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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 6278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6278 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CA NA IA AU CC - 04/02/2026 R.G.N. 40620/2025 GI NI SENTENZA sul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale del Riesame di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXX gravemente indiziato del delitto di cui all’art.612 - bis cod. pen. In data 24 settembre il difensore di XXXXXX aveva presentato istanza di revoca o attenuazione della misura, rigettata dal G.i.p. in data 3 ottobre 2025. Avverso tale rigetto l’indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod.proc.pen. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava l’appello.
2. Avverso l’ordinanza di rigetto del 30 ottobre 2025 del Tribunale di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore di fiducia Avv.Vanessa Di Gloria, sostituita ai presenti fini dall’Avv. Sinuhe Cucuraci, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c). In particolare il Tribunale, giudicando sull’attualità del quadro cautelare, avrebbe omesso di valutare elementi nuovi offerti dalla difesa, ovvero la combinazione tra le dichiarazioni confessorie rese dall’indagato dopo l’emissione dell’ordinanza genetica e altri elementi già presenti, quali l’avvenuta cessazione delle condotte fin da luglio 2025 e le dichiarazioni della persona offesa, che aveva parlato di un affievolimento del patema d’animo. Inoltre, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e carente nel valutare la rilevanza e l’incidenza del decorso temporale in assenza di violazioni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, l’inosservanza di legge di cui alla lett.b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento agli istituti di cui agli Penale Sent. Sez. 5 Num. 6278 Anno 2026 Presidente: AR NR RI LA Relatore: AU CA NA IA Data Udienza: 04/02/2026 artt.275 , 282-ter e 292, comma2, lett. c-bis) cod proc.pen. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la non idoneità della più tenue misura del divieto di avvicinamento (anche con l’ausilio di apparecchi elettronici) e violato il principio di adeguatezza e proporzionalità, che impone di applicare la misura meno gravosa, se idonea a salvaguardare le esigenze di tutela.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni confessorie dell’indagato. In particolare, sarebbe contraddittoria l’affermazione che la confessione «ha rafforzato, senza nulla aggiungere, la bontà delle decisione» con l’affermazione che la medesima non avrebbe dato «alcun concreto, credibile contributo per l’accertamento dei fatti», mentre non sarebbe condivisibile la valutazione secondo la quale la confessione, tesa meramente e sminuire e giustificare, non darebbe atto di un percorso di rielaborazione. 3.È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti tre punti, si osserva quanto segue:
2.1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi sul mutamento del quadro cautelare, ha compiutamente e logicamente motivato sulla inidoneità degli elementi sopravvenuti ad incidere sul quadro cautelare già valutato dal G.i.p. In particolare, si è evidenziato come l’unico elemento nuovo consistesse nell’avvenuta confessione da parte del LA e come la stessa, per le sue caratteristiche intrinseche, non fosse idonea a scalfire il grave e attuale quadro cautelare già valutato all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare. Il Tribunale ha dato adeguata e motivata applicazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte, secondo cui il solo decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura, non sono sufficienti per ritenere l'attenuazione delle esigenze cautelari, ma è necessario valutare ulteriori elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento del pericolo di condotte recidivanti e un cambiamento nella situazione valutata all'inizio del trattamento cautelare (ex multis, Sez. 4, n.13177 del 26 marzo 2025 ,L.I., n.m.). Valutando i contenuti della confessione, resa in chiave giustificativa e tesa a ridimensionare la vicenda, il Tribunale ha ritenuto che in concreto il quadro cautelare non fosse mutato.
2.2. Il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione circa la non idoneità della più tenue misura del divieto di avvicinamento e la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il testo dell’ordinanza. Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la inadeguatezza della più lieve misura del divieto di avvicinamento che, già applicata in altro precedente ed analogo procedimento per maltrattamenti in danno della moglie (poi rifugiatasi presso le odierne persone offese), non ha impedito di reiterare le condotte criminose, dando il via al presente procedimento.
2.3. Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla rilevanza e significato della confessione, è parimenti manifestamente infondato. Si osserva che non vi è in concreto contraddizione tra le asserzioni del Tribunale, il quale ha evidenziato come la confessione si sia limitata a confermare dati già noti (in ciò rafforzando il quadro già emerso), senza peraltro aggiungere elementi ulteriori e nuovi, che potessero fornire un utile contributo alle indagini. 2 Quanto alla valutazione del giudice circa l’assenza di un percorso di rielaborazione critica, si tratta di un libero convincimento, adeguatamente motivato e insindacabile nella presente sede.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA NA IA AU NR RI LA AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caltanissetta a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXX gravemente indiziato del delitto di cui all’art.612 - bis cod. pen. In data 24 settembre il difensore di XXXXXX aveva presentato istanza di revoca o attenuazione della misura, rigettata dal G.i.p. in data 3 ottobre 2025. Avverso tale rigetto l’indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod.proc.pen. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava l’appello.
2. Avverso l’ordinanza di rigetto del 30 ottobre 2025 del Tribunale di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore di fiducia Avv.Vanessa Di Gloria, sostituita ai presenti fini dall’Avv. Sinuhe Cucuraci, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, l’inosservanza di norme processuali di cui alla lett.c). In particolare il Tribunale, giudicando sull’attualità del quadro cautelare, avrebbe omesso di valutare elementi nuovi offerti dalla difesa, ovvero la combinazione tra le dichiarazioni confessorie rese dall’indagato dopo l’emissione dell’ordinanza genetica e altri elementi già presenti, quali l’avvenuta cessazione delle condotte fin da luglio 2025 e le dichiarazioni della persona offesa, che aveva parlato di un affievolimento del patema d’animo. Inoltre, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e carente nel valutare la rilevanza e l’incidenza del decorso temporale in assenza di violazioni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, l’inosservanza di legge di cui alla lett.b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento agli istituti di cui agli Penale Sent. Sez. 5 Num. 6278 Anno 2026 Presidente: AR NR RI LA Relatore: AU CA NA IA Data Udienza: 04/02/2026 artt.275 , 282-ter e 292, comma2, lett. c-bis) cod proc.pen. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la non idoneità della più tenue misura del divieto di avvicinamento (anche con l’ausilio di apparecchi elettronici) e violato il principio di adeguatezza e proporzionalità, che impone di applicare la misura meno gravosa, se idonea a salvaguardare le esigenze di tutela.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni confessorie dell’indagato. In particolare, sarebbe contraddittoria l’affermazione che la confessione «ha rafforzato, senza nulla aggiungere, la bontà delle decisione» con l’affermazione che la medesima non avrebbe dato «alcun concreto, credibile contributo per l’accertamento dei fatti», mentre non sarebbe condivisibile la valutazione secondo la quale la confessione, tesa meramente e sminuire e giustificare, non darebbe atto di un percorso di rielaborazione. 3.È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti tre punti, si osserva quanto segue:
2.1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi sul mutamento del quadro cautelare, ha compiutamente e logicamente motivato sulla inidoneità degli elementi sopravvenuti ad incidere sul quadro cautelare già valutato dal G.i.p. In particolare, si è evidenziato come l’unico elemento nuovo consistesse nell’avvenuta confessione da parte del LA e come la stessa, per le sue caratteristiche intrinseche, non fosse idonea a scalfire il grave e attuale quadro cautelare già valutato all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare. Il Tribunale ha dato adeguata e motivata applicazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte, secondo cui il solo decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura, non sono sufficienti per ritenere l'attenuazione delle esigenze cautelari, ma è necessario valutare ulteriori elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento del pericolo di condotte recidivanti e un cambiamento nella situazione valutata all'inizio del trattamento cautelare (ex multis, Sez. 4, n.13177 del 26 marzo 2025 ,L.I., n.m.). Valutando i contenuti della confessione, resa in chiave giustificativa e tesa a ridimensionare la vicenda, il Tribunale ha ritenuto che in concreto il quadro cautelare non fosse mutato.
2.2. Il secondo motivo, relativo all’omessa motivazione circa la non idoneità della più tenue misura del divieto di avvicinamento e la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il testo dell’ordinanza. Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la inadeguatezza della più lieve misura del divieto di avvicinamento che, già applicata in altro precedente ed analogo procedimento per maltrattamenti in danno della moglie (poi rifugiatasi presso le odierne persone offese), non ha impedito di reiterare le condotte criminose, dando il via al presente procedimento.
2.3. Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla rilevanza e significato della confessione, è parimenti manifestamente infondato. Si osserva che non vi è in concreto contraddizione tra le asserzioni del Tribunale, il quale ha evidenziato come la confessione si sia limitata a confermare dati già noti (in ciò rafforzando il quadro già emerso), senza peraltro aggiungere elementi ulteriori e nuovi, che potessero fornire un utile contributo alle indagini. 2 Quanto alla valutazione del giudice circa l’assenza di un percorso di rielaborazione critica, si tratta di un libero convincimento, adeguatamente motivato e insindacabile nella presente sede.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA NA IA AU NR RI LA AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3