissioni o una risoluzione consensuale (il lavoratore sarà ben interessato a definire il rapporto, al fine di percepire le conseguenti spettanze, ove non si prospetti come realistica una sua riattivazione) - appare logico il riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo ai vari casi di impossibilità della prestazione. Sembra inoltre potersi ipotizzare che, se - e nel limiti in cui - durante il periodo di preavviso permanga la carenza del permesso, il preavviso stesso continui a decorrere (in caso contrario l'estinzione del rapporto potrebbe rimanere sospesa die), ma non maturi i alcun diritto alla retribuzione, stante la mancanza della prestazione e il totale, inderogabile, divieto di attuazione del rapporto.
Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell'art. 2113 c.c. e omessa motivazione su un punto decisivo.
Premesso che l'atto di quietanza e rinuncia sottoscritto dalla lavoratrice conteneva espressa formulazione di rinuncia a diritti specificati. quali l'indennità di anzianità, emolumenti arretrati e compensi di varia natura, premi di produzione, straordinari, ecc., si sostiene che la sentenza impugnata deve ritenersi non fornita di adeguata motivazione nella parte in cui ha escluso la chiara consapevolezza dell'interessata circa determinati diritti e l'esistenza di una sua volontà di rinunciarvi, a meno di non ritenere impossibile rinunciare a diritti non ancora accertati e quantificati.
Il motivo è infondato perché il giudice di merito, con adeguata e incensurabile motivazione sui rilevanti aspetti di fatto, ha compiuto un'esatta applicazione dei principi rilevanti in materia. Questa Corte ha in più occasioni precisato che le quietanze a saldo sottoscritte dal lavoratore possono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2113 c.c., assumere il valore di rinuncia o di transazione, alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, e che tale accertamento è riservato al giudice del merito, implicando un apprezzamento di fatto censurabile, in sede di legittimità, nella sola ipotesi di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione (in questi termini, di recente, Cass. n. 7306/1998; cfr. anche Cass. n. 7019/1982 e Cass. n. 2627/1985). Può precisarsi che nell'ambito delle cosiddette quietanze a saldo devono essere ricomprese, ai fini in esame, anche quelle in cui la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, predisposta dal datore di lavoro, contenga un'elencazione, in termini generici, di una serie di quei titoli di pretese che sono in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto. Infatti una simile elencazione non si distingue sostanzialmente dalle clausole di stile e non è sufficiente, di per sè, a dimostrare che il lavoratore abbia avuto la chiara consapevolezza dell'esistenza di determinati diritti e l'intento di abdicarvi (cfr. Cass. n. 6391/1992, che parla della necessità che si dimostri, da un lato, il riferimento della dichiarazione ad uno specifico diritto preteso dal lavoratore e, dall'altro, l'elemento soggettivo, consistente nella volontà di rinunciare o transigere sul diritto preteso). Ebbene, il Tribunale di Rovereto ha evidenziato proprio che l'atto in questione, redatto mediante completamento di un modulo predisposto nelle parti significative, era del tutto generico, nei termini suindicati, quanto all'oggetto della rinuncia, e quindi, in difetto di specifiche risultanze di segno contrario, giustificatamente ha ritenuto l'inesistenza di una effettiva rinuncia.
Con il terzo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione riguardo all'accertamento delle ore di lavoro straordinario che sarebbero state prestate dalla OZ. Si lamenta che il giudice di merito abbia recepito pedissequamente quanto affermato delle testi OV e AS, nonostante l'illogicità sotto vari profili di quanto da loro riferito, anche rispetto a nozioni di comune esperienza. In particolare non era plausibile che una gelateria di Riva del Garda occupasse lo stesso personale, con lo stesso orario di lavoro, sia d'estate che d'inverno. Inoltre, da quanto riferito dalle testimoni risulterebbe un'organizzazione del lavoro basata sull'occupazione per orari molto lunghi di alcuni dipendenti e la sottoutilizzazione di molti altri.
Anche questo motivo di ricorso non è fondato. Il Tribunale è pervenuto all'accertamento dell'orario di lavoro sulla base di uno specifico approfondimento istruttorio e di un'ampia e congrua motivazione circa l'attendibilità della varie deposizioni. Trattasi di un tipico giudizio di merito incensurabile in cassazione. D'altra parte, i rilievi critici della ricorrente, fondati su ricostruzioni non molto perspicue circa l'organizzazione del lavoro nell'azienda in questione, non appaiono rivestire i requisiti di un decisivo vizio logico della motivazione della sentenza impugnata e non possono essere presi in considerazione anche perché fanno in gran parte riferimento a dati di fatto non accertati dal giudice di merito e di cui non sono esaurientemente e chiaramente indicati i supporti probatori.
Le spese del giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in L. 42.000, oltre a L.
3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001