Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9407
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

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La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di lavoro o di soggiorno (anche in caso di permessi per lavoro stagionale).

La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma secondo, legge 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l'esecuzione. Detta impossibilità, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione).

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l'onere di impugnare nei termini di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.

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  • 1Il diritto del lavoro e la normativa sull’immigrazione
    https://www.studiolegaleassociato.it/notizie/

    Dal recupero crediti per gli immigrati clandestini all'accertamento di lavoro subordinato con ricorso ex art. 700 c.p.c. Come noto, la nostra Repubblica tutela il lavoro in sé (art. 35, com. 1 Cost.), come valore fondante (art. 1 Cost.) e nel nostro ordinamento non sono previste differenze di tutela tra lavoratori assunti regolarmente e lavoratori assunti irregolarmente. Ma cosa accade quando a denunziare un rapporto di lavoro irregolare è un extracomunitario privo di permesso di soggiorno? La questione può essere affrontata da molti punti di vista e, in questa sede, tralasceremo quelli relativi alle norme penali ed al diritto dell'immigrazione in senso stretto. È qui sufficiente …

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    Sla · https://www.studiolegaleassociato.it/notizie/ · 8 giugno 2007

  • 3Quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore con valore di rinuncia o transazioneAccesso limitato
    Pierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9407
Data del deposito : 11 luglio 2001

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